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Il regolamento (UE) 2024/1252 mira a garantire all’Unione europea (Unione) l’accesso a un approvvigionamento sicuro, resiliente e sostenibile di materie prime critiche e a promuovere l’efficienza e la circolarità lungo tutta la catena del valore.
A tal fine, il regolamento contiene misure volte a:
ridurre il rischio di perturbazione dell’approvvigionamento di materie prime critiche sostenendo progetti strategici, diversificando le importazioni e incentivando il progresso tecnologico e l’efficienza delle risorse;
migliorare la capacità dell’Unione di monitorare e rispondere ai rischi di approvvigionamento;
garantire che le materie prime e i prodotti critici possano circolare liberamente in tutta l’Unione, rispettando al contempo elevati standard ambientali, sociali e di governance.
PUNTI CHIAVE
Materie prime strategiche
L’allegato I contiene un elenco di 17 materie prime considerate strategiche alla luce della loro importanza per le tecnologie verdi e digitali, nonché per le applicazioni di difesa e aerospaziali.
può aggiornare l’elenco per includere più materie prime alla luce della loro importanza strategica per le tecnologie verdi e digitali e per le applicazioni di difesa e aerospaziali e in considerazione della prevista domanda e delle difficoltà di produzione a livello mondiale (l’allegato I, sezione 2 definisce la metodologia), o quando le viene richiesto da parte del comitato europeo per le materie prime critiche;
deve riesaminare l’elenco entro il e successivamente ogni tre anni.
Materie prime critiche
L’allegato II contiene un elenco di 34 materie prime considerate critiche alla luce della loro importanza per l’economia dell’Unione e del loro rischio di approvvigionamento relativamente elevato.
La Commissione:
può aggiornare l’elenco per riflettere il rischio di approvvigionamento o l’importanza economica di altri materiali (l’allegato II, sezione 2 definisce la metodologia);
deve riesaminare l’elenco entro il e successivamente ogni tre anni.
Parametri di riferimento
La Commissione e gli Stati membri dell’Unione devono:
rafforzare le diverse fasi della catena del valore in modo che, entro il 2030, la capacità dell’Unione per ogni materia prima si avvicini o raggiunga i seguenti parametri di riferimento a livello dell’Unione:
la capacità estrattiva dell’Unione di minerali di interesse economico, minerali o concentrati produce almeno il 10 % del consumo annuo dell’Unione di materie prime strategiche;
la capacità di trasformazione, comprese tutte le fasi intermedie, fornisce almeno il 40 % del consumo annuo dell’Unione di materie prime strategiche;
la capacità di riciclaggio, comprese tutte le fasi intermedie, rappresenta almeno il 25 % del consumo annuo dell’Unione di materie prime strategiche;
diversificare le importazioni di materie prime strategiche in modo che nessun singolo paese terzo copra più del 65 % di una materia prima particolare.
Progetti strategici
La Commissione, a seguito di un invito a presentare candidature, riconosce i progetti come «strategici» se:
apportano un contributo significativo alla sicurezza dell’approvvigionamento di materie prime strategiche;
diventano tecnicamente fattibili con un volume di produzione sufficiente entro un lasso di tempo ragionevole;
sono sostenibili dal punto di vista ambientale e sociale;
producono benefici transfrontalieri all’interno dell’Unione o aggiungono valore locale al paese terzo in cui operano, per lo sviluppo di economie e mercati emergenti.
I progetti che sono etichettati come progetti «strategici» beneficeranno del sostegno della Commissione e dei governi nazionali competenti.
La procedura di rilascio delle autorizzazioni per i progetti strategici non deve superare i 27 mesi per i progetti di estrazione e 15 mesi per i progetti di trasformazione o riciclaggio. Tali termini non tengono conto della preparazione di una relazione di valutazione dell’impatto ambientale da parte dello sviluppatore e possono, in casi eccezionali, essere prorogati a causa della natura, della complessità, dell’ubicazione o della dimensione del progetto strategico.
I progetti strategici saranno considerati di interesse pubblico. Conformemente alla Convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, può essere assegnato un tempo aggiuntivo per il coinvolgimento significativo e la partecipazione attiva delle comunità interessate dal progetto strategico.
I progetti strategici beneficeranno della consulenza e del sostegno del sottogruppo di finanziamento del comitato europeo per le materie prime critiche al completamento del finanziamento di tali progetti.
La Commissione istituirà un sistema per facilitare la conclusione di accordi di acquisto tra i progetti strategici e gli altri operatori economici interessati.
Gli Stati membri devono intraprendere altre attività per sostenere gli sviluppi della catena del valore delle materie prime critiche, in particolare per:
designare un punto di contatto unico per gestire la procedura di rilascio delle autorizzazioni per i progetti relativi alle materie prime critiche;
garantire che le autorità di pianificazione includano, se del caso, disposizioni relative a tali progetti;
elaborare programmi nazionali di esplorazione per le materie prime critiche e i minerali vettori entro il , aggiornandoli almeno ogni cinque anni.
Monitoraggio e attenuazione dei rischi
La Commissione, in collaborazione con le autorità degli Stati membri, verifica i rischi di approvvigionamento relativi a materie prime critiche monitorando parametri quali i flussi commerciali o la volatilità dei prezzi e svolgendo prove di stress delle catene di approvvigionamento rilevanti.
Inoltre, la Commissione collabora con gli Stati membri per coordinare le scorte strategiche di materie prime strategiche dell’Unione, al fine di mitigare potenziali perturbazioni dell’approvvigionamento.
Per garantire la preparazione, le imprese di grandi dimensioni identificate che utilizzano materie prime strategiche per produrre una serie di prodotti, come batterie per lo stoccaggio dell’energia, robotica, droni e satelliti, ogni tre anni svolgeranno una valutazione dei rischi della loro catena di approvvigionamento di materie prime strategiche. La Commissione si adopererà inoltre per cercare di far fronte alla domanda e all’offerta di materie prime strategiche.
Sostenibilità e circolarità
Gli Stati membri adottano programmi nazionali sulla circolarità delle materie prime critiche, in particolare per incentivare il progresso tecnologico, l’efficienza delle risorse e la circolarità.
Gli operatori sono tenuti a elaborare piani di gestione dei rifiuti e a valutare il potenziale recupero di materie prime critiche dai loro rifiuti di estrazione immagazzinati.
I produttori devono indicare chiaramente se elementi quali automobili, lavatrici e forni a microonde contengono uno o più magneti permanenti e fornire informazioni sul potenziale di riciclaggio delle loro materie prime critiche.
La Commissione può riconoscere i sistemi di certificazione relativi alla sostenibilità delle materie prime critiche e stabilire norme per calcolare e verificare l’impronta ambientale delle diverse materie prime critiche.
Il regolamento istituisce un comitato europeo per le materie prime critiche con sottogruppi tematici per consigliare la Commissione e supervisionare l’attuazione della normativa.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
Il regolamento è in vigore dal .
CONTESTO
Le materie prime critiche sono fondamentali per l’economia europea e per un ampio insieme di tecnologie per settori strategici, tra cui quelli relativi a energie rinnovabili, digitale, aerospaziale e difesa. Con la crescente domanda internazionale di alcuni materiali e l’approvvigionamento spesso fortemente concentrato in zone specifiche, come la Cina che rappresenta il 100 % del fabbisogno di terre rare dell’Unione, e la Turchia che è responsabile del 99 % degli approvvigionamenti di boro, un accesso sicuro è essenziale e altamente competitivo.
La normativa, nota come regolamento europeo sulle materie prime critiche, rappresenta una risposta globale a tali sfide.
Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 (GU L, 2024/1252, ).
Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L, 2024/2509, ).
Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE (GU L 191 del , pag. 1).
Le successive modifiche al regolamento (UE) 2023/1542 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del , pag. 1).
Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e che abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del , pag. 1).
Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce uno sportello digitale unico per l’accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del , pag. 1).
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte quinta — Azione esterna dell’Unione — Titolo IV — Misure restrittive — articolo 215 (ex articolo 301 del TCE) (GU C 202, del , pag. 144).
Direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo (GU L 257 del , pag. 135).
Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 60 del , pag. 52).
Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 197 del , pag. 38).
Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del , pag. 1).
Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU L 334 del , pag. 17).
Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (GU L 285 del , pag. 10).
Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE del Consiglio (GU L 218 del , pag. 82).
Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE — Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 102 del , pag. 15).
Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del pag. 13).
Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del , relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (Regolamento comunitario sulle concentrazioni) (GU L 24 del , pag. 1).
Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (GU L 197 del , pag. 30).
Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa ai veicoli fuori uso — Dichiarazioni della Commissione (GU L 269 del , pag. 34).
Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per le acque (GU L 327 del , pag. 1).
Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del , relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del , pag. 7).