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Document 62003CJ0017

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Questioni manifestamente prive di pertinenza e questioni ipotetiche poste in un contesto che esclude una soluzione utile

(Art. 234 CE)

2. Ravvicinamento delle legislazioni — Provvedimenti destinati all’instaurazione ed al funzionamento del mercato interno dell’elettricità — Direttiva 96/92 — Regola dell’accesso senza discriminazione alla rete di trasporto di energia elettrica — Portata degli artt. 7, n. 5, e 16 — Applicazione a qualsiasi discriminazione — Possibilità di ottenere provvedimenti di deroga con la procedura prevista all’art. 24

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 96/92/CE, artt. 7, n. 5, 16 e 24)

3. Diritto comunitario — Principi — Tutela del legittimo affidamento — Limiti — Operatore prudente ed accorto

4. Diritto comunitario — Principi — Certezza del diritto — Nozione — Normativa svantaggiosa per i privati — Esigenza di chiarezza e di precisione — Modifiche legislative — Ammissibilità — Presa in considerazione di situazioni particolari

Massima

1. Nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, istituita dall’art. 234 CE, spetta esclusivamente al giudice nazionale valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Quest’ultima può respingere una domanda presentata da un giudice nazionale solamente qualora appaia in modo manifesto che la richiesta interpretazione del diritto comunitario non ha alcuna relazione con l’effettività o con l’oggetto della causa principale oppure qualora il problema sia di natura generale o ipotetica.

(v. punto 34)

2. Gli artt. 7, n. 5, e 16 della direttiva 96/92, concernente norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, che impongono che l’azione del gestore della rete e quella dello Stato nell’attuare l’accesso alla rete non siano discriminatorie, non si limitino alle norme tecniche, ma si applichino a qualsiasi discriminazione.

Essi ostano a provvedimenti nazionali che accordano a un’impresa, a seguito di impegni assunti prima dell’entrata in vigore della direttiva, una capacità prioritaria di trasmissione transfrontaliera di energia elettrica, a prescindere dal fatto che tali provvedimenti siano emanati dal gestore della rete o dal controllore della gestione della rete oppure dal legislatore, qualora siffatti provvedimenti non siano stati autorizzati nell’ambito del procedimento previsto all’art. 24 della detta direttiva, che prevede la possibilità di applicare, a determinate condizioni, un regime transitorio al fine di attenuare talune conseguenze della liberalizzazione.

(v. punti 45-47, 57, 71, dispositivo 1-2)

3. Il principio della tutela del legittimo affidamento è uno dei principi fondamentali della Comunità. La possibilità di farlo valere è prevista per l’operatore economico nel quale un’istituzione abbia fatto sorgere fondate aspettative. Tuttavia, l’operatore economico prudente ed accorto, qualora sia in grado di prevedere l’adozione di un provvedimento comunitario idoneo a ledere i suoi interessi, non può invocare il detto principio nel caso in cui il provvedimento venga adottato.

(v. punti 73-74)

4. Il principio della certezza del diritto esige che una normativa che comporta conseguenze svantaggiose per i privati sia chiara e precisa e che la sua applicazione sia prevedibile per gli amministrati.

Non si può tuttavia basare il proprio affidamento sull’assenza totale di modifiche legislative, ma si possono solamente mettere in discussione le modalità di applicazione di tali modifiche. Dal pari, il principio di certezza del diritto non esige l’assenza di modifiche legislative, ma richiede piuttosto che il legislatore tenga conto delle situazioni particolari degli operatori economici e preveda, eventualmente, adattamenti all’applicazione delle nuove norme giuridiche.

(v. punti 80-81)

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