Partenariati con i paesi dell’Associazione dell’Asia del Sud per la cooperazione regionale
SINTESI DI:
Decisione (UE) 2017/434 — relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall’altra
Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall’altra
Decisione 2004/870/CE — relativa alla conclusione dell’accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan
Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan sul partenariato e sullo sviluppo
Decisione 2001/332/CE — relativa alla conclusione dell’accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica popolare del Bangladesh sul partenariato e sullo sviluppo
Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica popolare del Bangladesh sul partenariato e sullo sviluppo
Decisione 95/129/CE — relativa alla conclusione dell’accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka sulla compartecipazione e sullo sviluppo
Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka sulla compartecipazione e sullo sviluppo
Decisione 94/578/CE—relativa alla conclusione dell’accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica dell’India sulla compartecipazione e sullo sviluppo
Accordo di cooperazione tra la Comunità Europea e la Repubblica dell’India sulla compartecipazione e sullo sviluppo
QUAL È LO SCOPO DEGLI ACCORDI E DELLE DECISIONI?
- Tra il 1994 e il 2017, l’Unione europea (UE), in precedenza la Comunità europea, ha concluso accordi di cooperazione con sei paesi dell’Associazione dell’Asia del Sud per la cooperazione regionale: Afghanistan, Bangladesh, India, Nepal, Pakistan and Sri Lanka. L’accordo con il Nepal non è più in vigore.
- Tali accordi mirano a sviluppare legami di cooperazione con i partner, garantendo al tempo stesso i diritti umani e la promozione dei principi democratici.
- Le decisioni concludono accordi a nome dell’UE.
PUNTI CHIAVE
I principali obiettivi di cooperazione riguardano:
- gli scambi commerciali, con lo scopo di aumentare, diversificare e liberalizzare gli scambi stessi. Le parti si sino accordate per aprire i rispettivi mercati e rafforzare la loro cooperazione doganale in conformità con i principi dell’Organizzazione mondiale del commercio;
- l’economia, allo scopo di migliorare il contesto imprenditoriale, il dialogo tra le imprese, la condivisione di informazioni e la formazione degli imprenditori;
- lo sviluppo sostenibile, in particolare in relazione al progresso sociale e alla lotta contro la povertà. L’UE deve sostenere il progresso dei suoi partner nei settori della sanità, dell’istruzione, del miglioramento del livello di vita e a favore della promozione del ruolo delle donne nella società;
- lo sviluppo delle risorse umane, delle qualifiche professionali e la promozione delle norme internazionali sul lavoro dignitoso;
- lo sviluppo rurale, l’incremento degli scambi commerciali di prodotti agricoli, della pesca e dell’allevamento, compreso il miglioramento delle misure sanitarie e fitosanitarie.
Gli accordi prevedono anche obiettivi specifici in funzione delle diverse necessità dei paesi partner in relazione a:
- la cooperazione scientifica e tecnologica, che deve determinare un miglioramento dell’assistenza tecnica con il Pakistan e lo Sri Lanka, le norme di controllo e di qualità del Bangladesh, il lancio di progetti comuni di ricerca, la mobilità dei ricercatori, lo scambio di informazioni scientifiche (segnatamente nei settori della biotecnologia, i nuovi materiali e le scienze della terra) con l’India;
- la protezione dell’ambiente, in particolare al fine di sostenere il Pakistan nella gestione delle risorse naturali, dell’erosione e della deforestazione, il Bangladesh per la riduzione dei rischi di catastrofi naturali, lo Sri Lanka per la prevenzione dell’inquinamento industriale, l’India per l’elaborazione e l’applicazione della normativa ambientale, la ricerca e la formazione;
- il miglioramento dell’ambiente degli investimenti privati, con l’India e lo Sri Lanka;
- lo sviluppo del’industria e dei servizi, con l’India e il Pakistan;
- la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, con l’India e lo Sri Lanka;
- la cooperazione nei settori dell’informazione, della cultura e delle comunicazioni, con il Pakistan e il Bangladesh;
- la promozione del settore dell’energia, con l’India e il Pakistan, tenuto conto dell’importanza del settore per il loro sviluppo economico e sociale;
- la lotta contro il traffico di droga e il riciclaggio di capitali, in particolare con il Pakistan e il Bangladesh, attraverso le misure speciali della lotta contro la produzione e il traffico di droga, ma anche la prevenzione della tossicodipendenza;
- il turismo, con l’India, il Pakistan e lo Sri Lanka, segnatamente per lo scambio di informazione e la realizzazione di studi;
- la tutela dei diritti umani e dell’uguaglianza di genere e il coinvolgimento della società civile in Afghanistan;
- la promozione della pace e della sicurezza in Afghanistan.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
Paese |
Entrata in vigore |
Afghanistan |
applicazione provvisoria dal 1o dicembre 2017
|
Pakistan |
1o settembre 2004 |
Bangladesh |
1o marzo 2001 |
Sri Lanka |
1o aprile 1995 |
India |
1o agosto 1994 |
CONTESTO
Si veda anche:
DOCUMENTI PRINCIPALI
Decisione (UE) 2017/434 del Consiglio, del 13 febbraio 2017, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall’altra (GU L 67 del 14.3.2017, pag. 1).
Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall’altra (GU L 67 del 14.3.2017, pag. 3).
Decisione 2004/870/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla conclusione dell’accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan (GU L 378 del 23.12.2004, pag. 22).
Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan sul partenariato e sullo sviluppo (GU L 378 del 23.12.2004, pag. 23).
Decisione 2001/332/CE del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla conclusione dell’accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica popolare del Bangladesh sul partenariato e sullo sviluppo (GU L 118 del 27.4.2001, pag. 47).
Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica popolare del Bangladesh sul partenariato e sullo sviluppo (GU L 118 del 27.4.2001, pag. 48).
Decisione 95/129/CE del Consiglio, del 27 marzo 1995, relativa alla conclusione dell’accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka sulla compartecipazione e sullo sviluppo (GU L 85 del 19.4.1995, pag. 32).
Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka sulla compartecipazione e sullo sviluppo (GU L 85 del 19.4.1995, pag. 33).
Decisione 94/578/CE del Consiglio, del 18 luglio 1994, relativa alla conclusione dell’accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica dell’India sulla compartecipazione e sullo sviluppo (GU L 223 del 27.8.1994, pag. 23).
Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica dell’India sulla compartecipazione e sullo sviluppo (GU L 223 del 27.8.1994, pag. 24).
DOCUMENTI COLLEGATI
Avviso concernente l’applicazione provvisoria dell’accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall’altra (GU L 273 del 24.10.2017, pag. 1).
Ultimo aggiornamento: 06.04.2020