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Document 62003CJ0402

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Ravvicinamento delle legislazioni — Responsabilità per danno da prodotti difettosi — Direttiva 85/374

(Direttiva del Consiglio 85/374/CEE, artt. 1 e 3)

2. Ravvicinamento delle legislazioni — Responsabilità per danno da prodotti difettosi — Direttiva 85/374

(Direttiva del Consiglio 85/374/CEE, art. 13)

3. Questioni pregiudiziali — Interpretazione — Effetti nel tempo delle sentenze interpretative

(Art. 234 CE)

Massima

1. La direttiva 85/374, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, dev’essere interpretata nel senso che essa osta ad una norma nazionale secondo la quale il fornitore risponde, al di là dei casi tassativamente elencati dall’art. 3, n. 3, della direttiva, della responsabilità oggettiva che la direttiva istituisce e imputa al produttore.

Infatti, poiché la detta direttiva persegue un’armonizzazione totale sui punti da essa disciplinati, la determinazione della cerchia dei responsabili operata dagli artt. 1 e 3 della direttiva stessa dev’essere considerata tassativa. Di conseguenza, dato che l’art. 3, n. 3, della direttiva prevede la responsabilità del fornitore solo nell’ipotesi in cui il produttore non possa essere individuato, una normativa nazionale, la quale disponga che il fornitore risponde direttamente dei difetti di un prodotto nei confronti dei danneggiati, amplia la cerchia dei responsabili.

(v. punti 33, 34, 37, 45 e dispositivo)

2. La direttiva 85/374, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, dev’essere interpretata nel senso che essa non osta ad una norma nazionale seconda la quale il fornitore è tenuto a rispondere illimitatamente della responsabilità per colpa del produttore, dal momento che, conformemente all’art. 13 della detta direttiva, il regime istituito da quest’ultima non esclude l’applicazione di altri regimi di responsabilità contrattuale o extracontrattuale purché essi si basino su elementi diversi, come la garanzia per vizi occulti o la colpa.

(v. punti 47, 48 e dispositivo)

3. Solo in via eccezionale la Corte, applicando il principio generale della certezza del diritto inerente all’ordinamento giuridico comunitario, può essere indotta a limitare la possibilità per gli interessati di far valere una disposizione da essa interpretata onde rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede. Affinché una tale limitazione possa essere disposta, è necessario che siano soddisfatti due criteri essenziali, cioè la buona fede degli ambienti interessati e il rischio di gravi inconvenienti.

Quando una normativa nazionale prevede, contrariamente a quanto stabilito dalla direttiva 85/374, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, il trasferimento in capo al fornitore della responsabilità oggettiva del produttore, la circostanza che il medesimo ordinamento giuridico istituisca un’azione di regresso per permettere al fornitore, che ha indennizzato chi ha subìto un danno causato da un prodotto difettoso, di subentrare nei diritti di quest’ultimo soggetto contro il produttore esclude che possa sussistere una lesione della certezza del diritto. Alla luce di ciò, il giudice comunitario non può accogliere una domanda di limitazione nel tempo degli effetti della propria pronuncia pregiudiziale avente ad oggetto l’interpretazione della detta direttiva.

(v. punti 51-53)

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