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Document 62004CJ0292

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Libera circolazione dei capitali — Restrizioni

    (Artt. 56 CE e 58 CE)

    2. Questioni pregiudiziali — Interpretazione — Effetti nel tempo delle sentenze interpretative

    (Art. 234 CE)

    Massima

    1. Gli artt. 56 CE e 58 CE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa tributaria in forza della quale, in occasione di una distribuzione di dividendi da parte di una società di capitali, un azionista soggetto passivo fiscalmente residente in uno Stato membro beneficia di un credito d’imposta, calcolato in funzione dell’aliquota gravante sugli utili distribuiti a titolo dell’imposta sulle società, quando la società distributrice ha sede nello stesso Stato membro, ma non quando la detta società ha sede in un altro Stato membro.

    Una siffatta normativa fiscale costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali in quanto può produrre l’effetto di dissuadere i soggetti passivi dell’imposta sul reddito, fiscalmente residenti nello Stato membro interessato, dall’investire i loro capitali in società aventi sede in altri Stati membri; essa può anche produrre un effetto restrittivo nei riguardi di tali società in quanto costituisce, nei loro confronti, un ostacolo alla raccolta di capitali nello Stato membro interessato.

    Anche se tale normativa tributaria si fonda su un nesso tra l’agevolazione fiscale e il prelievo fiscale compensativo, in quanto prevede che il credito d’imposta concesso all’azionista soggetto passivo dell’imposta sul reddito, fiscalmente residente nello Stato membro interessato, sia calcolato in base all’imposta sulle società dovuta dalla società avente sede in tale Stato membro sugli utili da questa distribuiti, tale normativa non sembra necessaria a preservare la coerenza del regime tributario nazionale. Infatti, alla luce dello scopo di eliminare la doppia imposizione degli utili delle società distribuiti sotto forma di dividendi, la concessione ad un azionista soggetto passivo dell’imposta sul reddito, fiscalmente residente nello Stato membro interessato e titolare di azioni di una società avente sede in un altro Stato membro, di un credito d’imposta calcolato in base all’imposta da questa dovuta a titolo d’imposta sulle società in tale ultimo Stato membro non comprometterebbe la coerenza del regime tributario nazionale e costituirebbe una misura meno restrittiva per la libera circolazione dei capitali.

    Quanto alla riduzione delle entrate tributarie relative ai dividendi versati da società aventi sede in altri Stati membri, essa non può essere considerata un motivo imperativo di interesse generale che possa essere fatto valere per giustificare un provvedimento che sia, in linea di principio, in contrasto con una libertà fondamentale.

    (v. punti 20, 23-24, 28-29, 30-31 e dispositivo)

    2. Nell’esercizio della competenza attribuitale dall’art. 234 CE, solo in via eccezionale, applicando il principio generale della certezza del diritto inerente all’ordinamento giuridico comunitario, la Corte può essere indotta a limitare la possibilità per gli interessati di far valere una disposizione da essa interpretata onde rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede. Siffatta limitazione può essere ammessa solo nella sentenza stessa che statuisce sull’interpretazione richiesta. È infatti necessario un momento unico di determinazione degli effetti nel tempo dell’interpretazione richiesta alla Corte e da quest’ultima fornita in merito ad una disposizione di diritto comunitario. A tale proposito, il principio secondo cui una limitazione può essere ammessa solo nella sentenza stessa che statuisce sull’interpretazione richiesta garantisce la parità di trattamento degli Stati membri e degli altri soggetti dell’ordinamento nei confronti di tale diritto e rispetta, allo stesso modo, gli obblighi derivanti dal principio della certezza del diritto.

    (v. punti 34-37)

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