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Document 31997L0009

Tutela degli investitori in caso di fallimento di un’impresa di investimento

Tutela degli investitori in caso di fallimento di un’impresa di investimento

 

SINTESI DI:

Direttiva 97/9/CE relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

Mira a tutelare gli investitori a seguito del fallimento di un’impresa di investimento.

PUNTI CHIAVE

  • La direttiva richiede ai paesi dell’Unione europea (UE) di istituire uno o più sistemi di indennizzo degli investitori*. Tutte le imprese di investimento che forniscono servizi di investimento devono partecipare ad uno di tali sistemi (gli enti creditizi possono venire esonerati, qualora partecipino già ad un sistema che garantisca una tutela almeno equivalente a quella fornita dal sistema di indennizzo e che soddisfino determinate condizioni specifiche).
  • Il sistema di indennizzo interviene nei casi in cui:
    • le autorità competenti hanno constatato che, a loro avviso, l’impresa d’investimento non sembra per il momento in grado di far fronte ai propri obblighi derivanti dai crediti degli investitori e non vi è a breve termine la prospettiva che possa farlo; ovvero
    • un’autorità giudiziaria ha adottato una decisione avente l’effetto di sospendere la possibilità per gli investitori di far valere i loro crediti nei confronti dell’impresa di investimento.
  • Deve essere assicurata la copertura dei crediti derivanti dall'incapacità di un'impresa di investimento di:
    • rimborsare i fondi dovuti o appartenenti agli investitori e detenuti per loro conto in relazione ad operazioni d’investimento, ovvero
    • restituire agli investitori gli strumenti loro appartenenti, detenuti, amministrati o gestiti per loro conto in relazione ad operazioni d’investimento.
  • Laddove un’impresa di investimento sia anche un ente creditizio, il paese dell'UE d'origine decide quale direttiva applicare ai crediti monetari: la sopraccitata direttiva o quella che disciplina i sistemi di garanzia dei depositi. Nessun credito relativo ad un unico importo può beneficiare di un indennizzo sulla base di entrambe le direttive.
  • La direttiva stabilisce un livello minimo comunitario di indennizzo di 20 000 EUR per investitore e, allo stesso tempo, autorizza i paesi dell’UE, qualora lo desiderino, a fornire un livello di indennizzo più elevato. Tuttavia, talune categorie di investitori possono venire escluse dai paesi dell’UE dalla copertura del sistema, o può venire offerta loro una copertura di livello ridotto. Gli accordi per l’organizzazione e il finanziamento dei sistemi sono lasciati a discrezione dei paesi dell’UE.
  • Ci sono delle procedure da seguire, qualora un’impresa di investimento non rispetti gli obblighi derivanti dall’adesione ad un sistema (le sanzioni possono arrivare all’esclusione).
  • Le succursali di imprese di investimento possono aderire ai sistemi di indennizzo del paese ospitante, qualora lo desiderino.
  • La copertura si applica all’importo totale dei crediti dell’investitore, qualunque sia il numero dei conti, la valuta e l’ubicazione nell’UE. Nel caso di un’operazione congiunta di investimento, i crediti sono ripartiti tra gli investitori in parti uguali.
  • Il sistema di indennizzo può stabilire un termine entro il quale gli investitori sono tenuti a presentare le loro domande. Il sistema non può, tuttavia, opporre la scadenza di tale termine per negare il beneficio della copertura ad un investitore. Il credito di un investitore deve essere rimborsato al più tardi entro tre mesi dopo che ne sono stati accertati l'ammissibilità e l'ammontare.
  • Sono previsti degli obblighi relativi alle informazioni che devono essere trasmesse agli investitori.
  • La Commissione europea ha adottato una proposta per modificare la direttiva nel luglio 2010. Tale adozione è avvenuta alla luce degli sviluppi dall’entrata in vigore della direttiva e dalla crisi finanziaria iniziata nel 2008. La modifica proposta è stata inoltre condizionata da una valutazione condotta nel 2009. La proposta mirava a:
    • aumentare il limite di indennizzo fino a 50 000 EUR;
    • ridurre i ritardi nei rimborsi;
    • imporre ai sistemi di venire prefinanziati da una quantità minima comune e a estendere la loro copertura a entità terze specifiche.
  • La proposta è stata ritirata nel marzo 2015 a causa della mancanza di progressi nei negoziati tra i colegislatori (il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea).

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

Si applica a partire dal 26 marzo 1997. I paesi dell’UE dovevano recepirla nel diritto nazionale entro il 26 settembre 1998.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, si veda:

* TERMINI CHIAVE

Sistema di indennizzo degli investitori: un sistema che mira a tutelare gli investitori che usano servizi di investimento. Fornisce loro un indennizzo in caso di incapacità dell’impresa di investimento di restituire beni di loro proprietà.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22-31)

Ultimo aggiornamento: 06.10.2016

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