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Document 32014R0224

    Misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica Centrafricana

    Misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica Centrafricana

     

    SINTESI DI:

    Decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica Centrafricana

    Regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica Centrafricana

    QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DECISIONE E DEL REGOLAMENTO?

    • Essi fanno parte dell’insieme di strumenti della politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell’Unione europea (Unione), che promuovono gli obiettivi della PESC fornendo la base giuridica per le «sanzioni» dell’Unione in considerazione della situazione nella Repubblica Centrafricana.
    • Rafforzano l’embargo generale e completo sulle armi nei confronti della Repubblica Centrafricana, che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha imposto il 5 dicembre 2013, e che è in vigore fino al 31 luglio 2023.

    PUNTI CHIAVE

    La decisione e il regolamento, che sono stati modificati più volte:

    • vietano:
      • la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di armi, munizioni, veicoli e attrezzature militari, materiale paramilitare e parti di ricambio;
      • la fornitura di assistenza tecnica e finanziaria, di servizi di intermediazione e di altri servizi connessi ad attività militari e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo nella Repubblica Centrafricana o per l’uso in essa;
    • congelano tutti i fondi e le risorse economiche di persone, società e organismi identificati dal comitato delle sanzioni delle Nazioni Unite poiché compromettono la pace, la stabilità e la sicurezza nella Repubblica Centrafricana, violano l’embargo sulle armi, o partecipano ad atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto umanitario internazionale (allegato I del regolamento);
    • vietano qualsiasi tentativo attivo di eludere le sanzioni;
    • richiedono agli Stati membri dell’Unione di:
      • registrare e smaltire (anche mediante distruzione) le armi e le attrezzature vietate che trovano;
      • impedire alle persone elencate nell’allegato I di entrare o transitare nel loro territorio;
      • imporre sanzioni per violazioni delle sanzioni;
      • designare autorità nazionali preposte all’attuazione del regolamento (Allegato II del regolamento).

    Esenzioni

    La decisione e il regolamento contengono alcune esenzioni dai divieti e restrizioni, tra cui in particolare:

    • l’assistenza alla missione multidimensionale integrata delle Nazioni Unite nella Repubblica Centrafricana e alle forze degli Stati membri delle Nazioni Unite;
    • le forniture di equipaggiamenti non letali per scopi umanitari e il sostegno alle forze di sicurezza della Repubblica Centrafricana;
    • gli indumenti protettivi, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari;
    • lo svincolo di determinati fondi congelati per scopi legittimi, quali il rispetto delle esigenze fondamentali delle persone, il pagamento di onorari professionali ragionevoli o il rimborso delle spese.

    Le misure restrittive si applicano:

    • nel territorio dell’Unione, compreso il suo spazio aereo;
    • a bordo degli aeromobili e delle navi immatricolate nell’Unione;
    • ai cittadini e alle imprese dell’Unione, sia all’interno che all’esterno del suo territorio;
    • a qualsiasi persona fisica o azienda che eserciti attività commerciali in qualunque parte dell’Unione.

    Deroghe umanitarie

    In seguito alla risoluzione 2664 (2022) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il regolamento (UE) 2023/331 del Consiglio e la decisione (PESC) 2023/338 del Consiglio introducono nel diritto dell’Unione una deroga al congelamento dei beni per gli aiuti umanitari e altre attività a sostegno dei bisogni umani primari, svolte da organizzazioni umanitarie pertinenti.

    A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LA DECISIONE E IL REGOLAMENTO?

    La decisione 2013/798/PESC si applica dal 24 dicembre 2013.

    Il regolamento (UE) n. 224/2014 è in vigore dall’11 marzo 2014.

    CONTESTO

    Per ulteriori informazioni, si veda:

    DOCUMENTI PRINCIPALI

    Decisione 2013/798/PESC del Consiglio, del 23 dicembre 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica Centrafricana (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 51).

    Le successive modifiche alla decisione 2013/798/PESC sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

    Regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio, del 10 marzo 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica Centrafricana (GU L 70 dell’11.3.2014, pag. 1).

    Si veda la versione consolidata.

    DOCUMENTI CORRELATI

    Versione consolidata del trattato sull’Unione europea — Titolo V — Disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione e disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune — Capo 2 — Disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune — Sezione 1 — Disposizioni comuni — Articolo 29 (ex articolo 15 del TUE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 33).

    Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte quinta — Azione esterna dell’Unione — Titolo IV — Misure restrittive — Articolo 215 (ex articolo 301 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 144).

    Ultimo aggiornamento: 15.03.2023

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