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Document 61999TO0200
Massime dell’ordinanza
Massime dell’ordinanza
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)
17 novembre 2000
Causa T-200/99
Alberto Martinelli
contro
Commissione delle Comunità europee
«Dipendenti — Mancanza del rapporto informativo — Ricorso per risarcimento danni — Ricevibilità — Rigetto implicito di una domanda non contestato nei termini — Rigetto esplicito di conferma — Danno»
Testo completo in italiano II-1161
Oggetto:
Ricorso diretto ad ottenere il risarcimento del danno morale asseritamente subito dal ricorrente a causa della mancanza dei rapporti informativi per i periodi di riferimento 1993-1995 e 1995-1997.
Decisione:
Il ricorso è respinto. Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.
Massime
Dipendenti – Ricorso – Reclamo amministrativo previo – Decisione implicita di rigetto di una domanda non contestata nei termini – Decisione esplicita successiva – Atto confermativo – Decadenza
(Statuto del personale, artt. 90 e 91)
Dipendenti – Valutazione – Rapporto informativo – Redazione – Ritardo – Illecito dell'amministrazione che determina un danno morale – Presupposti – Dipendente già in pensione al momento in cui viene a conoscenza della mancanza del rapporto – Mancanza di danno
(Statuto del personale, art. 43)
L'art. 91, n. 3, ultimo comma, dello Statuto, ai sensi del quale «quando una decisione esplicita di rigetto di un reclamo interviene dopo la decisione implicita di rigetto, ma entro il termine per il ricorso, quest'ultimo termine inizia nuovamente a decorrere», non si applica al momento della domanda e prima della presentazione del reclamo. Tale specifica disposizione, infatti, relativa alle modalità di calcolo dei termini d'impugnazione, va interpretata restrittivamente e testualmente. Ne consegue che il rigetto esplicito di una domanda, dopo una decisione implicita di rigetto della stessa domanda, che ne costituisca mera conferma, non è idoneo a consentire al dipendente interessato di proseguire il procedimento precontenzioso concedendegli un termine nuovo per la presentazione di un reclamo.
(v. punto 11)
Riferimento: Corte 20 marzo 1984, cause riunite 75/82 e 117/82, Razzouk e Beydoun/Commissione (Racc. pag. 1509, punto 12); Tribunale 1o ottobre 1991, causa T-38/91, Coussios/Commissione (Racc. pag. II-763); Tribunale 17 ottobre 1991, causa T-129/89, Offermann/Parlamento (Racc. pag. II-855, punto 32); Tribunale 10 aprile 1992, causa T-15/91, Bollendorff/Parlamento (Racc. pag. II-1679, punti 26, 27 e 32); Tribunale 14 luglio 1993, causa T-55/92, Knijff/Corte dei Conti (Racc. pag. II-823, punto 34)
La mancanza di un rapporto informativo nel fascicolo personale di un dipendente è una circostanza tale da arrecare un danno morale a quest'ultimo se ha potuto incidere sulla sua carriera o se ha determinato nello stesso uno stato di incertezza in ordine al suo futuro. Un dipendente che sia venuto a conoscenza della mancanza di un rapporto informativo nel suo fascicolo personale soltanto dopo il suo collocamento a riposo non può invocare uno stato di incertezza o di preoccupazione in ordine al suo futuro professionale.
(v. punti 16-18)
Riferimento: Tribunale 8 giugno 1995, causa T-496/93, Allo/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-127 e II-405, punto 89)