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Document 61996CJ0351

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni - Litispendenza - Domande proposte tra le «stesse parti» - Nozione - Equiparazione dell'assicuratore al suo assicurato - Presupposto - Controversie relative all'obbligo del proprietario del carico di una nave di contribuire alle avarie comuni derivanti dal naufragio della nave stessa

(Convenzione 27 settembre 1968, art. 21)

Massima

Ai fini dell'applicazione della nozione di «stesse parti» di cui all'art. 21 della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, un assicuratore e un assicurato devono essere considerati come una sola e medesima parte qualora i loro interessi coincidano a tal punto che una sentenza pronunciata nei confronti dell'uno avrebbe forza di giudicato nei confronti dell'altro. Per contro, l'applicazione del detto articolo non può avere la conseguenza di privare l'assicuratore e il suo assicurato, nel caso in cui i loro interessi siano divergenti, della possibilità di far valere in giudizio, nei confronti delle altre parti interessate, i loro rispettivi interessi.

Così, l'art. 21 della Convenzione non è applicabile nel caso di due domande giudiziali di contributo alle avarie comuni, l'una che oppone l'assicuratore della nave affondata al proprietario del carico che si trovava a bordo al momento del naufragio e al suo assicuratore, l'altra che oppone questi due ultimi soggetti al proprietario della nave e al noleggiatore, a meno che non si dimostri che, rispetto all'oggetto delle due controversie, gli interessi dell'assicuratore della nave, da un lato, e quelli dei suoi assicurati (proprietario e noleggiatore della stessa nave), dall'altro, sono identici e inscindibili.

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