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Document 32021R2115

Norme e sostegno finanziario per i piani strategici della PAC

Norme e sostegno finanziario per i piani strategici della PAC

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2021/2115 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento definisce una nuova politica agricola comune (PAC) dell’Unione europea (Unione) per il 2023-2027, che mira a essere più equa, più ecologica e più basata sulle prestazioni. Intende rafforzare la posizione delle aziende agricole nella catena di approvvigionamento e migliorare la competitività del settore agroalimentare. La nuova PAC si prefigge di:

  • potenziare il contributo dell’agricoltura agli obiettivi dell’Unione in materia di ambiente e clima;
  • fornire un sostegno più mirato alle aziende agricole più piccole;
  • conferire una maggiore flessibilità agli Stati membri dell’Unione nell’adeguamento delle misure alle condizioni locali.

Il 40 % del bilancio della PAC deve essere pertinente al clima e dimostrare il sostegno all’impegno generale di destinare il 10 % del bilancio dell’Unione agli obiettivi di biodiversità entro la fine del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 dell’Unione.

PUNTI CHIAVE

Il regolamento si applica agli aiuti dell’Unione finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per le domande presentate dagli Stati membri e approvate dalla Commissione europea, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2023 e il 31 dicembre 2027.

  • Il FEAGA finanzia i regimi di sostegno a favore delle aziende agricole e le misure di sostegno al mercato, ovvero misure che sostengono e stabilizzano i mercati agricoli.
  • Il FEASR è il contributo della PAC per sostenere gli interventi dell’Unione nell’ambito dello sviluppo rurale. Il fondo finanzia le misure per:
    • migliorare la competitività dell’agricoltura;
    • promuovere la gestione sostenibile delle risorse e l’azione per il clima;
    • raggiungere uno sviluppo territoriale equilibrato delle zone rurali.
  • Gli stanziamenti finanziari nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 corrispondono a:
    • 291,1 miliardi di euro per il FEAGA;
    • 95,5 miliardi di euro per il FEASR.

Una PAC più equa ed ecologica

Il sostegno proveniente dal FEAGA e dal FEASR dovrebbe contribuire ai seguenti obiettivi specifici:

  • il sostegno a una resilienza sostenibile del settore agricolo e del reddito dell’azienda agricola in tutta l’Unione al fine di migliorare la sicurezza alimentare di lungo termine e la diversità agricola, garantendo la sostenibilità economica dell’agricoltura;
  • il potenziamento della competitività delle aziende agricole nel breve e lungo termine, il che comprende una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione;
  • il miglioramento della posizione delle aziende agricole nella catena del valore;
  • il contributo alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici, riducendo altresì le emissioni di gas a effetto serra, migliorando la cattura e lo stoccaggio del carbonio e favorendo l’energia sostenibile;
  • la promozione dello sviluppo sostenibile e della gestione efficiente delle risorse naturali tra cui acqua, suolo e aria;
  • il contributo all’arresto e all’inversione della perdita di biodiversità, migliorando i servizi ecosistemici e la conservazione di habitat e paesaggi;
  • l’attrazione e il sostegno a una nuova generazione di agricoltori e agricoltrici, agevolando lo sviluppo sostenibile delle imprese rurali;
  • la promozione dell’occupazione, della crescita, della parità di genere (compresa la partecipazione delle donne all’agricoltura), dell’inclusione sociale e dello sviluppo locale nelle zone rurali, includendo la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile;
  • il miglioramento della risposta dell’agricoltura dell’Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, anche fornendo alimenti sostenibili di alta qualità, sicuri e nutrienti, riducendo gli sprechi alimentari, ottimizzando il benessere degli animali e contrastando la resistenza antimicrobica;
  • la modernizzazione dell’agricoltura e delle zone rurali attraverso una più ampia condivisione delle conoscenze, l’innovazione e la digitalizzazione con un migliore accesso delle aziende agricole alla ricerca e alla formazione;
  • la riduzione degli oneri amministrativi e la semplificazione dell’attuazione della PAC.

Piani strategici della PAC

Per poter fornire alle aziende agricole e ad altri beneficiari il sostegno del FEAGA e del FEASR, gli Stati membri devono elaborare un piano strategico della PAC a livello nazionale, combinando una serie di interventi mirati che rispondono alle esigenze specifiche dello Stato membro allo scopo di contribuire al raggiungimento degli obiettivi unionali, compreso il Green Deal europeo.

Una volta presentati i piani, la Commissione deve approvarli prima della loro attuazione a partire dal 1o gennaio 2023.

La Commissione valuta se i piani contribuiscono e sono coerenti con la legislazione e gli impegni dell’Unione relativi a clima e ambiente, compresa la strategia Dal produttore al consumatore e la strategia sulla biodiversità. Gli Stati membri devono aggiornare i propri piani quando la legislazione in materia di clima e ambiente viene modificata.

In questi piani gli Stati membri devono, tra l’altro:

  • valutare le esigenze di reddito delle aziende agricole e redigere una strategia di ripartizione per far fronte a tali esigenze. Possono mobilitare una serie di norme e interventi, quali un regime di sostegno dedicato alle piccole aziende agricole, un sostegno al reddito ridistribuito o una riduzione della progressività/fissazione di un massimale.
  • Valutare come possono aumentare la partecipazione delle donne all’agricoltura, affrontare le sfide a tal fine e includere, se del caso, misure.
  • Contemplare un sistema di condizionalità in base al quale le aziende agricole e i beneficiari che ricevono pagamenti diretti e che beneficiano di determinate misure di sviluppo rurale sono penalizzati se non rispettano i criteri di gestione obbligatori o le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (BCAA) stabilite nei piani strategici riguardanti:
    • clima e ambiente, compresi acqua, suolo e biodiversità degli ecosistemi;
    • salute pubblica e delle piante;
    • benessere degli animali.
  • Indicare che entro il 1o gennaio 2025 le aziende agricole e gli altri beneficiari dei pagamenti diretti saranno soggetti a una sanzione amministrativa se non forniscono condizioni di lavoro eque ai sensi della legislazione dell’Unione.

La Commissione sostiene gli Stati membri durante l’elaborazione del proprio piano strategico affinché:

  • si avvalgano pienamente della nuova PAC e dei suoi strumenti per sostenere le aziende agricole nella transizione verso una maggiore sostenibilità dei sistemi alimentari;
  • ogni piano preveda una strategia di intervento che delinei come ciascuno Stato membro utilizzerà gli strumenti della PAC per conseguirne gli obiettivi, nel rispetto degli obiettivi ambiziosi del Green Deal.

Tipi di intervento nell’ambito dei pagamenti diretti del FEAGA

Sono previste norme dettagliate relative a quanto segue.

  • Pagamenti diretti disaccoppiati
    • Sostegno al reddito di base per la sostenibilità sotto forma di un pagamento annuale per ettaro ammissibile dichiarato da un’azienda agricola in attività. Se uno Stato membro decide di fornire sostegno alle piccole aziende agricole, può farlo per mezzo di una somma forfettaria o di un determinato importo per ettaro. I pagamenti annuali alle piccole aziende agricole non devono superare i 1 250 euro.
    • Sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità: almeno il 10 % dei pagamenti diretti deve essere erogato allo strumento di sostegno al reddito redistributivo, per rispondere meglio alle esigenze di reddito delle aziende agricole di più piccole e medie dimensioni. Gli Stati membri possono concedere delle eccezioni se sono in grado di dimostrare che le loro esigenze sono inferiori o che stanno mobilitando altri interventi per far fronte a tali esigenze di reddito.
    • Sostegno al reddito complementare per giovani agricoltori e agricoltrici, concesso per una durata massima di cinque anni. Il sostegno può essere emesso sotto forma di un pagamento disaccoppiato annuo per ettaro ammissibile o di un pagamento forfettario per giovani agricoltori o agricoltrici. Gli Stati membri dovranno distribuire almeno il 3 % del proprio bilancio per i pagamenti diretti a giovani agricoltori e agricoltrici, sotto forma di sostegno al reddito o agli investimenti o di aiuto all’avviamento dell’azienda.
    • Regimi ecologici per le aziende agricole che si impegnano a osservare pratiche agricole benefiche per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali, nonché a combattere la resistenza antimicrobica; va destinato almeno il 25 % del bilancio per i pagamenti diretti ai regimi ecologici.
  • Pagamenti diretti accoppiati
    • Sostegno accoppiato al reddito sotto forma di pagamento annuale, per ettaro o per animale, in determinati settori o tipi di allevamento di importanza socio-economica o ambientale.
    • Un pagamento specifico per coltura per il cotone in Bulgaria, Grecia, Portogallo e Spagna.

Intervento in taluni settori di mercato

Sono presenti norme dettagliate sui tipi di intervento nei seguenti settori:

  • frutta e verdura;
  • prodotti apicoli;
  • vino;
  • luppolo;
  • olio di oliva e olive da tavola;
  • altri settori stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013 e i settori elencati nell’allegato VI del presente regolamento, nel regolamento (UE) 2021/2115.

Per ciascun settore, il regolamento fissa gli obiettivi ed elenca i tipi di interventi ammissibili. A seconda del settore, il sostegno può assumere una delle seguenti forme:

  • rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute da un beneficiario;
  • costi unitari;
  • importi forfettari;
  • finanziamento a tasso fisso.

Tipi di intervento per lo sviluppo rurale nell’ambito del FEASR

Sono previste norme dettagliate per i pagamenti o il sostegno a:

  • impegni in materia di gestione ambientale, climatica e di altro tipo;
  • vincoli naturali o altri vincoli specifici per la zona;
  • svantaggi specifici relativi a una zona derivanti da determinati requisiti obbligatori;
  • investimenti, compresi gli investimenti nell’irrigazione;
  • alla creazione di aziende agricole giovani e nuove e all’avviamento di aziende rurali;
  • strumenti di gestione dei rischi;
  • cooperazione (compresi i partenariati europei per l’innovazione e Leader);
  • scambio di conoscenze e diffusione delle informazioni.

Almeno il 35 % del contributo totale del FEASR al piano strategico della PAC deve essere riservato agli interventi a sostegno di obiettivi specifici ambientali e climatici, compreso il benessere degli animali.

Per promuovere lo sviluppo locale, è necessaria una dotazione minima di almeno il 5 % del FEASR a Leader.

Prestazioni, monitoraggio e valutazione

Il regolamento introduce una serie comune di indicatori nell’ambito di un nuovo quadro di prestazioni, monitoraggio e valutazione. Gli indicatori sono monitorati attraverso relazioni annuali relative alle prestazioni e un riesame semestrale delle prestazioni dei piani strategici della PAC per valutare i progressi degli Stati membri nel raggiungimento dei propri obiettivi e degli obiettivi della PAC.

Riserva finanziaria

Il regolamento comprende una riserva finanziaria per l’intervento in caso di crisi, pari ad almeno 450 milioni di euro all’anno.

Legislazione integrativa

  • Un atto delegato, il regolamento (UE) 2022/126, integra il regolamento (UE) 2021/2115 con requisiti aggiuntivi per determinati tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC. Comprende altresì le norme relative alla percentuale per la norma 1 BCAA (sulla creazione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua).
  • Il regolamento delegato (UE) 2022/648 modifica l’allegato XI per quanto riguarda l’importo del sostegno dell’Unione per i tipi di intervento per lo sviluppo rurale per l’esercizio finanziario 2023.
  • Un atto di esecuzione, il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317, prevede deroghe per quanto riguarda l’applicazione delle norme BCAA 7, in materia di rotazione delle colture sui seminativi, ad eccezione delle colture sommerse, e 8 sulla percentuale minima di seminativi da destinare a superfici o elementi non produttivi per l’anno di domanda 2023.

Abrogazione della normativa precedente

Il regolamento abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sullo sviluppo rurale e (UE) n. 1307/2013 sui pagamenti diretti alle aziende agricole.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 7 dicembre 2021. I piani strategici della PAC sono applicabili a partire dal 1o gennaio 2023.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).

Le modifiche successive al regolamento (UE) 2021/2115 sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1475 della Commissione del 6 settembre 2022 recante norme dettagliate di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione dei piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione (GU L 232 del 7.9.2022, pag. 8).

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l’anno di domanda 2023 (GU L 199 del 28.7.2022, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell’Unione e ai piani strategici della PAC (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 197).

Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 52).

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni (GU L 458 del 22.12.2021, pag. 463).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 458 del 22.12.2021, pag. 486).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Una strategia «Dal produttore al consumatore» per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente [COM(2020) 381 final del 20.5.2020].

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Strategia dell’Unione sulla biodiversità per il 2030 — Riportare la natura nella nostra vita [COM(2020) 380 final del 20.5.2020].

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Il Green Deal europeo [COM(2019) 640 final dell’11.12.2019].

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 01.01.2023

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