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Document 32009R1224

Regime di controllo della pesca dell’Unione europea

Regime di controllo della pesca dell’Unione europea

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Il regolamento (CE) n. 1224/2009 Istituisce un regime di controllo, di ispezione e di esecuzione delle norme in materia di politica comune della pesca dell’Unione europea (Unione) da parte delle autorità nazionali.
  • Il regolamento di modifica (UE) 2023/2842 aggiorna le norme stabilite dal regolamento (CE) n. 1224/2009.

PUNTI CHIAVE

  • I principali obiettivi del regime di controllo sono:
    • garantire che solo le quantità consentite di risorse biologiche marine siano catturate o raccolte a fini commerciali;
    • raccogliere i dati necessari per la gestione degli stock ittici;
    • chiarire i ruoli degli Stati membri dell’Unione, della Commissione europea e dell’Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA);
    • garantire che le norme della PCP siano applicate, controllate e fatte rispettare in modo uniforme per tutte le attività di pesca e tutti gli operatori e che siano previste sanzioni armonizzate in tutta l’Unione;
    • garantire che tutte le partite di prodotti della pesca e dell’acquacoltura1 siano tracciabili digitalmente lungo tutta la filiera, dalla rete al piatto, comprese tutte le fasi di pesca o raccolta, sbarco, trasformazione, trasporto e commercializzazione.
  • Il regolamento si applica a:
    • tutte le attività di pesca nelle acque dell’Unione;
    • le attività di pesca dei pescherecci dell’Unione in acque dell’Unione e di paesi terzi;
    • la pesca commerciale senza imbarcazione;
    • operatori della catena di approvvigionamento che trattano partite di prodotti della pesca e dell’acquacoltura, importati o non importati nell’Unione;
    • attività di pesca ricreativa

Accesso alle acque e alle risorse

  • Per poter sfruttare commercialmente le risorse biologiche marine, un peschereccio deve essere in possesso di una licenza di pesca valida rilasciata dallo Stato membro di bandiera. Le informazioni contenute nella licenza devono essere accurate e coerenti con quelle contenute nel registro della flotta dell’UE.
  • I pescherecci che operano nelle acque dell’UE possono svolgere attività di pesca solo nella misura in cui tali attività sono indicate in un’autorizzazione di pesca valida. Le attività autorizzate possono essere soggette a un regime di sforzo di pesca, a un piano pluriennale, a una zona di restrizione della pesca o alla pesca a fini scientifici.
  • Sono state stabilite norme dettagliate relative alla marcatura e all’identificazione dei pescherecci e dei loro attrezzi.
  • Ogni Stato membro deve utilizzare un sistema di controllo via satellite (VMS) per monitorare sistematicamente la posizione e i movimenti dei pescherecci. I pescherecci di grandi dimensioni devono avere a bordo un dispositivo VMS; i pescherecci di piccole dimensioni, di lunghezza inferiore a 12 metri, non sono tenuti a installare un dispositivo VMS, ma devono avere a bordo un dispositivo che consenta loro di essere localizzati e identificati da un dispositivo di localizzazione a intervalli regolari; alcuni pescherecci costieri di piccole dimensioni, di lunghezza inferiore a 9 metri, sono esenti dall’obbligo VMS fino al .
  • Ogni Stato membro deve istituire e gestire un centro di controllo della pesca per sorvegliare le attività di pesca e lo sforzo di pesca dei pescherecci battenti la sua bandiera, nonché quelle dei pescherecci di altri Stati membri e dei paesi autorizzati a svolgere attività di pesca nelle loro acque.

Controllo della pesca

  • I comandanti dei pescherecci devono utilizzare sistemi elettronici di trasmissione per registrare e comunicare le attività di pesca, comprese le catture, i trasbordi e gli sbarchi. Tutti i pescherecci dovranno essere dotati di tali sistemi a partire dal 2028, anche se fino ad allora sono previste alcune deroghe per i pescherecci di piccole dimensioni.
  • Il regolamento specifica in dettaglio le informazioni che devono essere riportate nel giornale di bordo. Per alcuni pescherecci di grandi dimensioni saranno utilizzati strumenti di controllo elettronico a distanza per garantire che le catture indesiderate non vengano rigettate in mare in violazione dell’obbligo di sbarco.
  • Gli Stati membri devono registrare tutti i dati pertinenti relativi alle catture e allo sforzo di pesca e trasmetterli alla Commissione. Essi sono responsabili di garantire che la capacità totale corrispondente alle licenze di pesca che hanno rilasciato non sia, in nessun momento, superiore alla loro capacità massima di pesca. Devono inoltre informare immediatamente la Commissione qualora constatino che l’80 % di un contingente è stato esaurito o che l’80 % del livello massimo di sforzo di pesca relativo a un attrezzo da pesca o a una pesca è stato raggiunto.
  • Gli Stati membri costieri devono istituire un sistema elettronico per registrare e comunicare le catture della pesca ricreativa al fine di raccogliere informazioni sulle catture effettuate da individui che pescano specie, stock o gruppi di stock per i quali le possibilità di pesca sono fissate dall’Unione, sono oggetto di un piano pluriennale o sono soggette all’obbligo di sbarco.

Controllo della catena di approvvigionamento

  • Gli Stati membri sono responsabili di garantire il rispetto delle norme della PCP nel loro territorio in tutte le fasi della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, dall’immissione sul mercato alla vendita al dettaglio, compreso il trasporto. Essi devono garantire che l’uso dei prodotti della pesca al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione applicabile soggetta all’obbligo di sbarco stabilito dal regolamento (UE) n. 1380/2013 sia limitato a fini diversi dal consumo umano diretto.
  • Gli Stati membri devono garantire che i prodotti ai quali si applicano norme comuni di commercializzazione siano immessi sul mercato solo se conformi a tali norme. Essi devono effettuare controlli per garantire la conformità in tutte le fasi della catena di approvvigionamento, compresi il trasporto e la ristorazione.
  • Prima dell’immissione sul mercato dei prodotti in questione (pesci, crostacei, molluschi e invertebrati acquatici) è definita la composizione di un prodotto della pesca o di una partita di prodotti dell’acquacoltura che rientrano nel capitolo 3 della nomenclatura combinata (NC), istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87, e sono stabilite alcune deroghe a tali norme.
  • Gli operatori devono garantire che i prodotti della pesca e dell’acquacoltura siano suddivisi in partite e siano tracciabili in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o dalla raccolta fino alla vendita al dettaglio.
  • Gli operatori devono disporre di sistemi e procedure che garantiscano che, per ogni partita di prodotti della pesca o dell’acquacoltura di cui al capo 3 della NC, le informazioni minime di tracciabilità siano registrate e messe a disposizione in formato digitale all’operatore o agli operatori a cui tali prodotti sono stati forniti e, su richiesta, alle autorità competenti.
  • Sono definite le informazioni minime di tracciabilità per una partita di prodotti della pesca o dell’acquacoltura di cui al capo 3 della NC. Le norme relative alle partite di prodotti della pesca o dell’acquacoltura che rientrano nel presente capitolo della NC saranno applicabili entro il .
  • Per le partite di prodotti della pesca o dell’acquacoltura di cui alle voci 1604 e 1605 del capitolo 16 della NC (preparazioni di pesci, crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici) e per le partite di prodotti della pesca o dell’acquacoltura di cui alla sottovoce 1212 21 del capitolo 12 della NC (alghe marine e altre alghe), le informazioni minime di tracciabilità, compresi i sistemi digitali da utilizzare, saranno stabilite in atti delegati e si applicheranno entro il .
  • Gli Stati membri possono esentare da tali requisiti di tracciabilità piccoli quantitativi di prodotti della pesca venduti direttamente ai consumatori, a condizione che tali prodotti siano destinati esclusivamente al consumo privato e che le quantità non superino 10 kg di prodotti della pesca per consumatore al giorno. Nel caso specifico del Mar Baltico, tale limite non deve superare due salmoni singoli per consumatore al giorno.

Sorveglianza e ispezioni

  • Sono stabilite norme dettagliate per la sorveglianza e le ispezioni da parte degli ispettori dell’UE che possono operare nel territorio degli Stati membri e nelle acque dell’UE, nonché sui pescherecci dell’UE al di fuori delle acque dell’UE.
  • Gli Stati membri sono responsabili del controllo e dell’applicazione della PCP e devono disporre di un elenco di funzionari disponibili per effettuare le ispezioni.
  • Le ispezioni devono essere effettuate in modo non discriminatorio in mare, nei porti, durante il trasporto, negli stabilimenti di trasformazione e durante la commercializzazione dei prodotti della pesca.
  • Il regolamento stabilisce un quadro di riferimento per gli osservatori di controllo dell’UE a bordo dei pescherecci, che devono verificare il rispetto delle norme della PCP da parte dei pescherecci, comprese le norme relative alla loro sicurezza e all’indipendenza dagli operatori.

Valutazione e controllo da parte della Commissione

La Commissione effettuerà revisioni, verifiche e ispezioni autonome per controllare e valutare l’applicazione delle norme della PCP da parte degli Stati membri.

Sanzioni

  • Gli Stati membri devono adottare adeguate misure amministrative, come sanzioni o procedimenti penali, in caso di violazione delle norme. In caso di infrazioni gravi, essi devono anche applicare un sistema di punti di penalità per i titolari di autorizzazioni di pesca e per i comandanti di pescherecci. L’accumulo di punti può portare alla sospensione e, in ultima analisi, al ritiro dell’autorizzazione per diversi reati gravi.
  • Gli Stati membri possono inoltre incorrere in sanzioni per il mancato rispetto delle norme della PCP, tra cui la chiusura di una pesca o la riduzione delle quote (in caso di pesca eccessiva).

Raccolta dei dati

  • Gli Stati membri sono tenuti a disporre di una banca dati protetta, accessibile alla Commissione, contenente tutte le informazioni raccolte nello svolgimento delle loro responsabilità ai sensi del regolamento. Devono inoltre creare un sito web ufficiale che contenga informazioni quali i porti designati, le chiusure in tempo reale, i punti di contatto, un elenco degli operatori autorizzati a effettuare la pesatura e altri dati.
  • Il regolamento introduce inoltre un sistema di assistenza reciproca, cooperazione amministrativa e scambio di informazioni tra gli Stati membri, la Commissione, l’EFCA e i paesi terzi.

Coordinamento

  • Per incoraggiare una più stretta collaborazione e lo scambio di buone pratiche, l’EFCA organizza campagne di controllo comuni che coinvolgono gli ispettori di diversi Stati membri.

Norme sui programmi specifici di controllo e di ispezione per talune attività di pesca

  • La Commissione può adottare norme relative a programmi specifici di controllo e ispezione per determinate attività di pesca. Nel dicembre 2018 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2018/1986 che stabilisce programmi specifici di controllo e ispezione per determinate attività di pesca, controllati congiuntamente dagli Stati membri interessati con il coordinamento dell’EFCA nell’ambito dei pertinenti piani di impiego congiunto.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dall’. Le modifiche avranno effetto a partire dal 2026, 2028 e 2029.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

  1. Partita. Una partita di unità di prodotti della pesca o dell’acquacoltura.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del , che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del , pag. 1).

Le successive modifiche al Regolamento (CEE) n. 1224/2009 del Consiglio sono state integrate nel documento originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

ultimo aggiornamento:

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