Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Gestione delle frontiere dell'UE: le prossime fasi

Legal status of the document This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Gestione delle frontiere dell'UE: le prossime fasi

Nell'ambito della strategia europea di gestione integrata delle frontiere la Commissione avanza l'idea di nuovi strumenti: dei provvedimenti a favore dei cittadini di paesi terzi in buona fede, un sistema di registrazione d'ingresso/uscita dal territorio dell'Unione europea, la predisposizione di porte automatiche alle frontiere per una verifica automatica dei viaggiatori in base ai dati biometrici, e un sistema elettronico d'autorizzazione di viaggio, prima della partenza per uno Stato membro, per le persone esentate dal visto.

ATTO

Comunicazione della Commissione, del 13 febbraio 2008, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: "Preparare le prossime fasi della gestione delle frontiere nell'Unione europea" [COM(2008) 69 definitivo – Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale].

SINTESI

La Commissione riflette su una nuova generazione di strumenti per la gestione delle frontiere, applicabili agli Stati membri che partecipano alla cooperazione Schengen e ai paesi terzi associati a tale cooperazione.

Difficoltà constatate nel quadro attuale della gestione integrata delle frontiere *

La Commissione solleva una serie di problemi:

  • È vero che i dati contenuti nel documento di viaggio sono comunicati in virtù di una direttiva del 29 aprile 2004 concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate su richiesta dei servizi di controllo delle frontiere dello Stato membro di destinazione: ciò non permette tuttavia di impedire all'interessato di arrivare al valico di frontiera di tale Stato;
  • l’approccio consolare dell'Unione europea (UE) in materia di visti è binario: o tutti i cittadini di un paese terzo sono soggetti all'obbligo del visto o non lo è nessuno. I cittadini che sono esenti dall'obbligo del visto non sono oggetto di controlli prima dell'arrivo nello Stato membro di destinazione;
  • tranne che per i cittadini di paesi terzi rientranti nel campo d'applicazione del regolamento sul traffico frontaliero locale, il diritto europeo non consente controlli semplificati per i viaggiatori che si recano spesso nello spazio Schengen, in particolare per quelli titolari di visti per ingressi multipli;
  • poiché le date di ingresso e di uscita dalle frontiere esterne da parte dei cittadini dei paesi terzi non vengono registrate, non è possibile individuare in maniera sistematica coloro che superano la durata di soggiorno autorizzata;
  • i servizi di controllo alle frontiere non possono neanche determinare caso per caso la durata del soggiorno, in particolare a causa di difficoltà pratiche, come i timbri illeggibili apposti sui documenti di viaggio. Inoltre, i servizi di diversi Stati membri non hanno la possibilità di scambiare i dati eventualmente raccolti.

Nel quadro dell'elaborazione di una nuova strategia di gestione integrata delle frontiere, la Commissione propone di avviare una riflessione articolata intorno a 4 assi.

Un regime specifico a favore dei viaggiatori in buona fede

I cittadini di paesi terzi a basso rischio ("viaggiatori in buona fede") potrebbero ottenere lo status di "viaggiatore registrato". Questo status, che permetterebbe loro di sottoporsi a controlli semplificati all'arrivo nello Stato membro di destinazione, sarebbe ottenuto su base volontaria e in seguito a una procedura d'esame effettuata nei consolati o nei futuri centri comuni per la presentazione delle domande di visto, e verrebbe concesso in base a criteri di controllo comuni a tutti gli Stati membri (rispetto della durata del soggiorno autorizzato nell'UE, prova del possesso di mezzi di sussistenza sufficienti e possesso di un passaporto biometrico).

Porte automatiche

I viaggiatori in buona fede e i cittadini dell'UE in possesso di un passaporto elettronico potrebbero essere oggetto di una verifica automatica all'arrivo grazie a un meccanismo di confronto fra i dati biometrici del viaggiatore, da un lato, e quelli inseriti nei documenti di viaggio o in una banca dati dall'altro.

Per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi, i dati biometrici utilizzati sarebbero identici a quelli richiesti ai titolari di visto (foto del volto e impronte digitali).

Per avere facilitazioni nei controlli all'ingresso, i cittadini dell'UE potrebbero, in attesa di una generalizzazione dei passaporti biometrici, beneficiare di dispositivi nazionali. La Commissione precisa a tale riguardo che, sempre in questa attesa, spetterebbe agli Stati membri predisporre tali sistemi. Per renderli interoperabili, gli Stati membri potrebbero beneficiare di un aiuto finanziario attraverso il Fondo per le frontiere esterne.

Un sistema di registrazione ingressi/uscite

Un sistema registrerebbe automaticamente la data e il luogo d'ingresso e di uscita dei cittadini di paesi terzi ammessi per un soggiorno di breve durata, con o senza obbligo di visto. Questo sistema funzionerebbe sulla stessa piattaforma tecnica del Sistema d'informazione Schengen e del Sistema d'informazione visti (VIS). Oltre ai soggiorni fuori termine, fornirebbe dati e cifre sui flussi migratori. Sarebbe introdotto al momento del varo del VIS per funzionare a partire dai dati raccolti da quest'ultimo sistema. I cittadini di paesi terzi non soggetti all'obbligo del visto dovrebbero far registrare i loro dati biometrici al loro primo ingresso in uno Stato membro.

Un sistema elettronico di autorizzazione di viaggio (ETA)

Il sistema permetterebbe di verificare se un cittadino di un paese terzo senza obbligo del visto rispetta le condizioni d'ingresso, e questo prima del viaggio a destinazione di uno Stato membro. Sarebbe alimentato con i dati contenuti nelle domande presentate elettronicamente. Questi dati permetterebbero l'identificazione del viaggiatore e riguarderebbero gli elementi relativi al passaporto e al viaggio. La Commissione indica che ha intenzione di lanciare uno studio di fattibilità di un tale sistema nel 2008 e che ne renderà conto al Parlamento europeo e al Consiglio nel 2009.

Contesto

La comunicazione in oggetto si inserisce sulla scia del Piano di gestione delle frontiere esterne degli Stati membri dell'UE, approvato dal Consiglio il 13 giugno 2002, a sua volta basato su una comunicazione della Commissione del 7 maggio 2002. Mira all'impiego di nuovi strumenti per l'elaborazione di una strategia di gestione integrata delle frontiere.

Termini chiave dell'atto

  • Gestione integrata delle frontiere: comporta l'uso combinato di meccanismi di controllo e di strumenti basati sul flusso di persone verso e nell'UE, e comprende le misure adottate dai consolati degli Stati membri nei paesi terzi, le misure prese in collaborazione con i paesi terzi confinanti, quelle alla frontiera stessa e quelle decise all'interno dello spazio Schengen.

Ultima modifica: 18.03.2008

Top