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Document 61995CJ0261
Massime della sentenza
Massime della sentenza
Diritto comunitario - Diritti attribuiti ai singoli - Violazione, da parte di uno Stato membro, dell'obbligo di attuare una direttiva - Obbligo di risarcire il danno causato ai singoli - Modalità del risarcimento - Applicazione del diritto nazionale - Termine di decadenza - Ammissibilità - Presupposti - Rispetto del principio dell'effettività del diritto comunitario - Rispetto del principio dell'equivalenza delle condizioni del risarcimento con quelle dei reclami analoghi di natura interna
(Direttiva del Consiglio 80/987/CEE)
Il diritto comunitario, al suo stato attuale, non osta a che uno Stato membro imponga, per la proposizione di ogni ricorso diretto al risarcimento del danno subito a seguito della tardiva attuazione della direttiva 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, un termine di decadenza di un anno a decorrere dalla recezione nel suo ordinamento giuridico interno, purché tale modalità procedurale non sia meno favorevole di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna.
Infatti, la fissazione di termini di ricorso ragionevoli a pena di decadenza, in quanto costituisce un'applicazione del fondamentale principio della certezza del diritto, risponde, in linea di principio, all'esigenza che le condizioni, in particolare relative ai termini, stabilite dalle legislazioni nazionali in materia di risarcimento dei danni causati ai singoli da violazioni del diritto comunitario imputabili ad uno Stato membro non possono essere congegnate in modo da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile ottenere il risarcimento (principio di effettività), e il termine di cui trattasi, il quale non solo mette i beneficiari in condizione di conoscere appieno i loro diritti, ma precisa altresì le condizioni di indennizzo del danno subito a seguito della tardiva attuazione, non può ritenersi rendere particolarmente difficile né, a fortiori, praticamente impossibile la proposizione dell'azione di risarcimento danni.
Spetta ai giudici nazionali verificare che il termine controverso rispetti anche il principio secondo cui le condizioni stabilite dalle legislazioni nazionali in materia di risarcimento dei danni causati ai singoli da violazioni del diritto comunitario imputabili ad uno Stato membro non possono essere meno favorevoli di quelle che riguardano reclami analoghi di natura interna (principio dell'equivalenza). Tali giudici possono validamente prendere in considerazione la circostanza che le domande proposte rispettivamente nell'ambito dell'attuazione della direttiva e del suo regime di indennizzo sono diverse quanto al loro oggetto e che non si deve pertanto procedere al raffronto delle loro modalità procedurali. Inoltre, nel caso in cui il regime nazionale di diritto comune in materia di responsabilità extracontrattuale applicabile non possa servire di base ad un'azione contro i pubblici poteri per un comportamento illecito loro eventualmente imputabile nell'esercizio della potestà d'imperio ed in cui i giudici nazionali non potessero procedere ad alcun altro pertinente raffronto tra la controversa condizione relativa ai termini e le condizioni relative a reclami analoghi di natura interna, si dovrebbe concludere che né il principio dell'equivalenza né quello dell'effettività del diritto comunitario ostano al termine di decadenza controverso.