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QUAL È LO SCOPO DELLA CONVENZIONE E DELLA DECISIONE?
L’obiettivo della presente convenzione è la conservazione delle risorse biologiche marine, che comprendono pesci, molluschi, crostacei e uccelli, presenti nella zona situata a 60o di latitudine sud e nella regione compresa tra questa latitudine e la convergenza antartica1 che costituiscono parte dell’ecosistema marino antartico. Ai fini della presente convenzione, il termine «conservazione» implica un impiego razionale.
La decisione approva la convenzione per conto dell’Unione europea (Unione).
PUNTI CHIAVE
Per conservare le risorse biologiche marine, la convenzione prevede che qualsiasi attività di pesca e attività affini deve aderire ai seguenti principi:
evitare che le dimensioni delle specie oggetto di sfruttamento scendano a livelli inferiori a quelli necessari per la stabilità delle popolazioni;
mantenere i rapporti ecologici tra le popolazioni della fauna marina antartica oggetto di sfruttamento, le popolazioni dipendenti e quelle affini, e riportare le popolazioni eccessivamente sfruttate ai livelli sopra indicati; e
prevenire i mutamenti o minimizzare i rischi di mutamenti dell’ecosistema marino che non siano reversibili nel corso di due o tre decenni, prendendo in considerazione vari fattori tra cui le trasformazioni ambientali, allo scopo di rendere possibile una durevole conservazione delle risorse biologiche marine dell’Antartico.
La commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell’Antartico (CCAMLR) e il comitato scientifico
Una commissione internazionale, la CCAMLR, istituita dalla Convenzione, ha il compito di adottare le misure di conservazione in occasione delle riunioni annuali al fine di garantire la conservazione delle risorse biologiche marine dell’Antartico, e il loro impiego razionale.
Il comitato scientifico è un organo consultivo istituito dalla Convenzione che prevede un forum per la consultazione e la collaborazione sulla raccolta, lo studio e lo scambio di informazioni relative alle risorse biologiche marine cui si applica la presente convenzione. Nell’esercizio delle sue funzioni, la commissione prende in attenta considerazione le raccomandazioni e i pareri espressi dal comitato scientifico.
La decisione (UE) 2019/867 del Consiglio, adottata in maggio 2019, definisce la posizione dell’Unione all’interno della Commissione per il periodo 2019-2023.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
La convenzione è entrata in vigore il .
CONTESTO
Per ulteriori informazioni consultare:
Informazioni sulla CCAMLR (Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell’Antartico).
TERMINI CHIAVE
Convergenza antartica: la linea che unisce i seguenti punti lungo paralleli di latitudine e meridiani di longitudine: 50o S, 0o; 50o S, 30o E; 45o S, 30o E; 45o S, 80o E; 55o S, 80o S; 55o S; 150o E; 60o S, 150o E; 60o S, 50o W; 50o S, 50o W; 50o S, 0o.
DOCUMENTI PRINCIPALI
Convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell’Antartico (GU L 252 del , pag. 27).
Decisione 81/691/CEE del Consiglio, del , relativa alla conclusione della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell’Antartico (GU L 252 del , pag. 26).
DOCUMENTI COLLEGATI
Decisione (UE) 2019/867 del Consiglio, del , relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, nell’ambito della commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell’Antartico (CCAMLR) e che abroga la decisione del relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione, nell’ambito della CCAMLR (GU L 140 del , pag. 72).
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Strategia europea per la plastica nell’economia circolare (COM(2018) 28 final del ).
Regolamento (UE) n. 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del , pag. 81).
Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Governance internazionale degli oceani: un’agenda per il futuro dei nostri oceani (JOIN(2016) 49 final del )
Regolamento (CE) n. 1224/2009, del , che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del , pag. 1).
Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 1224/2009 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del , che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del , pag. 1).
Regolamento (CE) n. 600/2004 del Consiglio, del , che stabilisce talune misure tecniche applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell’Antartico (GU L 97 del , pag. 1).
Regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio, del , che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell’Antartico e che abroga i regolamenti (CEE) n. 3943/90, (CE) n. 66/1998 e (CE) n. 1721/1999 (GU L 97 del , pag. 16).
Regolamento (CE) n. 1035/2001 del Consiglio, del , che istituisce un sistema di documentazione delle catture per il Dissostichus spp. (GU L 145 del , pag. 1).