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Document 61994CJ0304
Massime della sentenza
Massime della sentenza
1 Questioni pregiudiziali - Competenza della Corte - Limiti
(Trattato CE, artt. 169 e 177)
2 Questioni pregiudiziali - Competenza della Corte - Limiti - Questione manifestamente irrilevante
(Trattato CE, art. 177)
3 Ravvicinamento delle legislazioni - Rifiuti - Regolamento n. 259/93 - Nozione - Definizione comune - Applicabilità diretta a tutte le spedizioni di rifiuti, anche all'interno degli Stati membri
[Regolamento del Consiglio n. 259/93, art. 2, lett. a); direttiva del Consiglio 75/442/CEE, art. 1, lett. a)]
4 Ravvicinamento delle legislazioni - Rifiuti - Direttiva 75/442 - Nozione - Sostanze e oggetti suscettibili di riutilizzazione economica - Inclusione
[Regolamento del Consiglio n. 259/93, art. 2, lett. a); direttiva del Consiglio 75/442, come modificata con le direttive 91/156 e 91/689, art. 1, n. 3]
5 Anche se la Corte non può, ai sensi dell'art. 177 del Trattato, statuire sulla validità di una norma di diritto interno con riguardo al diritto comunitario, come le sarebbe consentito fare nell'ambito di un ricorso ex art. 169 del Trattato, essa è tuttavia competente a fornire al giudice nazionale tutti gli elementi di interpretazione, che rientrano nel diritto comunitario, atti a consentirgli di pronunciarsi su tale compatibilità per la definizione della causa per la quale è adito.
6 Nell'ambito del procedimento contemplato dall'art. 177 del Trattato, spetta unicamente ai giudici nazionali aditi, che debbono assumere la responsabilità della decisione giudiziaria, valutare, tenuto conto delle peculiarità di ogni causa, sia la necessità di una pronuncia in via pregiudiziale per essere posti in grado di statuire nel merito sia la pertinenza delle questioni sottoposte alla Corte. Il rigetto di una domanda presentata da un giudice nazionale è possibile laddove appaia in modo manifesto che l'interpretazione del diritto comunitario o l'esame della validità di una norma comunitaria, chiesti dal detto giudice, non abbiano alcuna relazione con l'effettività o l'oggetto della controversia della causa principale.
7 L'art. 2, lett. a), del regolamento n. 259/93, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, prevede, sotto il titolo I (Campo di applicazione e definizioni), che, ai sensi del regolamento, si intendono per «rifiuti» le sostanze o gli oggetti definiti dall'art. 1, lett. a), della direttiva 75/442, come modificata. Tale definizione comune della nozione di rifiuti, che è stata istituita al fine di garantire che i sistemi nazionali di sorveglianza e di controllo delle spedizioni di rifiuti rispettino criteri minimi, si applica direttamente, anche alle spedizioni di rifiuti all'interno di qualsiasi Stato membro.
8 La nozione di «rifiuti» figurante nella direttiva 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156, cui rinviano l'art. 1, n. 3, della direttiva del Consiglio 91/689, relativa ai rifiuti pericolosi, e l'art. 2, lett. a), del regolamento n. 259/93, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, non deve essere intesa nel senso che essa esclude sostanze od oggetti suscettibili di riutilizzazione economica, neanche se i materiali di cui trattasi possono costituire oggetto di un negozio giuridico, ovvero di una quotazione in listini commerciali pubblici o privati. In particolare, un processo di inertizzazione dei rifiuti finalizzato alla loro semplice innocuizzazione, l'attività di discarica dei rifiuti in depressione o in rilevato e l'incenerimento dei rifiuti costituiscono operazioni di smaltimento o di recupero che rientrano nella sfera di applicazione delle precitate norme comunitarie. Il fatto che una sostanza sia classificata nella categoria dei rifiuti riutilizzabili senza che le sue caratteristiche e la sua destinazione siano precisate è al riguardo irrilevante. Lo stesso vale per la triturazione di un rifiuto.