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Document 62001CJ0257

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Atti delle istituzioni — Regolamenti — Regolamenti di base e regolamenti di esecuzione — Competenze di esecuzione riservate dal Consiglio a se stesso — Presupposti — Casi specifici e motivati — Misure di esecuzione delle modalità di applicazione delle regole in materia di passaggio delle frontiere esterne e di visti

[Artt. 202 CE e 253 CE; regolamenti (CE) del Consiglio nn. 789/2001 e 790/2001; decisione del Consiglio 1999/468/CE, art. 1, primo comma]

2. Unione europea — Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen — Passaggio delle frontiere esterne e visti — Introduzione da parte del Consiglio di una procedura di trasmissione delle modifiche apportate dagli Stati membri alle modalità di applicazione — Ammissibilità

(Regolamenti del Consiglio nn. 789/2001, art. 2, e n. 790/2001, art. 2)

Massima

1. In conformità all’art. 202 CE e all’art. 1, primo comma, della decisione 1999/468 recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (seconda decisione sulla comitologia), qualora occorra adottare, a livello comunitario, misure di esecuzione di un atto di base, spetta normalmente alla Commissione esercitare tale competenza. Il Consiglio è tenuto a giustificare debitamente, in funzione della natura e del contenuto dell’atto di base da adottare o da modificare, qualsiasi eccezione a tale regola.

A tal riguardo, nel preambolo dei regolamenti n. 789/2001 e n. 790/2001, che riservano al Consiglio competenze di esecuzione per quanto riguarda talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche, relative rispettivamente all’esame delle domande di visto e all’attuazione dei controlli e della sorveglianza alle frontiere, quest’ultimo si è espressamente riferito al ruolo più ampio degli Stati membri in materia di visti e di sorveglianza delle frontiere, nonché alla sensibilità di tali settori, in particolare per quanto riguarda le relazioni politiche con gli Stati terzi. Esso ha pertanto potuto validamente ritenere di trovarsi in un caso specifico ed ha debitamente motivato, conformemente all’art. 253 CE, la decisione di riservarsi, a titolo transitorio, la competenza di eseguire un insieme di disposizioni tassativamente elencate delle Istruzioni consolari comuni e del Manuale comune, che fissano le modalità di applicazione delle regole in materia di passaggio delle frontiere esterne e di visti, contenute nella Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen.

Infatti, analizzate nel contesto nel quale esse devono essere ricollocate, tali considerazioni, benché generali e succinte, sono tali da rivelare chiaramente la giustificazione della riserva di esecuzione effettuata a favore del Consiglio e da permettere alla Corte di esercitare il suo controllo.

(v. punti 49-53, 59)

2. Dall’art. 2 dei regolamenti n. 789/2001 e n. 790/2001, che conferiscono al Consiglio competenze esecutive per quanto riguarda talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative rispettivamente all’esame delle domande di visto e all’esecuzione dei controlli e della sorveglianza alle frontiere, deriva che ogni Stato membro può esso stesso, talvolta di concerto con altri Stati membri, modificare il contenuto di talune di queste disposizioni o modalità. Per quanto riguarda i testi che sono stati adottati in un momento in cui la materia di cui trattasi rientrava nella competenza intergovernativa, il loro inserimento nell’ambito dell’Unione europea, a partire dall’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, non ha avuto, di per sé, l’effetto di privare immediatamente gli Stati membri delle competenze che essi potevano esercitare in forza di tali atti per assicurare la loro corretta applicazione.

In tale contesto del tutto particolare e transitorio, in attesa degli sviluppi dell’acquis di Schengen nell’ambito giuridico e istituzionale dell’Unione europea, non si può addebitare al Consiglio di aver introdotto una procedura di trasmissione da parte degli Stati membri delle modifiche che essi sono autorizzati ad apportare, unilateralmente o di concerto con gli altri Stati membri, a talune di queste disposizioni il cui contenuto dipende esclusivamente da informazioni di cui solo essi dispongono, in quanto non è dimostrato che era opportuno ricorrere ad una procedura di aggiornamento uniforme per garantire un’applicazione efficace o corretta.

(v. punti 65, 69-71)

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