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Document 52011PC0216

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection par brevet unitaire, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction

52011PC0216




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RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1. Cronistoria della proposta

Nell’Unione europea (UE), la tutela brevettuale può essere ottenuta allo stato attuale per il tramite degli uffici nazionali dei brevetti degli Stati membri che concedono i brevetti nazionali o attraverso l’Ufficio europeo dei brevetti (UEB) nel quadro della convenzione sul brevetto europeo [1]. Tuttavia, il brevetto europeo deve essere convalidato in ciascuno Stato membro dove è richiesta la tutela, dopo che l’UEB ha proceduto alla sua concessione. Affinché un brevetto europeo sia convalidato nel territorio di uno Stato membro, la legge nazionale può esigere, inter alia, che il titolare del brevetto depositi una traduzione del brevetto europeo nella lingua ufficiale di quello Stato membro [2]. Pertanto, l’attuale sistema brevettuale nell’UE è complesso e comporta costi elevatissimi, particolarmente in termini di regime di traduzione. Il costo complessivo della convalida di un brevetto europeo medio raggiunge l’importo di 12 500 EUR se convalidato solamente in 13 Stati membri e oltre 32 000 EUR se convalidato nell’intera UE. Secondo le stime, i costi di convalida effettivi nell’UE si aggirano attorno a 193 milioni di EUR l’anno.

La strategia Europa 2020 [3] e l’Atto per il mercato unico [4] hanno individuato come priorità la creazione di un’economia basata sulle conoscenze e sull’innovazione. Entrambe le iniziative sono tese a migliorare il contesto generale dell’innovazione nelle imprese mediante la creazione di una tutela brevettuale unitaria negli Stati membri dell’UE, unitamente a un sistema unico di risoluzione delle controversie in materia di brevetti.

Malgrado sia notorio lo svantaggio competitivo che le imprese europee affrontano a causa dell’assenza di una tutela brevettuale unitaria, l’UE non è stata in grado di istituire una tutela brevettuale unitaria. La Commissione ha proposto in un primo momento un regolamento del Consiglio relativo al brevetto comunitario nell’agosto 2000 [5]. Nel 2002, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione legislativa [6]. Nel 2003, il Consiglio ha adottato una strategia politica comune [7], ma non è stato possibile giungere a un accordo finale. Le discussioni sulla proposta sono state riavviate in sede di Consiglio dopo l’adozione, da parte della Commissione, nell’aprile 2007, della comunicazione intitolata “Migliorare il sistema dei brevetti in Europa” [8]. La comunicazione riaffermava l’impegno a creare un unico brevetto comunitario.

Il trattato di Lisbona ha introdotto una base giuridica più specifica per la creazione dei titoli europei per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale. Ai sensi dell’articolo 118, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), le misure per la creazione dei titoli europei sono stabilite dal Parlamento europeo e dal Consiglio che delibera secondo la procedura legislativa ordinaria. L’articolo 118, paragrafo 2, stabilisce tuttavia una base giuridica specifica per i regimi linguistici dei titoli europei di proprietà intellettuale, i quali sono stabiliti secondo una procedura legislativa speciale dal Consiglio, che delibera all’unanimità previa consultazione del Parlamento europeo. Pertanto, il regime di traduzione per un sistema brevettuale unitario nell’UE deve essere istituito con un regolamento distinto.

Nel dicembre 2009 il Consiglio ha adottato conclusioni sul “Sistema migliorato dei brevetti in Europa” [9] e un orientamento generale sulla proposta di regolamento relativo al brevetto dell’Unione europea [10]. Il regime di traduzione, tuttavia, non è stato preso in considerazione a seguito del summenzionato cambiamento di base giuridica.

Il 30 giugno 2010, la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Consiglio sul regime di traduzione del brevetto dell’Unione europea [11]. La proposta era accompagnata da una relazione sulla valutazione d’impatto [12] in cui si analizzavano varie opzioni per il regime di traduzione. Malgrado gli sforzi significativi compiuti dalla presidenza del Consiglio, durante la riunione del Consiglio “Competitività” del 10 novembre 2010 si è preso atto che non era stato possibile giungere a un accordo unanime sul regime di traduzione [13]. In occasione della riunione del Consiglio “Competitività” del 10 dicembre 2010 [14], è stata confermata l’esistenza di difficoltà insormontabili che rendevano impossibile adottare una decisione all’unanimità allora e in un prossimo futuro. Ne consegue che gli obiettivi delle proposte di regolamento di istituire una tutela brevettuale unitaria nell’intera Unione europea non potevano essere raggiunti entro un periodo di tempo ragionevole mediante applicazione delle pertinenti disposizioni dei trattati.

Sulla base della richiesta di dodici Stati membri (la Danimarca, l’Estonia, la Finlandia, la Francia, la Germania, la Lituania, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, la Polonia, la Slovenia, la Svezia e il Regno Unito), la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio [15] che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria. Tutti gli Stati membri hanno indicato nelle loro richieste che le proposte legislative della Commissione nell’ambito della cooperazione rafforzata dovrebbero basarsi sui recenti negoziati in seno al Consiglio. A seguito dell’adozione della proposta, anche il Belgio, l’Austria, l’Irlanda, il Portogallo, Malta, la Bulgaria, la Romania, la Repubblica ceca, la Slovacchia, l’Ungheria, la Lettonia, la Grecia e Cipro hanno chiesto di prendere parte alla cooperazione. La proposta relativa alla decisione di autorizzazione è stata adottata dal Consiglio dopo aver ottenuto il consenso del Parlamento europeo il 10 marzo 2011. Il presente regolamento attua la cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione della tutela brevettuale unitaria autorizzata dalla decisione 2011/167/UE del Consiglio [16].

1.2. Approccio giuridico

Rispetto alla proposta della Commissione del 2000, questa proposta si basa sul sistema esistente dei brevetti europei e conferisce un effetto unitario ai brevetti europei concessi nei territori degli Stati membri partecipanti. La tutela brevettuale unitaria sarà facoltativa e coesisterà con i brevetti europei e nazionali. I titolari dei brevetti europei concessi dall’Ufficio europeo dei brevetti possono presentare una richiesta all’UEB stesso entro un mese dalla pubblicazione della menzione di concessione del brevetto europeo nella quale si chiede la registrazione dell’effetto unitario. Una volta registrato, l’effetto unitario garantirà una tutela uniforme e avrà pari efficacia nei territori di tutti gli Stati membri partecipanti. I brevetti europei con effetto unitario possono essere concessi, trasferiti, revocati o estinguersi unicamente sulla totalità di questi territori. Gli Stati membri partecipanti affideranno all’UEB la gestione dei brevetti europei con effetto unitario.

2. CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE

Nel gennaio 2006 la Commissione ha avviato una vasta consultazione sulla futura politica europea dei brevetti [17], alla quale hanno risposto oltre 2 500 parti interessate, tra cui imprese di ogni settore economico, associazioni di imprese e di PMI, esperti in brevetti, pubbliche autorità ed esponenti del mondo accademico. Dalle risposte è emersa l’esigenza di un sistema brevettuale europeo in grado di fornire incentivi per l’innovazione, garantire la divulgazione delle conoscenze scientifiche, agevolare il trasferimento di tecnologie, che sia disponibile a tutti gli operatori del mercato e giuridicamente sicuro. Le risposte mostravano chiaramente il disappunto degli interlocutori alla luce dei mancati progressi nell’ambito del progetto relativo al brevetto comunitario. In particolare, quasi tutti i partecipanti alla consultazione (gli utenti del sistema brevettuale) hanno respinto il regime di traduzione contenuto nella strategia politica comune del Consiglio del 2003 secondo il quale il titolare del brevetto doveva fornire una traduzione delle rivendicazioni (con efficacia giuridica) in tutte le lingue comunitarie ufficiali.

Le parti interessate hanno espresso il loro generale sostegno a favore di un brevetto comunitario unico, economicamente accessibile e competitivo. Tale messaggio è stato ribadito durante un’audizione pubblica tenutasi il 12 luglio 2006, in cui un’ampia varietà di interlocutori si è dichiarata favorevole alla creazione di un brevetto di alta qualità e realmente unitario. Tuttavia, essi hanno sottolineato che i compromessi politici non dovrebbero pregiudicare l’utilità del progetto. In particolare, i rappresentanti delle piccole e medie imprese (PMI) hanno messo in rilievo l’importanza di costi di brevettazione contenuti.

La questione della tutela brevettuale unitaria è stata inoltre affrontata in modo approfondito nella consultazione sullo “Small Business Act” per l’Europa, che consisteva di una serie di iniziative mirate a sostenere le PMI europee [18]. Le piccole e medie imprese hanno ravvisato nelle tasse elevate sui brevetti e nella complessità giuridica del sistema brevettuale gli ostacoli maggiori [19]. Nei contributi presentati in occasione della consultazione, le imprese in generale e i rappresentanti delle PMI in particolare hanno chiesto una riduzione significativa dei costi di brevettazione per il futuro brevetto unitario [20].

Recenti prese di posizione di vari soggetti interessati accennano alla questione della tutela brevettuale unitaria. Le associazioni industriali europee, come BusinessEurope [21], UEAPME [22] e Eurochambres [23], confermano che le imprese, sia grandi che piccole, desiderano una tutela brevettuale semplice, contenuta nei costi e accessibile. Le organizzazioni imprenditoriali nazionali di molti Stati membri e di tutti i settori industriali hanno sollevato questioni analoghe [24]. Gli interlocutori hanno sottolineato che qualsiasi soluzione per la tutela brevettuale unitaria deve fondarsi sui meccanismi esistenti per la concessione dei brevetti in Europa senza la revisione della convenzione sul brevetto europeo.

3. VALUTAZIONE D’IMPATTO

La presente proposta è accompagnata da una valutazione d’impatto che individua i principali problemi che caratterizzano l’attuale sistema brevettuale europeo: i) costi elevati relativi alla traduzione e pubblicazione dei brevetti europei, ii) differenze di mantenimento dei brevetti negli Stati membri (tasse di rinnovo annuali devono essere pagate ogni anno in ciascun paese dove il brevetto è convalidato); iii) formalità amministrative complesse per la registrazione di trasferimenti, licenze e altri diritti relativi ai brevetti. Di conseguenza, l’accesso alla tutela brevettuale generale in Europa è talmente costoso e complesso che risulta precluso a molti inventori e molte società.

La valutazione d’impatto analizza gli impatti delle seguenti opzioni:

opzione 1 (scenario di riferimento) - la Commissione non intraprende azioni,

opzione 2 - la Commissione continua a lavorare con le altre istituzioni verso un brevetto dell’UE per 27 Stati membri,

opzione 3 - la Commissione presenta proposte di regolamenti per l’attuazione di una cooperazione rafforzata:

sotto-opzione 3.1 - la Commissione propone un regime di traduzione applicabile al settore della tutela brevettuale unitaria che corrisponde alla sua proposta del 30 giugno 2010, o

sotto-opzione 3.2 - la Commissione propone un regime di traduzione applicabile al settore della tutela brevettuale unitaria sulla base della sua proposta del 30 giugno 2010 e che integra gli elementi di una proposta di compromesso discussa dal Consiglio.

L’analisi svolta nella valutazione d’impatto ha dimostrato che l’opzione 3 insieme alla sotto-opzione 3.2 è l’opzione privilegiata.

Questi problemi possono essere risolti solamente al livello dell’UE, poiché senza uno strumento giuridico dell’UE gli Stati membri non sarebbero in grado di conferire ai brevetti effetti giuridici uniformi in diversi Stati membri.

4. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La decisione 2011/167/UE del Consiglio autorizzava gli Stati membri elencati nel suo articolo 1 a instaurare una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione della tutela brevettuale unitaria.

L’articolo 118, paragrafo 2, del TFUE stabilisce una base giuridica specifica per il regime linguistico dei titoli europei di proprietà intellettuale, che garantisce una protezione uniforme nell’Unione mediante regolamenti adottati secondo una procedura legislativa speciale con cui il Consiglio delibera all’unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

5. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell’UE.

6. DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA

Articolo 1 – Oggetto

Definisce l’oggetto del regolamento.

Articolo 2 – Definizioni

Reca le definizioni dei termini principali usati nel regolamento.

Articolo 3 – Regime di traduzione per il brevetto europeo con effetto unitario

Stabilisce che se il fascicolo di un brevetto europeo con effetto unitario è stato pubblicato conformemente all’articolo 14, paragrafo 6, della CBE, non sono necessarie ulteriori traduzioni. L’articolo 14, paragrafo 6, della CBE stabilisce che i fascicoli di brevetto europeo sono pubblicati nella lingua del procedimento e contengono una traduzione delle rivendicazioni nelle altre due lingue ufficiali dell’UEB. Ulteriori traduzioni sono richieste solamente in caso di controversia, conformemente all’articolo 4 e durante un periodo di transizione di cui all’articolo 6. La richiesta di effetto unitario deve essere presentata nella lingua del procedimento.

Articolo 4 – Traduzione in caso di controversia

In caso di controversia riguardante un brevetto europeo con effetto unitario, il titolare del brevetto fornisce una traduzione integrale del brevetto in una lingua ufficiale dello Stato membro partecipante in cui ha avuto luogo la presunta contraffazione o nel quale è domiciliato il presunto contraffattore. Il titolare del brevetto dovrà inoltre fornire, su richiesta del tribunale competente nei territori degli Stati membri partecipanti per le controversie riguardanti il brevetto europeo con effetto unitario, una traduzione integrale del brevetto nella lingua in cui si svolge il procedimento dinanzi al tribunale. Le spese di traduzione sono a carico del titolare del brevetto. In caso di controversia concernente una domanda di risarcimento, il tribunale competente prenderà in considerazione il fatto che, prima che fosse disponibile una traduzione nella sua lingua, il presunto contraffattore può aver agito in buona fede, senza sapere o senza aver avuto motivi ragionevoli per ritenere che stava violando il brevetto.

Articolo 5 – Gestione di un regime di compensazione

Gli Stati membri partecipanti affidano all’UEB la gestione di un regime di compensazione per i richiedenti che depositano una domanda di brevetto in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea che non sia una lingua ufficiale dell’UEB, conformemente all’articolo 12 del regolamento xx/xx [disposizioni di diritto sostanziale].

Articolo 6 – Misure transitorie

Sono definite le misure transitorie da applicare fino a quando non sia disponibile un sistema di traduzioni automatiche di alta qualità in tutte le lingue ufficiali dell’UE.

Pertanto, durante un periodo di transizione, la richiesta di effetto unitario di cui all’articolo 12 del regolamento xx/xx relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria sarà accompagnata da quanto segue: i) una traduzione integrale del fascicolo del brevetto in questione in lingua inglese se la lingua del procedimento dinanzi all’UEB in conformità dell’articolo 14, paragrafo 3, della CBE è il francese o il tedesco; o ii) una traduzione integrale del fascicolo del brevetto in questione in una delle lingue ufficiali degli Stati membri partecipanti che sia una lingua ufficiale dell’UE se la lingua del procedimento dinanzi all’UEB è l’inglese.

Le traduzioni richieste durante il periodo di transizione saranno pubblicate dall’UEB prima possibile a partire dalla data alla quale è depositata la richiesta di effetto unitario di cui all’articolo 12 del regolamento xx/xx [disposizioni di diritto sostanziale]. Si precisa inoltre che i testi di tali traduzioni non hanno alcun effetto giuridico vincolante bensì sono forniti esclusivamente a fini informativi.

Il periodo di transizione termina non appena saranno disponibili traduzioni automatiche di alta qualità in tutte le lingue ufficiali dell’UE. La qualità delle traduzioni automatiche sarà valutata con regolarità e obiettività da un comitato di esperti indipendenti costituito dagli Stati membri partecipanti nel quadro dell’Organizzazione europea dei brevetti, di cui all’articolo 12 del regolamento xx/xx [disposizioni di diritto sostanziale], e composto di rappresentanti dell’UEB e degli utenti del sistema brevettuale europeo. Questo gruppo di esperti presenterà una valutazione obiettiva della disponibilità di traduzioni automatiche di alta qualità ogni due anni a partire dal sesto anno dall’entrata in vigore del presente regolamento. Su tale base, la Commissione presenterà una relazione al Consiglio e, se del caso, proporrà di porre fine al periodo di transizione.

Si ritiene che il sistema di traduzione automatica in tutte le lingue ufficiali dell’UE sarà disponibile al massimo entro 12 anni. Pertanto, se il Consiglio non pone fine al periodo di transizione su proposta della Commissione, tale periodo scadrà automaticamente 12 anni dopo l’applicazione del presente regolamento.

Articolo 7 – Entrata in vigore

Dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, dato che le disposizioni di diritto sostanziale relative al brevetto europeo con effetto unitario sono contenute nel regolamento xx/xx relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria e sono integrate dal regime di traduzione disciplinato dal presente regolamento, i due strumenti normativi devono applicarsi contemporaneamente. Pertanto, la data di applicazione del presente regolamento sarà una data specifica che coinciderà con la data di applicazione del regolamento xx/xx [disposizioni di diritto sostanziale].

2011/0094 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria in relazione al regime di traduzione applicabile

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 118, paragrafo 2,

vista la decisione 2011/167/UE del Consiglio del 10 marzo 2011 che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria [25],

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo [26],

deliberando secondo la procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente alla decisione 2011/167/UE del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria, Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Francia, Irlanda, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito (in prosieguo “Stati membri partecipanti”) sono stati autorizzati a instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria.

(2) A titolo del regolamento xx/xx del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria [27], a taluni brevetti europei rilasciati dall’Ufficio europeo dei brevetti secondo le norme e le procedure della Convenzione sulla concessione di brevetti europei del 5 ottobre 1973, come modificata (in appresso “convenzione sul brevetto europeo”), può essere conferito un effetto unitario nei territori degli Stati membri partecipanti su richiesta del titolare del brevetto.

(3) È opportuno che il regime di traduzione applicabile ai brevetti europei con effetto unitario nei territori degli Stati membri partecipanti (in appresso “brevetto europeo con effetto unitario”) sia istituito mediante un regolamento distinto conformemente all’articolo 118, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (in appresso “TFUE”).

(4) Conformemente alla decisione 2011/167/UE del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria, è indispensabile che il regime di traduzione per i brevetti europei con effetto unitario sia semplice ed efficiente in termini di costi e corrisponda a quello previsto nella proposta di regolamento del Consiglio sul regime di traduzione del brevetto dell’Unione europea [28], presentata dalla Commissione il 30 giugno 2010, unitamente agli elementi di compromesso proposti dalla presidenza nel novembre 2010 che hanno riscosso un ampio sostegno in seno al Consiglio [29].

(5) Un regime di traduzione applicabile ai brevetti europei con effetto unitario che sia efficiente in termini di costi, semplice e giuridicamente sicuro incentiverà l’innovazione e, in particolare, favorirà le piccole e medie imprese. Tale regime di traduzione renderà l’accesso al brevetto europeo con effetto unitario e al sistema brevettuale in generale più semplice, meno costoso e meno rischioso.

(6) Dal momento che l’Ufficio europeo dei brevetti è responsabile della concessione di brevetti europei, è opportuno che il regime di traduzione per il brevetto europeo con effetto unitario si basi sulla procedura esistente presso l’Ufficio europeo dei brevetti. È necessario che tale regime miri a conseguire il necessario equilibrio tra gli interessi degli operatori economici e il pubblico interesse in termini di costo del procedimento e di disponibilità delle informazioni tecniche.

(7) Fatte salve le misure transitorie, se il fascicolo di un brevetto europeo con effetto unitario è stato pubblicato conformemente all’articolo 14, paragrafo 6, della convenzione sul brevetto europeo, non sono necessarie ulteriori traduzioni. L’articolo 14, paragrafo 6, della convenzione sul brevetto europeo stabilisce che i fascicoli di brevetto europeo sono pubblicati nella lingua del procedimento presso l'Ufficio europeo dei brevetti e contengono una traduzione delle rivendicazioni nelle altre due lingue ufficiali di tale Ufficio.

(8) In caso di controversia riguardante un brevetto europeo con effetto unitario, è un requisito legittimo che il titolare del brevetto fornisca una traduzione integrale del brevetto in una lingua ufficiale dello Stato membro partecipante in cui ha avuto luogo la presunta contraffazione o nel quale è domiciliato il presunto contraffattore. Il titolare del brevetto dovrà inoltre fornire, su richiesta del tribunale competente nel territorio degli Stati membri partecipanti per le controversie riguardanti il brevetto europeo con effetto unitario, una traduzione integrale del brevetto nella lingua in cui si svolge il procedimento dinanzi al tribunale. Tali traduzioni non dovranno essere svolte con mezzi automatici e le spese saranno a carico del titolare del brevetto. In caso di controversia concernente una domanda di risarcimento, il tribunale competente prenderà in considerazione il fatto che, prima che fosse disponibile una traduzione nella sua lingua, il presunto contraffattore può aver agito in buona fede, senza sapere o senza aver avuto motivi ragionevoli per ritenere che stava violando il brevetto. Il tribunale competente dovrà valutare le circostanze del singolo caso e, inter alia, considerare se il presunto contraffattore sia una piccola e media impresa che opera solamente a livello locale, la lingua del procedimento dinanzi all’Ufficio europeo dei brevetti e, durante il periodo di transizione, la traduzione trasmessa unitamente alla richiesta di effetto unitario.

(9) Per agevolare l’accesso ai brevetti europei con effetto unitario, in particolare per le piccole e medie imprese, i richiedenti che non hanno una lingua in comune con una delle lingue ufficiali dell’Ufficio europeo dei brevetti potranno presentare la loro domanda di brevetto presso l’Ufficio europeo dei brevetti in qualsiasi altra lingua ufficiale dell’Unione europea. A titolo complementare, per i richiedenti che ottengano un brevetto europeo con effetto unitario e che abbiano la residenza o la sede principale della propria attività in uno Stato membro dell’Unione la cui lingua ufficiale non è una delle lingue ufficiali dell’Ufficio europeo dei brevetti, un sistema di rimborso supplementare delle spese di traduzione dalla lingua di detto Stato membro verso la lingua del procedimento dinanzi all’Ufficio europeo dei brevetti, oltre a quanto già attualmente previsto presso l’Ufficio europeo dei brevetti, dovrà essere gestito dall’Ufficio europeo dei brevetti conformemente all’articolo 12 del regolamento xx/xx [disposizioni di diritto sostanziale].

(10) Al fine di promuovere la disponibilità di informazioni sui brevetti e la divulgazione delle conoscenze tecnologiche, occorre predisporre prima possibile un sistema di traduzione automatica dei fascicoli e delle domande di brevetto in tutte le lingue ufficiali dell’Unione. L'Ufficio europeo dei brevetti è impegnato nello sviluppo di traduzioni automatiche, che sono uno strumento molto importante per migliorare l’accesso alle informazioni sui brevetti e divulgare ampiamente le conoscenze tecnologiche. La disponibilità tempestiva di traduzioni automatiche di alta qualità dei fascicoli e delle domande dei brevetti europei in tutte le lingue ufficiali del’Unione favorirà tutti gli utenti del sistema brevettuale europeo. La traduzione automatica è un aspetto fondamentale della politica dell'Unione europea. Le traduzioni automatiche devono servire unicamente a scopo informativo e non devono avere efficacia giuridica.

(11) Durante un periodo di transizione, prima che sia disponibile un sistema di traduzioni automatiche di alta qualità in tutte le lingue ufficiali dell’UE, la richiesta di effetto unitario di cui all’articolo 12 del regolamento xx/xx [disposizioni di diritto sostanziale] dovrà essere accompagnata da una traduzione integrale del fascicolo del brevetto in lingua inglese se la lingua del procedimento dinanzi all’Ufficio europeo dei brevetti è il francese o il tedesco, o in una delle lingue ufficiali degli Stati membri partecipanti che sia una lingua ufficiale dell’Unione se la lingua del procedimento dinanzi all’Ufficio europeo dei brevetti è l’inglese. Questo regime garantirebbe che durante il periodo di transizione tutti i brevetti europei con effetto unitario siano disponibili in inglese, la lingua usuale nel campo della ricerca tecnologica e delle pubblicazioni internazionali. Inoltre, garantirebbe che, per i brevetti europei con effetto unitario, siano pubblicate traduzioni in altre lingue ufficiali degli Stati membri partecipanti. Le traduzioni non dovranno essere svolte con mezzi automatici e la loro elevata qualità dovrebbe contribuire alla formazione dei motori di traduzione da parte dell’Ufficio europeo dei brevetti. Esse migliorerebbero inoltre la divulgazione delle informazioni sui brevetti. Il periodo di transizione termina non appena saranno disponibili traduzioni automatiche di alta qualità in tutte le lingue ufficiali dell’Unione, fatta salva una valutazione obiettiva della qualità. La qualità delle traduzioni automatiche dovrà essere valutata con regolarità e obiettività da un comitato di esperti indipendenti costituito dagli Stati membri partecipanti nel quadro dell’Organizzazione europea dei brevetti e composto di rappresentanti dell’Ufficio europeo dei brevetti e degli utenti del sistema brevettuale europeo. Alla luce dello sviluppo tecnologico, il periodo massimo per lo sviluppo di traduzioni automatiche di alta qualità non dovrebbe superare i 12 anni. Di conseguenza, il periodo di transizione dovrebbe scadere 12 anni dopo la data di applicazione del presente regolamento, a meno che non sia stato deciso di concludere tale periodo anticipatamente.

(12) Dato che le disposizioni di diritto sostanziale relative al brevetto europeo con effetto unitario sono contenute nel regolamento xx/xx relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria e sono integrate dal regime di traduzione previsto dal presente regolamento, quest’ultimo deve applicarsi alla stessa data di applicazione del regolamento xx/xx [disposizioni di diritto sostanziale] [data da stabilirsi].

(13) Il presente regolamento non pregiudica le norme che disciplinano il regime linguistico delle istituzioni europee di cui all’articolo 342 del TFUE e del regolamento 1/1958 del Consiglio che stabilisce il regime linguistico della Comunità Economica Europea [30]. Il presente regolamento si basa sul regime linguistico dell’Ufficio europeo dei brevetti e non intende creare un regime linguistico specifico per l’Unione né creare un precedente per un regime linguistico limitato in qualsiasi strumento giuridico futuro dell’Unione.

(14) Conformemente al principio di sussidiarietà enunciato all’articolo 5 del trattato sull’Unione europea, l’obiettivo dell’azione prevista, segnatamente la creazione di un regime di traduzione uniforme e semplificato per i brevetti europei con effetto unitario, può essere realizzato solo a livello europeo. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento attua la cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria autorizzata dalla decisione 2011/167/UE del Consiglio in relazione al regime di traduzione applicabile.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

(a) “brevetto europeo con effetto unitario”, un brevetto europeo che gode dell’effetto unitario nei territori degli Stati membri partecipanti in virtù del regolamento xx/xx [disposizioni di diritto sostanziale];

(b) “fascicolo del brevetto europeo”, un fascicolo del brevetto europeo secondo la definizione contenuta nella norma 73 del regolamento di applicazione della convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, come modificata;

(c) “lingua del procedimento”, la lingua del procedimento dinanzi all’Ufficio europeo dei brevetti, secondo la definizione contenuta nell’articolo 14, paragrafo 3, della convenzione sul brevetto europeo.

Articolo 3

Regime di traduzione per il brevetto europeo con effetto unitario

1. Fatti salvi gli articoli 4 e 6 del presente regolamento, se il fascicolo di un brevetto europeo con effetto unitario è stato pubblicato conformemente all’articolo 14, paragrafo 6, della convenzione sul brevetto europeo, non sono necessarie ulteriori traduzioni.

2. La richiesta di effetto unitario di cui all'articolo 12 del regolamento xx/xx [disposizioni di diritto sostanziale] è presentata nella lingua del procedimento.

Articolo 4

Traduzione in caso di controversia

1. In caso di controversia riguardante un brevetto europeo con effetto unitario, il titolare del brevetto fornisce, su richiesta e secondo la scelta del presunto contraffattore, una traduzione integrale del brevetto in una lingua ufficiale dello Stato membro partecipante in cui ha avuto luogo la presunta contraffazione o nel quale è domiciliato il presunto contraffattore.

2. In caso di controversia riguardante un brevetto europeo con effetto unitario, il titolare del brevetto fornisce nel corso del procedimento legale, su richiesta di un tribunale competente nei territori degli Stati membri partecipanti per le controversie riguardanti i brevetti europei con effetto unitario, una traduzione integrale del brevetto nella lingua in cui si svolge il procedimento dinanzi al tribunale.

3. Il costo delle traduzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 è a carico del titolare del brevetto.

4. In caso di controversia concernente una domanda di risarcimento, il tribunale competente prende in considerazione il fatto che il presunto contraffattore può aver agito senza sapere o senza avere motivi ragionevoli di sapere che stava violando il brevetto, prima di poter disporre della traduzione di cui al paragrafo 1.

Articolo 5

Gestione di un regime di compensazione

Dato che le domande di brevetto europeo possono essere presentate in qualsiasi lingua a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, della convenzione sul brevetto europeo, conformemente all’articolo 12 del regolamento xx/xx [disposizioni di diritto sostanziale], gli Stati membri partecipanti assegnano all’Ufficio europeo dei brevetti, ai sensi dell’articolo 143 della convenzione sul brevetto europeo, il compito di gestire un regime di compensazione per il rimborso di tutti i costi di traduzione entro un massimale, alimentati dalle tasse di cui all'articolo 13 di tale regolamento, per i richiedenti che depositano le domande di brevetto presso l’Ufficio europeo dei brevetti in una delle lingue ufficiali dell’Unione che non sia una lingua ufficiale dell’Ufficio europeo dei brevetti

Articolo 6

Misure transitorie

1. Durante un periodo di transizione, a partire dalla data di applicazione del presente regolamento, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento, la richiesta di effetto unitario di cui all’articolo 12 del regolamento xx/xx [disposizioni di diritto sostanziale] è presentata unitamente a quanto segue:

(a) se la lingua del procedimento è il francese o il tedesco, una traduzione integrale del fascicolo del brevetto europeo in inglese; o

(b) se la lingua del procedimento è l’inglese, una traduzione integrale del fascicolo del brevetto europeo in una lingua ufficiale degli Stati membri partecipanti che sia una lingua ufficiale dell’Unione.

2. Conformemente all’articolo 12 del regolamento xx/xx [disposizioni di diritto sostanziale], gli Stati membri partecipanti assegnano all’Ufficio europeo dei brevetti, ai sensi dell’articolo 143 della convenzione sul brevetto europeo, il compito di pubblicare le traduzioni di cui al paragrafo 1 prima possibile dopo la data alla quale è stata depositata la richiesta di effetto unitario di cui all’articolo 12 del regolamento xx/xx [disposizioni di diritto sostanziale]. Il testo di tali traduzioni è privo di valore giuridico e serve esclusivamente a fini informativi.

3. Ogni due anni a decorrere dal sesto anno calcolato dalla data di applicazione del presente regolamento, un comitato di esperti indipendenti svolge una valutazione obiettiva della disponibilità di traduzioni automatiche di alta qualità delle domande e dei fascicoli di brevetti in tutte le lingue ufficiali dell’Unione, nel quadro del sistema sviluppato dall’Ufficio europeo dei brevetti. Il comitato di esperti è istituito dagli Stati membri partecipanti nel quadro dell’Organizzazione europea dei brevetti ed è composto da rappresentanti dell’Ufficio europeo dei brevetti e delle organizzazioni non governative che rappresentano gli utenti del sistema brevettuale europeo invitate dal consiglio d’amministrazione dell’Organizzazione europea dei brevetti in qualità di osservatori, in conformità dell’articolo 30, paragrafo 3, della convenzione sul brevetto europeo.

4. Sulla base della valutazione di cui al paragrafo 3, ogni due anni la Commissione presenta una relazione al Consiglio e, se del caso, formula proposte per porre fine al periodo di transizione.

5. Se non vi si pone fine sulla base di una proposta della Commissione, il periodo di transizione scade 12 anni dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 7

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2. Esso si applica a decorrere dal [una data specifica sarà stabilita e coinciderà con la data di applicazione del regolamento xx/xx relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri partecipanti conformemente ai trattati.

Fatto a

Per il Consiglio

Il presidente

[1] http://www.epo.org

[2] Per ridurre i costi causati dagli obblighi di convalida, nel 2000 gli Stati contraenti della convenzione sul brevetto europeo hanno adottato il cosiddetto “accordo di Londra” (accordo sull’applicazione dell’articolo 65 della convenzione sul brevetto europeo, GU UEB 2001, 550) attualmente in vigore in undici Stati membri dell’UE che prevede un regime di traduzione semplificato.

[3] COM(2010) 2020.

[4] COM(2010) 608 definitivo/2.

[5] COM(2000) 412.

[6] Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo al brevetto comunitario (COM(2000) 412 - C5-0461/2000 - 2000/0177(CNS), (GU C 127E del 29.5.2003, pagg. 519–526).

[7] Documento del Consiglio 7159/03.

[8] COM(2007) 165.

[9] Documento del Consiglio 17229/09.

[10] Documento del Consiglio 16113/09 Add 1. La terminologia è stata modificata (da brevetto “comunitario” a brevetto “dell’Unione europea”) a seguito dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona.

[11] COM(2010) 350.

[12] SEC(2010) 796.

[13] Comunicato stampa, riunione straordinaria del Consiglio “Competitività (mercato interno, industria, ricerca e spazio)”, 16041/10 del 10.11.2010.

[14] Cfr. il comunicato stampa 17668/10.

[15] COM(2010) 790.

[16] Decisione 2011/167/UE del Consiglio del 10 marzo 2011 che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria (GU L 76 del 22.3.2011, pag. 53).

[17] Il documento di consultazione, le risposte degli interlocutori e una relazione sui risultati preliminari della consultazione sono disponibili all’indirizzo http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/consultation_en.htm.

[18] COM(2008) 394.

[19] http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/

[20] UEAPME Expectations on the Proposal for a European Small Business Act, disponibile su www.ueapme.com. Risposta alla consultazione sullo “Small Business Act” per l’Europa, disponibile su http://www.eurochambres.eu

[21] I pareri sui principali temi del dibattito sulla riforma brevettuale in Europa sono disponibili su http://www.businesseurope.eu

[22] La posizione sui recenti sviluppi politici relativi al brevetto comunitario è disponibile su http://www.ueapme.com

[23] La posizione sul sistema brevettuale europeo è disponibile su http://www.eurochambres.eu

[24] Posizioni di BDI (Bundesverband der Deutschen Industrie), DIHK (Deutscher Industrie- und Handelskammertag), CBI (Confederation of British Industries), CCIP (Chambre de commerce et d’industrie de Paris), CGPME (Confédération générale des petites et moyennes entreprises), Unioncamere, DigitalEurope, Orgalime, ACT (Association for Competitive Technology), Cefic e altri.

[25] GU L 76 del 22.3.2011, pag. 53.

[26] GU C [...] del [...], pag.

[27] GU C [...] del [...], pag.

[28] COM(2010) 350.

[29] Documenti del Consiglio 15385/10 e 15385/10 ADD 1.

[30] Regolamento 1/1958 del Consiglio che stabilisce il regime linguistico della Comunità Economica Europea (GU 17 del 6.10.1958, pagg. 385 – 386).

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