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Document 62004CJ0407

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Concorrenza — Procedimento amministrativo — Rispetto dei diritti della difesa

    (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 11)

    2. Concorrenza — Procedimento amministrativo — Rispetto dei diritti della difesa

    3. Concorrenza — Procedimento amministrativo — Comunicazione degli addebiti — Accesso al fascicolo — Oggetto — Rispetto dei diritti della difesa e del diritto ad un processo equo

    4. Concorrenza — Procedimento amministrativo — Mezzi probatori

    5. Ricorso di annullamento — Oggetto — Motivazione di una decisione — Esclusione salvo eccezione

    (Art. 230 CE)

    6. Concorrenza — Intese — Lesione della concorrenza — Criteri di valutazione

    (Art. 81, n. 1, CE)

    7. Concorrenza — Intese — Posizione dominante — Pregiudizio per il commercio fra Stati membri — Criteri di valutazione

    (Artt. 81 CE e 82 CE)

    8. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi — Sviamento di potere — Nozione

    (Artt. 220 CE e 230 CE)

    9. Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione

    (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 1 A)

    10. Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri

    (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 1 A, sesto comma)

    11. Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Importo massimo

    (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)

    12. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Competenza della Corte

    (Art. 81, n. 1, CE; regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)

    13. Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Circostanze attenuanti

    (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)

    Massima

    1. Nell’ambito dei poteri conferitile per far rispettare le regole comunitarie di concorrenza la Commissione può, eventualmente mediante una decisione, obbligare un’impresa a fornirle tutte le informazioni necessarie per quanto attiene ai fatti di cui quest’ultima possa essere a conoscenza, ma non può imporre a tale impresa l’obbligo di fornire risposte attraverso le quali quest’ultima sarebbe indotta ad ammettere l’esistenza della trasgressione, che deve essere provata dalla Commissione.

    Tuttavia, qualora le domande cui era tenuta a rispondere non implicassero il riconoscimento di un’infrazione, un’impresa non può far utilmente valere il suo diritto di non essere costretta dalla Commissione ad ammettere la sua partecipazione ad un’infrazione.

    (v. punti 34-35)

    2. In materia di concorrenza, il rispetto dei diritti della difesa esige che l’impresa interessata sia stata messa in grado, durante il procedimento amministrativo, di far conoscere in modo efficace il proprio punto di vista sulla realtà e sulla rilevanza dei fatti e delle circostanze allegati nonché sui documenti di cui la Commissione ha tenuto conto per suffragare la sua affermazione circa l’esistenza di un’infrazione.

    Tuttavia, l’interpretazione secondo la quale i diritti della difesa non sono stati rispettati per il fatto stesso che l’origine dei detti documenti era ignota e l’affidabilità di questi ultimi non era stata dimostrata dalla Commissione, potrebbe compromettere la produzione di prove laddove si debba dimostrare l’esistenza di un’infrazione al diritto comunitario della concorrenza.

    Infatti, la produzione di prove nelle cause riguardanti il diritto comunitario della concorrenza è caratterizzata dal fatto che i documenti esaminati contengono spesso segreti commerciali o altre informazioni che non possono essere divulgate o possono esserlo solo nell’osservanza di notevoli limiti.

    Pertanto, i diritti della difesa non possono essere interpretati nel senso che debbano essere automaticamente esclusi come mezzi di prova i documenti contenenti elementi di prova a carico qualora talune informazioni debbano restare riservate. Siffatta riservatezza può riguardare anche l’identità degli autori dei documenti e delle persone che li hanno fatti pervenire alla Commissione.

    (v. punti 44, 46-48)

    3. Nell’ambito del procedimento amministrativo in materia di concorrenza, sono l’invio della comunicazione degli addebiti, da un lato, e l’accesso al fascicolo che consente al destinatario di avere cognizione degli elementi probatori contenuti nel fascicolo della Commissione, dall’altro, a garantire i diritti della difesa e il diritto ad un equo processo per l’impresa di cui trattasi.

    È infatti con la comunicazione degli addebiti che l’impresa interessata viene informata di tutti gli elementi essenziali sui quali si fonda la Commissione in tale fase del procedimento. Di conseguenza, solo dopo l’invio della detta comunicazione l’impresa interessata può far pienamente valere i diritti della difesa.

    Infatti, laddove tali diritti fossero estesi al periodo che precede l’invio della comunicazione degli addebiti, l’efficacia dell’indagine della Commissione risulterebbe compromessa, in quanto l’impresa sarebbe in grado, già dalla prima fase dell’inchiesta della Commissione, di identificare le informazioni note a quest’ultima e, pertanto, quelle che possono esserle ancora nascoste.

    Per questo, qualora nulla indichi che la circostanza che la Commissione non abbia informato l’impresa in questione, nella fase istruttoria, di essere in possesso di verbali di determinati interrogatori svoltisi nell’ambito di indagini nazionali possa avere avuto un’incidenza sulle ulteriori possibilità di difesa di quest’ultima nel corso della fase del procedimento amministrativo iniziato con l’invio della comunicazione degli addebiti, non è ravvisabile alcuna violazione dei diritti della difesa e del diritto ad un equo processo riconosciuto dalla Corte europea dei diritti dell’uomo ai sensi dell’art. 6, n. 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

    (v. punti 54, 58-61)

    4. La legittimità della trasmissione alla Commissione, da parte di un procuratore nazionale o delle autorità competenti in materia di concorrenza, di informazioni raccolte in conformità del diritto penale nazionale va valutata alla luce della normativa nazionale e il giudice comunitario non è competente a verificare la legittimità, rispetto al diritto di uno Stato membro, di un atto emanato da un’autorità nazionale.

    Poiché il principio vigente nel diritto comunitario è quello della libera produzione delle prove e il solo criterio pertinente per valutare le prove prodotte è quello della loro credibilità, allorché la trasmissione di verbali alla Commissione non è stata dichiarata illegittima da un giudice nazionale, non vi è motivo di considerare che tali documenti siano elementi probatori inammissibili che devono essere stralciati dal fascicolo.

    (v. punti 62-63)

    5. Nessuna norma di diritto permette al destinatario di una decisione di contestare, nell’ambito di un ricorso di annullamento ai sensi dell’art. 230 CE, determinati motivi di quest’ultima, a meno che tali motivi non producano effetti giuridici obbligatori atti a pregiudicare i suoi interessi. In linea di principio i motivi di una decisione non sono idonei a produrre effetti del genere.

    Poiché constatazioni contenute nella decisione che essa impugna sono state qualificate dalla ricorrente stessa come motivi ultronei, quest’ultima non può in alcun caso sostenere che, in mancanza di tali constatazioni, la decisione controversa avrebbe avuto un contenuto essenzialmente diverso né può quindi ottenerne l’annullamento.

    (v. punti 69-70)

    6. Ai fini dell’applicazione dell’art. 81, n. 1, CE, è superfluo prendere in considerazione gli effetti concreti di un accordo, ove risulti che esso ha per oggetto di restringere, impedire o falsare il gioco della concorrenza. Riguardo, in particolare, ad accordi di natura anticoncorrenziale che si manifestano in occasione di riunioni tra imprese concorrenti, sussiste un’infrazione all’art. 81, n. 1, CE qualora tali riunioni abbiano per oggetto di restringere, impedire o falsare il gioco della concorrenza e mirino in tal modo ad organizzare artificialmente il funzionamento del mercato.

    (v. punto 84)

    7. L’interpretazione e l’applicazione della condizione relativa agli effetti sul commercio fra Stati membri, che figura negli artt. 81 CE e 82 CE, devono assumere come punto di partenza lo scopo di tale condizione, che è quello di delimitare, in materia di disciplina della concorrenza, il campo di applicazione del diritto comunitario rispetto a quello degli Stati membri. Rientrano perciò nell’ambito del diritto comunitario qualsiasi intesa e qualsiasi prassi atte ad incidere sulla libertà del commercio fra Stati membri in un senso che possa nuocere alla realizzazione degli scopi di un mercato unico fra gli Stati membri, in particolare isolando i mercati nazionali o modificando la struttura della concorrenza nel mercato comune.

    Perché una decisione, un accordo o una prassi possano pregiudicare il commercio fra Stati membri è necessario che, in base ad un complesso di elementi obiettivi di diritto o di fatto, appaia probabile che essi siano atti ad esercitare un’influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale sugli scambi tra Stati membri, in un modo tale da far temere che possano nuocere al conseguimento di un mercato unico fra Stati membri. Tale influenza inoltre non deve essere trascurabile.

    A questo proposito, una ripartizione di mercati nazionali all’interno della Comunità è idonea ad incidere in modo significativo sui flussi di scambi fra Stati membri.

    (v. punti 89-91)

    8. Uno sviamento di potere sussiste allorché un’istituzione esercita le proprie competenze allo scopo esclusivo, o quanto meno determinante, di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati o di eludere una procedura appositamente prevista dal Trattato per far fronte alle circostanze del caso di specie.

    Qualora non sia stato addotto alcun elemento che possa dimostrare che il Tribunale abbia esercitato le proprie competenze ad uno scopo diverso da quello, enunciato nell’art. 220 CE, di assicurare il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione del Trattato, un comportamento del genere non può essergli addebitato.

    (v. punti 99-100)

    9. La gravità delle infrazioni al diritto comunitario della concorrenza va accertata in funzione di un gran numero di elementi, quali le circostanze proprie del caso di specie, il contesto in cui questo si inserisce e l’efficacia dissuasiva delle ammende, e ciò senza che sia stato redatto, negli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, del Trattato CECA, un elenco vincolante o esaustivo di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione.

    Tra i fattori che possono incidere sulla valutazione della gravità dell’infrazione figurano il comportamento di ciascuna delle imprese, la parte svolta da ciascuna di esse nel porre in essere l’intesa, il vantaggio che esse possono aver tratto da quest’ultima, le loro dimensioni e il valore delle merci in questione nonché la minaccia che infrazioni di questo tipo costituiscono per gli scopi della Comunità.

    Il punto 1, parte A, degli orientamenti per il calcolo delle ammende precisa che «[p]er valutare la gravità dell’infrazione, occorre prenderne in considerazione la natura, l’impatto concreto sul mercato, quando sia misurabile, e l’estensione del mercato geografico rilevante».

    Le dimensioni del mercato rilevante sono solo uno dei fattori pertinenti per valutare la gravità dell’infrazione e stabilire l’ammontare dell’ammenda.

    La Commissione gode di un ampio potere discrezionale e il metodo di calcolo delineato dagli orientamenti per il calcolo delle ammende prevede vari elementi di flessibilità.

    Spetta tuttavia alla Corte verificare se il Tribunale abbia correttamente valutato l’esercizio, da parte della Commissione, del detto potere discrezionale.

    (v. punti 129-134)

    10. Come ricordato al punto 1, parte A, sesto comma degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, del Trattato CECA, la Commissione non è tenuta, in sede di determinazione dell’ammontare delle ammende in funzione della gravità e della durata dell’infrazione in questione, a calcolare l’ammenda a partire da importi basati sul fatturato delle imprese interessate. La Commissione può certo tenere conto del fatturato dell’impresa interessata, ma non si deve attribuire un’importanza sproporzionata a tale fatturato rispetto ad altri elementi di valutazione.

    La Commissione conserva quindi un certo potere discrezionale nel ponderare o meno le ammende in funzione delle dimensioni delle singole imprese. Dunque, essa non è tenuta, allorché determina l’importo delle ammende, ad assicurarsi, nel caso in cui siano sanzionate più imprese coinvolte nella medesima infrazione, che gli importi finali distinguano le imprese sulla base del loro fatturato complessivo.

    Questa soluzione è a maggior ragione adeguata quando tutte le imprese destinatarie della decisione controversa sono di grandi dimensioni, circostanza che può indurre la Commissione a non differenziare gli importi decisi per le ammende.

    (v. punti 141-145)

    11. Unicamente l’importo finale dell’ammenda e non il suo importo di base deve rispettare il limite massimo del 10% di cui all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17.

    (v. punto 146)

    12. Anche se la Corte, nell’ambito di un giudizio di impugnazione, non può sostituire, per motivi di equità, la propria valutazione a quella del Tribunale che statuisce, nell’esercizio della sua competenza anche di merito, sull’ammontare delle ammende inflitte a talune imprese per una loro violazione del diritto comunitario, nondimeno, l’esercizio di siffatta competenza non può comportare, in sede di determinazione dell’importo delle dette ammende, una discriminazione tra le imprese che hanno preso parte ad un accordo o ad una pratica concordata in contrasto con l’art. 81, n. 1, CE.

    Tuttavia, il ricorso avverso una pronuncia del Tribunale deve indicare in modo preciso gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno del motivo relativo alla violazione del principio della parità di trattamento, a pena di irricevibilità del motivo di cui trattasi.

    (v. punti 152-153)

    13. Poiché l’infrazione controver sa era terminata o quantomeno stava per terminare al momento in cui la Commissione ha effettuato accertamenti, tale cessazione non poteva costituire una circostanza attenuante ai fini della determinazione dell’ammontare dell’ammenda.

    (v. punto 160)

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