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Document 61997CJ0077
Massime della sentenza
Massime della sentenza
Ravvicinamento delle legislazioni - Prodotti cosmetici - Imballaggio ed etichettatura - Direttiva 76/768 - Misure contro la pubblicità che attribuisca ai prodotti cosmetici caratteristiche che questi non possiedono - Assoggettamento al principio di proporzionalità - Normativa che vieta qualsiasi pubblicità relativa a sostanze non espressamente repertoriate - Inammissibilità
(Direttiva del Consiglio 76/768/CEE, art. 6, n. 3)
Se è pur vero che l'art. 6, n. 3, della direttiva 76/768, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, impone agli Stati membri l'obbligo di adottare tutte le disposizioni adeguate affinché, in sede di etichettatura, di presentazione alla vendita e di pubblicità dei cosmetici, non vengano impiegate diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri segni, figurativi o meno, che attribuiscano ai prodotti stessi caratteristiche che essi non possiedono, le misure che gli Stati membri devono adottare ai fini dell'attuazione di tale disposizione devono tuttavia rispettare il principio di proporzionalità.
La detta disposizione osta pertanto all'applicazione di una normativa nazionale che vieti la pubblicità di un prodotto cosmetico, destinato ad entrare in contatto con le mucose, secondo cui tale prodotto previene la comparsa del tartaro e della paradentosi, quando nella sua composizione non sia contenuta alcuna delle sostanze attive elencate nella normativa medesima quali sostanze idonee per l'ottenimento di un siffatto risultato e l'interessato non sia stato autorizzato all'utilizzazione di altre sostanze.
Una siffatta normativa, laddove non contenga tutte le sostanze attive che prevengono la comparsa del tartaro o della paradentosi, è infatti idonea ad impedire la pubblicità di taluni dentifrici, senza che questa sia peraltro atta ad indurre il consumatore in errore, e la necessità di ottenere, al fine di essere esonerati da tale divieto, un'autorizzazione costituisce ostacolo alla libera circolazione del prodotto di cui trattasi, destituito di qualsiasi giustificazione.