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Document 62005CJ0112

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    Libera circolazione dei capitali — Restrizioni — Diritto delle società

    (Art. 56, n. 1, CE)

    Massima

    Viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 56, n. 1, CE lo Stato membro che mantiene in vigore una normativa che, in deroga al diritto societario comune, combina la previsione di un limite massimo dei diritti di voto di ogni azionista di una determinata società al 20% del capitale sociale di quest’ultima con il requisito di una maggioranza superiore all’80% del capitale sociale per l’adozione di talune decisioni dell’assemblea generale e conferisce ad uno Stato membro e ad un ente territoriale del detto Stato il diritto, in deroga al diritto comune, di designare ciascuno due rappresentanti nell’ambito del consiglio di sorveglianza della detta società.

    La fissazione della soglia di maggioranza richiesta a più dell’80% del capitale sociale, requisito derogatorio rispetto al diritto comune, imposto mediante una specifica legislazione, conferisce in tal modo a qualsiasi azionista che detenga il 20% del capitale sociale la possibilità di disporre di una minoranza di blocco e crea, in questo caso, uno strumento che consente agli operatori pubblici di garantirsi, mediante un investimento inferiore rispetto a quanto richiederebbe il diritto comune, una minoranza di blocco che consente loro di opporsi a rilevanti decisioni. Introducendo un limite massimo ai diritti di voto, anch’esso pari al 20%, la specifica legislazione completa un contesto normativo che fornisce ai citati operatori pubblici la possibilità di esercitare, con un tale investimento di più modesta portata, un’influenza sostanziale. Detta situazione, limitando la possibilità per gli altri azionisti di partecipare alla società con l’obiettivo di creare o mantenere legami economici durevoli e diretti con quest’ultima, che consentano un’effettiva partecipazione alla sua gestione o al suo controllo, è idonea a dissuadere dall’investire taluni investitori diretti di altri Stati membri, riducendo l’interesse all’acquisizione di una partecipazione nel capitale della detta società, e rappresenta pertanto una restrizione ai movimenti di capitali.

    Lo stesso vale per quanto riguarda il diritto di designazione di due rappresentanti nel consiglio di sorveglianza, in quanto si tratta di un diritto specifico, derogatorio rispetto al diritto societario comune, previsto ad esclusivo beneficio degli operatori pubblici da una misura legislativa nazionale. Attribuendo a questi ultimi la possibilità di partecipare all’attività del consiglio di sorveglianza con maggiore incisività rispetto a quanto sarebbe loro normalmente concesso dalla loro qualità di azionisti, la detta misura introduce in tal modo uno strumento che fornisce a tali operatori pubblici la possibilità di esercitare un’influenza che va al di là dei loro investimenti.

    (v. punti 43-46, 50-52, 54, 56, 59, 61-62, 64, 66, 68, 82 e dispositivo)

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