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Document 32013R0543

Datti sull’energia elettrica — Generazione, trasporto e consumo

Datti sull’energia elettrica — Generazione, trasporto e consumo

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 543/2013 sulla presentazione e pubblicazione dei dati sui mercati dell’energia elettrica

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • L’obiettivo è di migliorare la trasparenza dei mercati dell’energia elettrica.
  • Contiene disposizioni sulla pubblicazione dei dati sulla generazione, il trasporto e il consumo di energia elettrica.

PUNTI CHIAVE

  • Il regolamento stabilisce che la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione dell’energia elettrica (European Network of Transmission System Operators for Electricity — ENTSO-E) crei una piattaforma centrale per la trasparenza delle informazioni. La piattaforma deve essere messa gratuitamente a disposizione del pubblico.
  • Gli organismi responsabili della trasmissione dei dati sono tenuti a presentare alla ENTSO-E i dati in tempo utile e della qualità richiesta per consentire ai gestori dei sistemi di trasmissione o agli altri fornitori di dati di elaborare e di fornire i dati alla ENTSO-E in tempo utile per consentire a quest’ultima di rispettare gli obblighi di pubblicazione delle informazioni.
  • La ENTSO-E mantiene un manuale che specifica come i dati devono essere standardizzati e condivisi, nonché i criteri tecnici e operativi e la classificazione opportuna dei tipi di produzione dell’energia elettrica.
  • I dati da rilevare e pubblicare rientrano nelle seguenti categorie:
    • carico totale, cioè tutta la energia elettrica generata o importata, meno le esportazioni e l’energia elettrica utilizzata per lo stoccaggio dell’energia;
    • indisponibilità delle unità di consumo (unità riceventi energia elettrica per proprio uso, esclusi gli stessi gestori dell’energia elettrica) pari o superiore a 100 MW;
    • margine di previsione ad un anno, cioè la differenza tra la previsione annua della capacità di generazione disponibile e la previsione annua del carico totale massimo;
    • infrastrutture di trasmissione, specificamente i dati sulle modifiche future della rete e dei progetti relativi agli interconnettori, tra cui le espansioni o gli smantellamenti delle reti di trasmissione entro i successivi tre anni, se hanno un impatto pari ad almeno 100 MW di capacità interzonale tra zone di offerta1;
    • indisponibilità dell’infrastruttura di trasmissione con un impatto pari ad almeno 100 MW sulla capacità, con l’eccezione della protezione delle infrastrutture critiche ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2008/114/CE del Consiglio;
    • stima e offerta di capacità di trasmissione interzonale, cioè la capacità del sistema di interconnessione di consentire il trasferimento di energia tra zone di offerta;
    • uso di capacità interzonale, quali la capacità (in MW) richiesta dal mercato o allocata al mercato, il suo prezzo e i proventi dell’asta per confine tra zone di offerta, conformemente a una nuova pianificazione che comprenda la possibilità di segnalazione in tempo reale;
    • misure di gestione della congestione compresi il ridispacciamento, gli scambi di controflusso e i relativi costi;
    • generazione prevista, comprese la capacità di generazione di tutte le unità di produzione esistenti aventi capacità pari o superiore a 1 MW e informazioni sulle unità di produzione (esistenti e programmate) con capacità pari o superiore a 100 MW;
    • indisponibilità delle unità di generazione e di produzione pari o superiore a 100 MW;
    • generazione effettiva (MW) per unità di generazione con capacità di generazione installata pari o superiore a 100 MW, compresi la generazione effettiva o stimata di energia eolica e solare (MW) e il tasso medio settimanale di riempimento di tutti gli impianti a serbatoio idrico e a stoccaggio idrico (MWh);
    • bilanciamento, comprese le regole applicate, le procedure per l’acquisizione di tipi diversi di riserve di bilanciamento e di energia di bilanciamento, e l’ammontare delle riserve per il bilanciamento (MW) che i gestori hanno sotto contratto.

DA QUANDO È IN VIGORE IL REGOLAMENTO?

Si applica dal ad eccezione dell’articolo 4.1 (riguardante la pubblicazione) che si applica dal .

CONTESTO

Si veda anche:

TERMINI CHIAVE

  1. Zona di offerta: la più grande area geografica nella quale i partecipanti al mercato sono in grado di scambiare energia senza allocazione di capacità.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 543/2013 della Commissione, del sulla presentazione e pubblicazione dei dati sui mercati dell’energia elettrica e recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 163 del , pag. 1).

ultimo aggiornamento

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