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Document 21993A1213(01)

Convenzione sulla diversità biologica

Convenzione sulla diversità biologica

 

SINTESI DI:

Decisione 93/626/CEE del Consiglio relativa alla conclusione della convenzione sulla diversità biologica

Convenzione sulla diversità biologica

QUAL È LO SCOPO DELLA DECISIONE E DELLA CONVENZIONE?

La decisione 93/626/CEE segna l’approvazione, da parte della Comunità europea (oggi UE) della Convenzione ONU sulla diversità biologica firmata a Rio de Janeiro nel giugno 1992. La decisione conferma l’impegno dei paesi dell’UE nell’attuazione degli articoli della convenzione.

La convenzione si pone tre obiettivi:

  • la conservazione della diversità biologica (vale a dire la varietà degli esseri viventi presenti sulla Terra);
  • l’uso sostenibile delle componenti della diversità biologica;
  • la ripartizione giusta ed equa dei vantaggi derivanti dallo sfruttamento delle risorse genetiche.

La diversità biologica produce importanti vantaggi ecologici, genetici, sociali, economici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi ed estetici.

PUNTI CHIAVE

La convenzione prevede che ogni governo firmatario dovrà:

  • cooperare con le altre parti contraenti (governi e organizzazioni internazionali), per garantire la conservazione e l’uso sostenibile della diversità biologica;
  • sviluppare strategie appropriate e integrare la tutela della biodiversità nel processo decisionale nazionale, nei piani trasversali, nei programmi e nelle politiche;
  • identificare e controllare la biodiversità e i fattori che la influenzano;
  • conservare la biodiversità:
    • stabilendo e gestendo adeguatamente le aree protette e tutelando gli ecosistemi e gli habitat naturali;
    • promuovendo lo sviluppo sostenibile ed ecocompatibile nelle zone adiacenti alle aree protette;
    • ripristinando gli ecosistemi degradati e sostenendo il recupero delle specie minacciate;
    • regolando, gestendo o controllando i rischi connessi con l’utilizzo e l’emissione di organismi viventi modificati dalla biotecnologia (ovvero gli organismi geneticamente modificati);
    • prevenendo l’introduzione, controllando o sradicando le specie esotiche invasive;
    • proteggendo e incoraggiando l’uso tradizionale delle risorse biologiche;
    • adottando misure di conservazione complementari.

La convenzione prevede inoltre che i firmatari debbano:

  • integrare le considerazioni relative alla biodiversità nei processi decisionali nazionali;
  • evitare o ridurre al minimo l’impatto negativo derivato dall’utilizzo delle risorse biologiche (ad esempio per mezzo di valutazioni di impatto ambientale);
  • incoraggiare la cooperazione in materia di conservazione della biodiversità tra le autorità e il settore privato e mettere in atto gli incentivi;
  • aiutare i paesi in via di sviluppo a identificare, conservare e fare un uso sostenibile della propria diversità biologica, fornendo strumenti per la ricerca, l’istruzione scientifica e tecnica e una formazione adeguata;
  • promuovere la consapevolezza tra il pubblico sull’importanza della diversità biologica;
  • valutare l’impatto che le decisioni potrebbero avere sulla biodiversità o sui loro vicini.

I governi nazionali dovranno facilitare l’accesso alle loro risorse genetiche per usi compatibili con l’ambiente secondo le condizioni stabilite di comune accordo, e previo consenso informato.

Le parti assicurano una ripartizione equa dei benefici monetari e non monetari derivanti dall’uso (ricerca e sviluppo) di tali risorse genetiche.

I governi nazionali si impegnano a:

  • condividere la tecnologia, specialmente con i paesi in via di sviluppo;
  • scambiare informazioni a disposizione del pubblico sulla conservazione e l’uso sostenibile della diversità biologica;
  • promuovere la cooperazione internazionale e scientifica;
  • condividere i risultati e i benefici delle biotecnologie provenienti da risorse genetiche.

Il Fondo mondiale per l’ambiente fornisce le risorse finanziarie affinché i paesi in via di sviluppo possano attuare la convenzione. Il suo bilancio centrale proviene dai governi nazionali con significativi contributi volontari aggiuntivi.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

La convenzione è entrata in vigore il 29 dicembre 1993.

CONTESTO

Due protocolli sono stati concordati nell’ambito della convenzione. Il protocollo di Cartagena sulla biosicurezza disciplina i movimenti di organismi viventi modificati dalla biotecnologia moderna da un paese all’altro. Il secondo è il protocollo di Nagoya relativo all’accesso e alla condivisione dei benefici. L’UE è parte contraente in entrambi.

Nell’ottobre 2010 a Nagoya, in Giappone, le parti della convenzione hanno concordato un piano strategico decennale per contrastare la perdita della biodiversità e hanno definito 20 obiettivi, noti come gli obiettivi di Aichi, per raggiungere questo risultato. Questi impegni si riflettono nella strategia dell’UE sulla biodiversità fino al 2020.

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTI PRINCIPALI

Decisione 93/626/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1993, relativa alla conclusione della Convenzione sulla diversità biologica (GU L 309 del 13.12.1993, pag. 1).

Convenzione sulla diversità biologica (GU L 309 del 13.12.1993, pag. 3).

DOCUMENTI CORRELATI

Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della convenzione sulla diversità biologica (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 50).

Protocollo di Nagoya alla Convenzione sulla diversità biologica relativa all’accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 234).

Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).

Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 1143/2014 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 10.07.2020

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