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Document 62003TO0061

Massime dell’ordinanza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto — Segno che può avere più significati — Rifiuto di registrazione in presenza del carattere descrittivo di almeno uno dei significati potenziali

[Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. c)]

2. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto — Segno denominativo «QUICK-GRIP»

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. c)]

Massima

1. La registrazione di un segno denominativo deve essere rifiutata in applicazione dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, se in almeno uno dei suoi significati potenziali esso designa una caratteristica dei prodotti o dei servizi cui si riferisce la domanda di registrazione.

(v. punto 32)

2. Non può costituire un marchio comunitario il segno denominativo QUICK-GRIP, la cui registrazione è chiesta per prodotti che rientrano nella classe 8 di cui all’Accordo di Nizza e comprendono utensili manuali, tra cui le morse di bloccaggio, nonché parti e accessori per questi prodotti. Infatti, il nesso esistente tra il detto segno e i prodotti di cui trattasi sembra sufficientemente stretto per ricadere nel divieto previsto dall’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, in quanto il segno consente al pubblico destinatario, che è il consumatore anglofono medio della Comunità, di capire immediatamente e senza ulteriore riflessione che i prodotti di cui trattasi tengono in modo facile e rapido e, pertanto, la scelta rispettiva dei termini «quick» e «grip» non implica minimamente un intervento immaginativo o arbitrario del consumatore.

(v. punti 27, 31, 33-34)

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