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Accordi dell’OMC

 

SINTESI DI:

Decisione del Consiglio 94/800/CE relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) — aspetti relativi al commercio delle merci

Negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) — Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC)

QUAL È LO SCOPO DELLA DECISIONE E DELL’ACCORDO?

La decisione approva l’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), per conto della Comunità europea (oggi Unione europea o Unione).

PUNTI CHIAVE

Atto finale che incorpora i risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round

Accordo che Istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio

  • L’accordo crea un quadro istituzionale comune permanente per gli accordi specifici summenzionati.
  • L’OMC è un’organizzazione permanente dotata di personalità giuridica. Tutti i membri del GATT sono diventati membri fondatori dell’OMC il 1° gennaio 1995. Da allora, i candidati all’adesione devono seguire la procedura d’adesione prevista dall’accordo che istituisce l’OMC.
  • I membri dell’OMC si sono prefissi gli obiettivi seguenti per l’organizzazione:
    • miglioramento del tenore di vita;
    • piena occupazione e volume sostanziale e in continua crescita di reddito reale e di domanda effettiva;
    • aumento della produzione ed espansione del commercio di beni e servizi;
    • sviluppo sostenibile e tutela dell’ambiente;
    • attenzione alle esigenze dei paesi in via di sviluppo.
  • L’OMC è chiamato a svolgere le seguenti funzioni:
    • favorire l’attuazione, l’amministrazione e il funzionamento dei diversi accordi commerciali;
    • fornire un contesto per i negoziati commerciali multilaterali;
    • risolvere le controversie commerciali attraverso l’organo di conciliazione;
    • sorvegliare le politiche commerciali nazionali dei suoi membri;
    • cooperare con le altre organizzazioni internazionali per rendere più coerente l’elaborazione delle politiche economiche a livello mondiale.

Struttura

  • La Conferenza ministeriale è l’organo decisionale supremo dell’OMC. È costituita da rappresentanti di tutti i membri e si riunisce almeno una volta ogni due anni.
  • Tra una riunione e l’altra della Conferenza, il Consiglio generale, composto da rappresentanti di tutti i membri, prende le decisioni relative al funzionamento dell’OMC e sovrintende al funzionamento degli accordi e delle decisioni dei ministri. Il Consiglio generale si riunisce anche per esercitare le funzioni dell’organo di conciliazione e dell’organo di esame delle politiche commerciali previsto dal meccanismo MEPC (vedi sotto).
  • Il Consiglio generale ha tre organi sussidiari, il Consiglio per gli scambio di merci, il Consiglio per gli scambi di servizi e il Consiglio per gli aspetti dei diritti della proprietà intellettuale attinenti al commercio.
  • Sono istituiti altresì comitati che dipendono direttamente dal Consiglio generale. Questi includono i comitati «commercio e sviluppo», «commercio e ambiente» e «accordi commerciali regionali». Infine, due comitati sono incaricati di amministrare gli accordi plurilaterali relativi al commercio di aeromobili civili e agli appalti pubblici.
  • Il Consiglio generale nomina un direttore generale incaricato di dirigere il segretariato dell’OMC.
  • In linea di massima, l’OMC adotta le decisioni all’unanimità. Qualora risulti impossibile raggiungere una decisione all’unanimità, le decisioni vengono prese in base alla maggioranza dei voti; ogni membro ha diritto a un voto. L’Unione, che è membro a pieno titolo dell’OMC, dispone di un numero di voti pari al numero degli Stati membri che sono membri dell’OMC.
  • Ciascun membro dell’OMC può presentare alla Conferenza dei ministri proposte di emendamento delle disposizioni dei corrispondenti accordi commerciali multilaterali dell’OMC.

Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie

  • Il sistema di risoluzione delle controversie dell’OMC è un elemento importante dell’ordine commerciale multilaterale. Esso si basa sugli articoli XXII e XXIII del GATT 1994, nonché sulle norme e sulle procedure elaborate successivamente, contenute nell’intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie inserita nell’accordo OMC.
  • Il sistema di risoluzione delle controversie contempla tutti gli accordi commerciali multilaterali. Esso si applica infatti agli scambi di merci, agli scambi di servizi e alle questioni relative alla proprietà intellettuale contemplate dall’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPS). Si applica anche alle controversie nell’ambito dell’accordo sugli appalti pubblici. Alcuni di questi accordi contengono norme relative alla risoluzione delle controversie, che si applicano soltanto alle controversie riguardanti l’accordo in questione e che possono integrare o modificare le norme dell’intesa.
  • Il sistema di risoluzione delle controversie è amministrato dall’organo di conciliazione. Tutti i membri dell’OMC possono partecipare alle sue riunioni. Tuttavia, nei casi in cui l’organo di conciliazione amministra le norme in materia di risoluzione delle controversie di un accordo commerciale plurilaterale, solo i membri che fanno parte di tale accordo possono partecipare alle decisioni o alle iniziative adottate dall’organo di conciliazione in relazione a tali controversie.
  • Il processo di risoluzione delle controversie viene avviato quando un membro presenta a un altro una richiesta di consultazione in merito a una determinata questione. Tali consultazioni devono essere avviate entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Qualora le consultazioni non permettano di risolvere la controversia, un membro può chiedere all’organo di conciliazione la costituzione di un panel, composto in generale da tre esperti indipendenti, per trattare la questione. Le parti possono inoltre convenire spontaneamente di ricorrere ad altri metodi di risoluzione delle controversie, compresi i buoni uffici, la conciliazione, la mediazione e l’arbitrato.
  • Dopo aver consultato le parti, il panel presenta una relazione all’organo di conciliazione. Esso deve terminare i suoi lavori entro sei mesi o, nei casi urgenti, entro tre mesi. L’organo di conciliazione esamina la relazione del panel in vista dell’adozione venti giorni dopo la sua comunicazione ai membri. Essa viene adottata entro sessanta giorni dalla data in cui è stata distribuita ai membri, a meno che l’organo di conciliazione decida all’unanimità di non adottarla, o che una parte notifichi la propria intenzione di presentare appello.
  • Il sistema di risoluzione delle controversie dell’OMC dà a tutte le parti la possibilità di presentare appello a una relazione del panel. Quest’ultimo si limita tuttavia alle questioni giuridiche contemplate nella relazione del panel e alle interpretazioni giuridiche da esso elaborate. L’appello viene esaminato da un organo d’appello permanente composto da sette persone designate dall’organo di conciliazione con un mandato di quattro anni. Tre di esse si occupano di ogni singolo caso. La relazione dell’organo d’appello viene accettata incondizionatamente dalle parti della controversia e adottata dall’organo di conciliazione, a meno che questo decida all’unanimità di non adottarla.
  • L’organo di conciliazione sorveglia l’applicazione delle raccomandazioni o delle decisioni adottate; le questioni in sospeso rimangono all’ordine del giorno delle sue riunioni finché non siano risolte. Sono altresì fissati termini per l’applicazione delle raccomandazioni formulate nelle relazioni dei panel. Qualora una parte non sia in grado di ottemperare a tali raccomandazioni entro un periodo ragionevole, è tenuta ad avviare negoziati con la parte che sporge reclamo al fine di stabilire una compensazione reciprocamente accettabile. Qualora i negoziati non giungano a buon fine, l’organo di conciliazione può autorizzare la parte che ha sporto reclamo a sospendere l’applicazione di concessioni o altri obblighi nei confronti dell’altra parte. La compensazione e la sospensione di concessioni rappresentano soltanto, tuttavia, soluzioni provvisorie e si applicano finché il membro interessato non applichi le raccomandazioni dell’organo di conciliazione.
  • In ogni caso, i membri dell’OMC si impegnano a non determinare autonomamente se gli obblighi assunti nel quadro dell’OMC siano stati violati e a non sospendere concessioni. Essi devono applicare le norme e le procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie contenute nell’intesa.
  • L’intesa sulla risoluzione delle controversie riconosce inoltre la situazione particolare dei paesi in via di sviluppo e dei paesi meno avanzati membri dell’OMC. I paesi in via di sviluppo possono optare per una procedura accelerata, chiedere una proroga dei termini oppure un’assistenza giuridica supplementare. I membri dell’OMC sono incoraggiati a prestare particolare attenzione alla situazione dei paesi in via di sviluppo membri.

Meccanismo di esame delle politiche commerciali

  • Il MEPC è stato istituito provvisoriamente nel 1989 nell’ambito del GATT, in seguito all’esame intermedio dell’Uruguay Round. Esso costituisce ormai parte integrante del sistema dell’OMC e riguarda tutti i settori contemplati dagli accordi dell’OMC (merci, servizi e questioni relative alla proprietà intellettuale).
  • Il meccanismo mira, in particolare, a permettere una maggiore trasparenza e una comprensione delle politiche e delle prassi commerciali dei membri dell’OMC, incoraggiando questi ultimi a rispettare maggiormente le norme vigenti del sistema commerciale multilaterale, e favorendo quindi il corretto funzionamento di tale sistema.
  • Nel quadro di tale meccanismo, tutti i membri dell’OMC sono sottoposti a esame. Tale esame viene effettuato ogni due anni per i membri che possiedono le principali quote degli scambi mondiali (attualmente Cina, Unione, Giappone e Stati Uniti), ogni quattro anni per i 16 membri successivi e ogni sei anni per gli altri membri. Per i paesi meno sviluppati si può fissare un periodo più lungo. In pratica, è ammessa una certa flessibilità nella frequenza degli esami (fino a uno spostamento di sei mesi). Nel 1996, si è convenuto che ogni secondo esame di ognuna delle prime quattro potenze commerciali consiste in un esame intermedio.
  • L’esame viene effettuato dal MEPC sulla base di una dichiarazione di politica generale presentata dal membro interessato e di una relazione compilata dal segretariato dell’OMC. Per elaborare la sua relazione, il segretariato chiede la collaborazione del membro interessato, ma si assume la completa responsabilità dei fatti presentati e delle opinioni espresse. La relazione del Segretariato e la dichiarazione del membro, corredate dei verbali della relativa riunione, vengono pubblicate dopo l’esame, unitamente ad osservazioni definitive formulate dal presidente dell’organo di esame al termine della riunione.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LA DECISIONE E L’ACCORDO?

  • La decisione si applica dal 22 dicembre 1994.
  • L’accordo si applica dal 1 gennaio 1995.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTI PRINCIPALI

Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).

Negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) — Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 3).

Le modifiche successive sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Informazione relativa all’entrata in vigore del protocollo che modifica l’accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (GU L 54 dell’1.3.2017, pag. 1).

Ultimo aggiornamento: 14.07.2023

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