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Document 62005CJ0114

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

Disposizioni fiscali — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra di affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Prestazioni di servizi

[Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, art. 9, n. 2, lett. c), primo trattino]

Massima

L’art. 9, n. 2, lett. c), primo trattino, della sesta direttiva n. 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, fissa il luogo delle prestazioni di servizi aventi ad oggetto attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, d’insegnamento, ricreative o simili, ivi comprese quelle degli organizzatori di tali attività, nonché attività a loro accessorie, nel luogo in cui tali prestazioni sono materialmente eseguite. Questa disposizione dev’essere interpretata nel senso che la prestazione globale fornita da un organizzatore agli espositori in una fiera o in un salone si riconduce alla categoria delle prestazioni di servizi cui essa si riferisce.

Infatti, le caratteristiche comuni, presenti nelle varie categorie di prestazioni di servizi contemplate dall’art. 9, n. 2, lett. c), primo trattino, della sesta direttiva trovano la loro origine nella natura complessa delle prestazioni di cui trattasi, le quali comprendono più servizi, come pure nel fatto che tali prestazioni sono normalmente fornite ad una molteplicità di destinatari, cioè all’insieme delle persone che partecipano, a diverso titolo, ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, di insegnamento o ricreative. Tali diverse categorie di prestazioni hanno altresì come caratteristica comune quella di essere generalmente fornite in occasione di manifestazioni specifiche, e il luogo ove tali prestazioni complesse vengono materialmente eseguite è in linea principio facile a identificarsi, poiché le dette manifestazioni si svolgono in luoghi precisi. Orbene, un salone o una fiera, quale che ne sia il tema, sono intesi a fornire, ad una molteplicità di destinatari, in principio in un luogo unico e in modo specifico, diverse informazioni di natura complessa allo scopo, in particolare, di presentare informazioni, beni o avvenimenti in condizioni idonee a promuoverli presso altri visitatori.

Ciò considerato, un salone o una fiera devono considerarsi come ricollegabili alle attività affini contemplate dall’art. 9, n. 2. lett. c), primo trattino, della sesta direttiva.

(v. punti 23-25, 29 e dispositivo)

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