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Document 61990TO0023

Massime dell’ordinanza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

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1 . Concorrenza - Procedimento amministrativo - Cessazione delle infrazioni - Adozione di provvedimenti provvisori - Competenza della Commissione - Condizioni d' esercizio

( Regolamento del Consiglio n . 17, art . 3, n . 1 )

2 . Concorrenza - Intese - Divieto - Esenzione per categorie - Regolamento n . 123/85 - Oggetto e portata

( Trattato CEE, art . 85, nn . 1, e 3; regolamento della Commissione n . 123/85 )

3 . Procedimento sommario - Sospensione dell' esecuzione - Sospensione dell' esecuzione di provvedimenti provvisori adottati in materia di concorrenza - Condizioni per la concessione

( Regolamento di procedura, art . 83, n . 2; regolamento del Consiglio n . 17, art . 3 )

Massima

1 . Spetta alla Commissione, nell' esercizio del controllo affidatole, in materia di concorrenza, dal Trattato e dal regolamento n . 17, decidere ex art . 3, n . 1, dello stesso regolamento se debbano essere adottati provvedimenti provvisori quando le è rivolta una domanda a tal fine . Questi provvedimenti devono però essere di carattere provvisorio e limitarsi a quanto necessario nella situazione data .

2 . Il regolamento n . 123/85, relativo all' applicazione dell' art . 85, n . 3, del Trattato, a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli ed il servizio di assistenza alla clientela, si limita a fornire agli operatori economici del settore alcune possibilità di sottrarre i loro accordi di distribuzione e di assistenza alla clientela al divieto stabilito dall' art . 85, n . 1, nonostante essi contengano taluni tipi di clausole di esclusiva e limitative della concorrenza .

Ne consegue che non si può affermare, in via generale, che la distribuzione di automobili è stata esentata dall' applicazioone di quest' ultima disposizione .

3 . Quando è chiamato a pronunciarsi su una domanda volta a far sospendere l' esecuzione di un' ingiunzione indirizzata in via provvisoria dalla Commissione ad un' impresa, nell' attesa di una decisione definitiva ai sensi dell' art . 3 del regolamento n . 17, il giudice del procedimento sommario deve esaminare se esista un grave rischio che le conseguenze dannose dell' ingiunzione superino, qualora essa abbia immediata esecuzione, quelle di un provvedimento cautelare e causino nel frattempo danni molto maggiori degli inconvenienti, inevitabili ma passeggeri, derivanti da un provvedimento del genere .

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