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Brevetto comunitario

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Brevetto comunitario

Con la creazione del brevetto comunitario si intende dare agli inventori la possibilità di ottenere un brevetto unico giuridicamente valido in tutta l'Unione europea. La creazione di un tale brevetto porterebbe a una riduzione sostanziale dei costi di brevetto, in particolare di quelli legati alla traduzione e al deposito; la protezione semplificata delle invenzioni per tutto il territorio europeo grazie ad una procedura unica; la costituzione di un sistema unico e centralizzato di risoluzione delle controversie.

PROPOSTA

Proposta di regolamento del Consiglio, del 1° agosto 2000, sul brevetto comunitario.

SINTESI

Contesto

Nell'Unione europea (UE), la protezione tramite un brevetto è attualmente assicurata da due sistemi che non si basano su uno strumento giuridico comunitario: i sistemi nazionali dei brevetti e il sistema europeo dei brevetti.

Il brevetto nazionale ha formato l'oggetto di un'armonizzazione de facto in seguito alla conclusione di diverse convenzioni internazionali, inclusa la convenzione sul rilascio dei brevetti europei (Convenzione di Monaco) nel 1973, alla quale tutti gli Stati membri dell'UE hanno aderito.

La Convenzione di Monaco stabilisce una procedura unica di rilascio del brevetto europeo. La Convenzione ha istituito l'Ufficio europeo dei brevetti (in appresso "l'Ufficio"), il quale rilascia i brevetti che diventano in seguito brevetti nazionali disciplinati dalle norme nazionali. Attualmente, 31 paesi sono membri dell'Organizzazione europea dei brevetti.

Anche se la Convenzione di Monaco istituisce un sistema unico di rilascio dei brevetti, non esiste ancora un brevetto comunitario che faccia parte dell'ordinamento giuridico comunitario. Un simile brevetto, unico per tutta la Comunità, consentirà all'Europa di trasformare in successi industriali e commerciali i risultati della ricerca e delle nuove conoscenze scientifiche e tecniche. L'obiettivo è inoltre quello di permettere all'Europa di recuperare il ritardo rispetto agli Stati Uniti ed al Giappone per quanto riguarda l'investimento privato in R&S (ricerca e sviluppo).

La proposta di regolamento è il risultato delle discussioni che sono state avviate dal Libro verde del giugno 1997 sul brevetto comunitario ed il sistema dei brevetti in Europa. I suoi orientamenti sono stati presentati nella comunicazione della Commissione del febbraio 1999 riguardante "Il seguito da dare al Libro verde sul brevetto comunitario e sul sistema dei brevetti in Europa".

Funzionamento generale del nuovo sistema comunitario

Il sistema proposto non dovrà sostituire i sistemi nazionali ed il sistema europeo esistenti bensì coesistere con essi. Gli inventori saranno liberi di scegliere il tipo più opportuno di protezione tramite un brevetto.

L'idea principale della proposta è la creazione di una "simbiosi" tra due sistemi: quello del regolamento sul brevetto comunitario e quello della Convenzione di Monaco.

Il regolamento integrerà la Convenzione di Monaco. Il brevetto comunitario sarà rilasciato dall'Ufficio sotto forma di un brevetto europeo che designa il territorio della Comunità anziché i singoli Stati membri. L'applicazione del regolamento richiederà l'adesione della Comunità alla Convenzione di Monaco nonché una revisione di tale convenzione affinché l'Ufficio possa rilasciare un brevetto comunitario.

Dopo l'adozione del regolamento, la Comunità avrà la competenza esterna esclusiva per quanto riguarda il brevetto comunitario.

Caratteristiche principali del brevetto comunitario

Il brevetto comunitario ha un carattere unitario ed autonomo e produce quindi gli stessi effetti nell'insieme della Comunità. Esso può essere rilasciato, trasferito o annullato unicamente per tutta la Comunità.

Condizioni per il rilascio del brevetto

Le condizioni per il rilascio del brevetto, ad esempio le condizioni di brevettabilità, sono stabilite dalla Convenzione di Monaco.

Diritto al brevetto

Il diritto al brevetto comunitario spetta all'inventore o al suo avente causa. Se l'inventore è un lavoratore dipendente, il diritto al brevetto è disciplinato dal diritto dello Stato in cui egli esercita la sua attività principale o, se lo Stato in cui egli esercita la sua attività principale non può essere determinato, da quello dello Stato in cui si trova l'impresa del datore di lavoro.

Sono inoltre previste disposizioni per ottenere un brevetto contitolare e per il cambiamento di proprietà del brevetto comunitario.

Domanda di brevetto comunitario

La domanda è fatta secondo le disposizioni della Convenzione di Monaco. L'Ufficio esamina la domanda e la pubblica, eventualmente con il brevetto rilasciato, nel registro dei brevetti comunitari e/o nel bollettino dei brevetti comunitari.

Effetti del brevetto comunitario

Il brevetto comunitario conferisce al titolare il diritto di vietare, senza il suo consenso:

  • lo sfruttamento diretto dell'invenzione, in particolare di fabbricarla, offrirla, commercializzarla, importarla, ecc.;
  • lo sfruttamento indiretto dell'invenzione, come, ad esempio, di fornirla, ecc.

Limitazioni degli effetti del brevetto comunitario

I diritti conferiti dal brevetto comunitario non si estendono ad una serie di campi precisati nella proposta di regolamento, in particolare agli atti compiuti in un contesto privato e a fini non commerciali.

Inoltre, tali diritti non si estendono agli atti concernenti il prodotto coperto da un brevetto compiuti sul territorio degli Stati membri, dopo che tale prodotto è stato commercializzato nella Comunità dal titolare del brevetto o con il suo consenso, tranne in caso di motivi legittimi.

I diritti del brevetto non si applicano all'impiego anteriore dell'invenzione. Se quindi una persona, in buona fede e a favore della sua impresa, utilizza l'invenzione o compie dei preparativi effettivi e seri prima della data del deposito, tale persona ha il diritto di continuare detto impiego o di utilizzare l'invenzione come previsto nei preparativi.

Licenze contrattuali

Il brevetto comunitario può formare, nella sua totalità o in parte, l'oggetto di licenze per l'intera Comunità o parte di essa.

Tali licenze possono essere esclusive o non esclusive. I diritti conferiti dal brevetto comunitario possono essere invocati contro un licenziatario che violi uno dei limiti del contratto di licenza.

Licenze di diritto

Il titolare di un brevetto comunitario può autorizzare qualsiasi persona interessata ad utilizzare l'invenzione, quale licenziatario, previo pagamento di un compenso determinato dalla Commissione. L'autorizzazione è concessa e ritirata tramite una dichiarazione scritta all'Ufficio e comporta una riduzione delle tasse annuali per il mantenimento del brevetto.

Gli Stati membri non sono abilitati a rilasciare licenze di diritto su un brevetto comunitario.

Licenze obbligatorie

La Commissione può rilasciare una licenza obbligatoria per mancata o carente utilizzazione di un brevetto comunitario o in casi di brevetti dipendenti. Essa può inoltre autorizzare lo sfruttamento di un brevetto comunitario in talune situazioni specifiche: periodi di crisi, altre situazioni di estrema urgenza o nel caso in cui sia necessario rimediare ad una pratica ritenuta anticoncorrenziale in seguito ad un procedimento giudiziario o amministrativo.

Mantenimento in vigore del brevetto comunitario

Per mantenere in vigore i brevetti comunitari devono essere versate all'Ufficio delle tasse annuali. Tali tasse saranno fissate da un regolamento relativo alle tasse, che sarà adottato da un comitato di regolamentazione.

Rinuncia al brevetto comunitario

Il brevetto comunitario può essere ritirato solo nella sua totalità. Il ritiro deve essere dichiarato per iscritto all'Ufficio dal titolare del brevetto e prende effetto solo dopo la sua iscrizione nel registro dei brevetti comunitari.

Estinzione del brevetto comunitario

Il brevetto comunitario ha una durata di vent'anni, a decorrere dalla data di deposito della domanda. Il brevetto è annullato se la tassa annuale o la sovrattassa non è pagata in tempo.

Annullamento del brevetto comunitario

I motivi per l'annullamento comprendono i casi in cui:

  • l'oggetto del brevetto non è brevettabile a norma degli articoli da 52 a 57 della Convenzione di Monaco;
  • il brevetto non espone l'invenzione in modo sufficientemente chiaro e completo affinché uno specialista possa eseguirlo;
  • l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda che era stata depositata.

L'annullamento del brevetto ha un effetto retroattivo, tranne per quanto riguarda le sentenze in materia di contraffazione passate in giudicato ed eseguite prima che sia stata adottata la decisione di nullità. L'effetto retroattivo della nullità non influisce sui contratti conclusi ed eseguiti anteriormente alla decisione di nullità. Tuttavia, in talune situazioni, è possibile richiedere la restituzione degli importi pagati a norma del contratto.

Chiunque può presentare un'azione di nullità, tranne nel caso in cui sia contestato il diritto del titolare di ottenere il brevetto. In tal caso, l'iniziatore dell'azione deve essere la persona abilitata ad essere iscritta nel registro dei brevetti comunitari quale titolare del brevetto o contitolare del brevetto congiuntamente con qualsiasi altra persona abilitata ad essere contitolare.

Un'azione di nullità può essere presentata anche se il brevetto non è più valido.

Il brevetto può essere annullato nella sua totalità o in parte.

Quadro giuridico

La proposta prevede la creazione di un organo giudiziale comunitario centralizzato di proprietà intellettuale al fine di garantire l'unicità del diritto e la coerenza della giurisprudenza. Questo tribunale comprenderà sezioni di primo grado e d'appello.

Competenza del tribunale comunitario della proprietà intellettuale

L'organo giudiziale centralizzato avrà una competenza esclusiva per talune categorie di azioni, incluse le controversie relative alla contraffazione e alla validità del brevetto comunitario. Esso tratterà in particolare le questioni nel quadro delle controversie tra privati e avrà la facoltà di ordinare sanzioni e di concedere indennizzi.

Azioni per contraffazione

Un'azione per contraffazione deve essere basata su una presunta infrazione dei diritti conferiti dal brevetto. Tale azione può essere esercitata dal titolare del brevetto o, in talune situazioni, dal beneficiario di una licenza.

Domanda di limitazione

A richiesta del titolare, un brevetto comunitario può essere oggetto di una limitazione sotto forma di una modifica delle rivendicazioni, della descrizione o del disegno. È necessario l'accordo del titolare di un diritto reale o di una licenza iscritta nel registro dei brevetti comunitari.

Ruolo della Commissione dinanzi alla giurisdizione comunitaria

La Commissione è competente per agire quando sono in gioco gli interessi della Comunità. Essa può investire il tribunale di un'azione di nullità del brevetto e può intervenire in qualsiasi procedimento in corso dinanzi al tribunale.

Sanzioni e indennizzi

Il tribunale comunitario dispone di vari tipi di sanzioni. Se si tratta di un'azione di contraffazione, esso può ad esempio decretare:

  • il divieto per il convenuto di proseguire le attività di contraffazione;
  • il sequestro dei prodotti contraffatti;
  • il sequestro dei beni, materiali, ecc., che consentono lo sfruttamento dell'invenzione.

Competenze dei tribunali nazionali

I tribunali nazionali avranno competenze che non rientrano nel campo delle competenze esclusive né della Corte di giustizia né del Tribunale comunitario della proprietà immateriale. I tribunali nazionali saranno quindi competenti, ad esempio, per:

  • le azioni relative al diritto del brevetto tra il datore di lavoro ed il lavoratore dipendente;
  • le azioni relative all'esecuzione forzata del brevetto comunitario.

Arbitrato

Le norme nazionali degli Stati membri in materia di arbitrato restano in vigore.

Un brevetto comunitario non può essere dichiarato nullo o invalido in una procedura d'arbitrato.

Regime linguistico

Un brevetto deve essere presentato, in conformità alla Convenzione di Monaco, in una delle lingue procedurali dell'Ufficio (inglese, tedesco o francese) ed essere pubblicato in tale lingua con una traduzione delle rivendicazioni nelle altre due lingue procedurali (italiano e spagnolo).

Una traduzione del brevetto comunitario in tutte le lingue comunitarie non è richiesta, anche se il titolare del brevetto è libero di realizzare e presentare delle traduzioni del brevetto in altre lingue ufficiali degli Stati membri. Tali traduzioni verranno successivamente messe a disposizione del pubblico. Tale misura è stata adottata al fine di evitare i costi elevati che potrebbero ostacolare l'utilizzazione del brevetto comunitario.

Per il momento sembra difficile poter raggiungere un accordo definitivo in materia. Il principale scoglio è rappresentato dalla questione della traduzione delle rivendicazioni di brevetto. Il testo prevede infatti che le rivendicazioni di brevetto - che costituiscono la parte più breve ma più importante in quanto è quella che definisce i limiti della protezione - vadano tradotte in tutte le lingue ufficiali dell'UE. Attualmente i ministri europei non riescono a trovare un compromesso su chi sarà responsabile di giudicare la validità giuridica della traduzione e su come gestire gli effetti di una traduzione errata.

Un secondo punto di disaccordo riguarda la definizione del termine di deposito delle traduzioni. Si tratta di una questione fondamentale in quanto secondo il regime proposto se le traduzioni non verranno depositate entro i limiti fissati il brevetto comunitario sarà giudicato privo di effetto.

Riferimenti e procedura

Proposta

Gazzetta ufficiale

Procedura

COM(2000) 412 def.

GU C 337 E, 28.11.2000

Consultazione CNS/2000/0177

ATTI COLLEGATI

Cooperazione rafforzata

Decisione 2011/167/UE del Consiglio, del 10 marzo 2011, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria[GU L 76 del 22.3.2011].

La presente decisione prende atto della volontà di 25 Stati membri di instaurare tra di essi una cooperazione rafforzata nel settore della creazione di una tutela brevettuale unitaria.

L’obiettivo di tale cooperazione è creare un brevetto unitario che conferisca una protezione uniforme sul territorio degli Stati membri partecipanti. Le modalità di traduzione del brevetto devono essere ancora precisate.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria [COM (2011) 215 def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

La presente proposta mira ad attuare la cooperazione rafforzata nel settore della creazione di una tutela brevettuale unitaria come autorizzata dalla decisione 2011/67/UE. Definisce i paramentri dei brevetti europei affinché abbiano un effetto unitario negli Stati membri partecipanti.

Proposta di regolamento del Consiglio relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria in relazione al regime di traduzione applicabile [COM(2011) 216 def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

La presente proposta è volta a instaurare delle procedure semplificate relative al regime di traduzione applicabile a una tutela brevettuale unitaria. Il brevetto viene pubblicato in una delle tre lingue ufficiali dell’Ufficio europeo dei brevetti e può essere tradotto nelle altre due lingue. Il brevetto potrà essere tradotto in un’altra lingua dell’UE in caso di controversie o nel caso in cui il richiedente abbia presentato una domanda di brevetto europeo in una lingua diversa dalle lingue dell’Ufficio. In tale caso, le spese di traduzione spetteranno a un sistema di compensazione gestito dall’Ufficio.

Tribunale del brevetto comunitario

Proposta di decisione del Consiglio, del 23 dicembre 2003, che attribuisce alla Corte di giustizia la competenza a conoscere delle controversie in materia di brevetto comunitario [COM(2003) 827 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

Proposta di decisione del Consiglio, del 2 dicembre 2003, che istituisce il Tribunale del brevetto comunitario e disciplina i ricorsi in appello dinanzi al Tribunale di primo grado [COM(2003) 828 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

Nella prospettiva della creazione del brevetto comunitario, la creazione di un Tribunale del brevetto comunitario, posto sotto l'egida della Corte europea di giustizia, è destinata a completare il dispositivo di protezione tramite brevetti nell'Unione. L'istituzione del tribunale avrà il vantaggio di consentire la centralizzazione del contenzioso e, di conseguenza, un regolamento più efficace delle controversie in materia di contraffazione e di validità dei brevetti comunitari.

Ultima modifica: 22.03.2011

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