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Document 61986CJ0145

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

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1 . CONVENZIONE CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L' ESECUZIONE DELLE DECISIONI - RICONOSCIMENTO DELLE PRONUNZIE - PORTATA - EFFETTI DELLA PRONUNZIA NELLO STATO D' ORIGINE - EFFETTI IDENTICI NELLO STATO DESTINATARIO

( CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968, ART . 26 )

2 . CONVENZIONE CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L' ESECUZIONE DELLE DECISIONI - ESECUZIONE - PRONUNZIA SUGLI ALIMENTI - OSTACOLI PER IL PROSEGUIMENTO DELL' ESECUZIONE - CIRCOSTANZA CHE ESULA DAL CAMPO D' APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE - DIVORZIO PRONUNZIATO NELLO STATO DESTINATARIO

( CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968, ARTT . 1, 2* COMMA, E 31 )

3 . CONVENZIONE CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L' ESECUZIONE DELLE DECISIONI - RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE - MOTIVI DEL RIFIUTO - PRONUNZIE INCONCILIABILI - PRONUNZIA STRANIERA CHE LIQUIDA UNA PENSIONE ALIMENTARE AL CONIUGE - SENTENZA DI DIVORZIO PRONUNZIATA NELLO STATO DESTINATARIO

( CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968, ART . 27, PAR 3 )

4 . CONVENZIONE CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L' ESECUZIONE DELLE DECISIONI - ESECUZIONE - AZIONE CONTRO LA PRONUNZIA CHE AUTORIZZA L' ESECUZIONE - MANCATO ESPERIMENTO - MOTIVO DI RIFIUTO FATTO VALERE AL MOMENTO DELL' ESECUZIONE - INAMMISSIBILITA - OBBLIGHI DEL GIUDICE ADITO - LIMITI

( CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968, ART . 36 )

Massima

1 . LA PRONUNZIA STRANIERA RICONOSCIUTA IN FORZA DELL' ART . 26 DELLA CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968, CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L' ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE, IN LINEA DI PRINCIPIO DEVE SPIEGARE NELLO STATO DI DESTINAZIONE GLI STESSI EFFETTI CHE HA NELLO STATO D' ORIGINE .

2 . LA PRONUNZIA STRANIERA, CHE SIA STATA MUNITA DELLA FORMULA ESECUTIVA IN UNO STATO CONTRAENTE A NORMA DELL' ART . 31 DELLA CONVENZIONE E CHE RESTI ESECUTORIA NELLO STATO D' ORIGINE, NON DEVE CONTINUARE AD ESSERE ESEGUITA NELLO STATO DI DESTINAZIONE QUALORA, A NORMA DELLE LEGGI DI QUESTO, L' ESECUZIONE NON POSSA PIU ESSERE EFFETTUATA PER MOTIVI CHE ESULANO DAL CAMPO D' APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE .

LA CONVENZIONE NON OSTA A CHE IL GIUDICE DELLO STATO DI DESTINAZIONE TENGA CONTO DELLE CONSEGUENZE DELLA SENTENZA NAZIONALE CHE PRONUNZI IL DIVORZIO NEL CONTESTO DELL' ESECUZIONE DELLA PRONUNZIA STRANIERA CHE HA STATUITO IN FATTO DI ALIMENTI AL CONIUGE .

3 . LA PRONUNZIA STRANIERA CHE CONDANNI UN CONIUGE A VERSARE GLI ALIMENTI ALLA CONTROPARTE IN FORZA DELL' OBBLIGO DI MANTENIMENTO DOVUTO AL MATRIMONIO E INCONCILIABILE, AI SENSI DELL' ART . 27, SUB 3*, DELLA CONVENZIONE, COL PROVVEDIMENTO NAZIONALE CHE ABBIA PRONUNZIATO IL DIVORZIO FRA GLI STESSI CONIUGI .

4 . L' ART . 36 DELLA CONVENZIONE VA INTERPRETATO NEL SENSO CHE LA PARTE CHE NON ABBIA ESPERITO CONTRO L' EXEQUATUR L' AZIONE CONTEMPLATA DA DETTA DISPOSIZIONE, AL MOMENTO DELL' ESECUZIONE NON PUO PIU FAR VALERE UN MOTIVO VALIDO CHE AVREBBE POTUTO DEDURRE IN OCCASIONE DI DETTA AZIONE E CHE QUESTA NORMA DEV' ESSERE APPLICATA D' UFFICIO DAI GIUDICI DELLO STATO DESTINATARIO . TUTTAVIA, QUESTA NORMA NON VALE QUALORA ABBIA LA CONSEGUENZA DI OBBLIGARE IL GIUDICE NAZIONALE A SUBORDINARE L' EFFICACIA DELLA SENTENZA NAZIONALE ESULANTE DAL CAMPO D' APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE AL RICONOSCIMENTO DELLA STESSA NELLO STATO D' ORIGINE DELLA PRONUNZIA STRANIERA DELLA CUI ESECUZIONE SI TRATTA .

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