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Document 62003TO0245
Massime dell’ordinanza
Massime dell’ordinanza
1. Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — «Fumus boni iuris» — Urgenza — Carattere cumulativo — Ponderazione di tutti gli interessi in gioco
(Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
2. Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Presupposti per la concessione — «Fumus boni iuris» — Competenza del giudice dell’urgenza — Determinazione delle condizioni che consentono, per stabilire il limite massimo da rispettare nella fissazione dell’importo di un’ammenda per violazione delle regole di concorrenza inflitta ad un’associazione di imprese, di tener conto del fatturato dei suoi membri — Esclusione
[Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2; regolamento (CEE) del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2]
3. Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Sospensione dell’esecuzione dell’obbligo di costituire una garanzia bancaria come condizione per evitare l’immediata riscossione di un’ammenda — Presupposti per la concessione — Circostanze eccezionali
(Art. 242 CE)
4. Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Sospensione dell’esecuzione dell’obbligo di costituire una garanzia bancaria quale condizione per evitare l’immediata riscossione di un’ammenda — Presupposti — Danno grave e irreparabile — Associazione di imprese — Presa in considerazione della situazione finanziaria dei suoi membri — Presupposto — Confusione degli interessi oggettivi dell’associazione e di quelli dei suoi membri
(Art. 242 CE)
5. Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Sospensione dell’esecuzione dell’obbligo di costituire una garanzia bancaria quale condizione per evitare l’immediata riscossione di un’ammenda inflitta per violazione delle regole di concorrenza — Ponderazione di tutti gli interessi in gioco
(Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
6. Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Modifica o revoca — Presupposto — Mutamento delle circostanze — Nozione
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 108)
1. L’art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale prevede che le domande relative a provvedimenti provvisori devono precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie (fumus boni iuris) l’adozione dei provvedimenti richiesti. Questi presupposti sono cumulativi, cosicché una domanda di sospensione dell’esecuzione deve essere respinta qualora manchi uno dei suddetti presupposti. Il giudice del procedimento sommario procede altresì, se del caso, alla ponderazione degli interessi in gioco.
(v. punto 13)
2. La determinazione delle condizioni che consentono di tener conto, relativamente ad un’ammenda per violazione delle regole di concorrenza inflitta ad un’associazione di imprese, del fatturato realizzato dai suoi membri ai fini dell’applicazione del limite massimo del 10% fissato all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 merita un esame approfondito e una valutazione del solo giudice del merito.
(v. punto 47)
3. Una domanda di sospensione dell’esecuzione dell’obbligo di costituire una garanzia bancaria quale condizione per evitare l’immediata riscossione dell’importo di un’ammenda può essere accolta solo se sussistono circostanze eccezionali. Infatti, la possibilità di esigere la costituzione di una garanzia finanziaria è espressamente prevista, nel caso dei procedimenti sommari, dai regolamenti di procedura della Corte e del Tribunale e corrisponde ad una linea di condotta generale e ragionevole della Commissione.
L’esistenza delle menzionate circostanze eccezionali può considerarsi, in linea di principio, assodata quando la parte che chiede di essere dispensata dalla costituzione della garanzia bancaria richiesta fornisce la prova del fatto che per essa è oggettivamente impossibile costituire detta garanzia.
(v. punti 77-78)
4. Il giudice dell’urgenza adito con una domanda di sospensione dell’esecuzione dell’obbligo di costituire una garanzia bancaria come condizione per evitare l’immediata riscossione di un’ammenda inflitta ad un’associazione di imprese è tenuto a valutare il danno di tale associazione tenendo conto della situazione finanziaria dei suoi membri, allorché gli interessi oggettivi dell’associazione non presentano un carattere autonomo rispetto a quelli delle imprese che vi aderiscono. Al fine di valutare il grado di autonomia che presentano gli interessi oggettivi di un’associazione rispetto a quelli dei suoi membri, può essere presa in considerazione l’esistenza di norme interne che consentano all’associazione di rendere corresponsabili i suoi membri. Tuttavia, l’esistenza di una confusione degli interessi oggettivi dell’associazione con quelli dei suoi membri può risultare da altre circostanze indipendentemente dall’esistenza o dall’assenza di tali norme.
(v. punti 84, 87)
5. Spetta al giudice dell’urgenza, quando determina le modalità della sospensione dell’esecuzione dell’obbligo imposto ad un’associazione di imprese di costituire una garanzia bancaria come condizione per evitare l’immediata riscossione di un’ammenda inflitta per violazione delle regole di concorrenza, contemperare l’interesse dell’associazione ad evitare, non potendo costituire una garanzia bancaria, che si proceda alla riscossione immediata dell’ammenda con l’interesse finanziario della Comunità a poterne riscuotere l’importo, nonché, più in generale, con l’interesse pubblico connesso alla salvaguardia dell’efficacia delle regole comunitarie della concorrenza e dell’effetto dissuasivo delle ammende inflitte dalla Commissione.
(v. punto 119)
6. Al giudice dell’urgenza è data dall’art. 108 del regolamento di procedura del Tribunale la facoltà di modificare o revocare in qualsiasi momento l’ordinanza emessa in procedimento sommario in seguito a mutamento delle circostanze. Per «mutamento delle circostanze» il giudice dell’urgenza intende, in particolare, circostanze di fatto che possono modificare la valutazione del giudice dell’urgenza. Inoltre, tale possibilità esprime il carattere fondamentalmente precario, nel diritto comunitario, dei provvedimenti concessi dal giudice dell’urgenza.
(v. punto 129)