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Accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti sul trasferimento dei dati di messaggistica finanziaria

Accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti sul trasferimento dei dati di messaggistica finanziaria

 

SINTESI DI:

Accordo UE-USA sul trattamento e il trasferimento dei dati di messaggistica finanziaria dall’UE agli Stati Uniti ai fini dell’attuazione del programma di monitoraggio delle transazioni finanziarie dei terroristi

Decisione 2010/412/UE che conclude l’accordo UE-USA sul trattamento e il trasferimento dei dati di messaggistica finanziaria dall’UE agli Stati Uniti ai fini del programma di monitoraggio delle transazioni finanziarie dei terroristi

QUALI SONO GLI SCOPI DELL’ACCORDO E DELLA DECISIONE?

Con il fine di prevenire, indagare, individuare o perseguire il terrorismo o il finanziamento del terrorismo, l’accordo tra l’UE e gli Stati Uniti concerne il trasferimento di:

  • messaggi di pagamento finanziario che si riferiscono a trasferimenti finanziari e dati relativi da fornitori designati* nell’UE al Dipartimento del Tesoro statunitense;
  • informazioni attinenti dal programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti (TFTP) alle autorità di contrasto, alle autorità di sicurezza pubblica o antiterrorismo dei Paesi UE, o ad Europol o Eurojust.

La decisione rende concluso l’accordo per conto dell’UE.

PUNTI CHIAVE

  • Per ottenere i dati necessari dall’UE, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti inoltra una richiesta, e invia eventuali documenti supplementari a un gestore designato negli Stati Uniti. Allo stesso tempo, invia una copia di tali documenti ad Europol, che verifica la conformità della richiesta ai requisiti dell’accordo, fornendo notifica anche al gestore designato. Una volta che la sua conformità è confermata, la richiesta avrà un effetto legale vincolante e il gestore designato è tenuto a trasferire i dati richiesti al Dipartimento del Tesoro statunitense.
  • Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti deve garantire che determinate misure di protezione, in particolare in materia di protezione dei dati personali, siano applicate quando i dati forniti vengono elaborati. I dati possono essere trattati esclusivamente a fini di prevenzione, indagine, accertamento o azione penale nei confronti del terrorismo e del suo finanziamento. Le informazioni devono essere assicurate da accesso non autorizzato, dalla divulgazione e dalla perdita, così come da ogni forma di trattamento non autorizzato. Una ricerca dei dati forniti può essere effettuata solo se esistono informazioni o prove preesistenti che indicano che l’oggetto della ricerca potrebbe essere collegato al terrorismo o al suo finanziamento. Tutte le ricerche e le relative motivazioni devono essere registrate.
  • Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti si fa carico di eliminare i dati non estratti
    • non più necessari per lottare contro il terrorismo, in base ad una valutazione almeno annuale;
    • trasmessi senza essere stati richiesti;
    • entro il 20 luglio 2012 se pervenuta prima del 20 luglio 2007;
    • entro e non oltre 5 anni dal ricevimento, se ricevuta dopo il 20 luglio 2007.
  • I dati estratti possono essere conservati solo per il tempo strettamente necessario a soddisfare lo scopo per cui sono stati richiesti. L’accordo definisce anche le salvaguardie per limitare i trasferimenti successivi di dati estratti.
  • Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti deve rendere disponibili alle autorità competenti dei Paesi dell’UE e, se del caso, ad Europol ed Eurojust le informazioni dal TFTP che possono contribuire alle azioni dell’UE contro il terrorismo. Allo stesso modo, è necessario restituire qualunque informazione supplementare che si ritenga sia necessaria alla lotta degli Stati Uniti contro il terrorismo. Per facilitare gli scambi di informazioni, un funzionario designato di Europol può essere inviato presso il Dipartimento del Tesoro statunitense.
  • Un’autorità nazionale competente dell’UE, Europol o Eurojust può chiedere al Dipartimento del Tesoro statunitense di cercare dati acquisiti tramite il TFTP e trasferire informazioni pertinenti qualora vi sia ragione di ritenere che una persona o un’entità sia collegata al terrorismo o al suo finanziamento, ai sensi della Direttiva (UE) 2017/541 sulla lotta al terrorismo e la Direttiva (UE) 2015/849 sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario per il riciclaggio di denaro.
  • Durante la durata dell’accordo, la Commissione europea esaminerà le opzioni disponibili per istituire un sistema UE equivalente a quello del TFTP statunitense. Una volta stabilito un sistema europeo, sarà necessario prendere nuovamente in esame ed eventualmente modificare il presente accordo e garantire che i sistemi siano complementari.
  • I supervisori indipendenti controllano il rispetto delle limitazioni e delle garanzie relative all’accordo. Essi hanno l’autorità di esaminare, richiedere e bloccare le ricerche dei dati forniti, nonché di richiedere ulteriori giustificazioni sulla connessione al terrorismo. Uno di tali supervisori è nominato dalla Commissione.
  • Tramite l’autorità nazionale per la protezione dei dati, una persona interessata ha il diritto di richiedere la conferma che i propri dati personali sono stati trattati in conformità ai diritti di protezione dei dati, ai sensi della Direttiva (UE) 2016/680 sulla protezione dei dati personali utilizzati dalla polizia e dalle autorità giudiziarie. La divulgazione di queste informazioni può essere rifiutata o limitata se necessario per la lotta contro il terrorismo o per la protezione della sicurezza pubblica o nazionale. In tali casi, verrà fornita una spiegazione scritta alla persona interessata, congiuntamente ad informazioni sulla possibilità di chiedere un risarcimento amministrativo e giudiziario agli Stati Uniti. La persona interessata ha anche il diritto di chiedere la rettifica, la cancellazione o il blocco dei dati personali imprecisi o trattati in modo errato. Al fine di preservare l’accuratezza delle informazioni ricevute o trasmesse ai sensi del presente accordo, i dati possono essere integrati, cancellati o corretti da ciascuna delle parti. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti fornisce informazioni sul TFTP su un sito web pubblico, comprese quelle relativa all’eventuale diritto di ricorso.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO L’ACCORDO E LA DECISIONE?

La decisione trova applicazione dal 13 luglio 2010. L’accordo è entrato in vigore il 1° agosto 2010 e avrà validità per un periodo di cinque anni. Successivamente, viene automaticamente esteso per periodi successivi di un anno, a meno che una delle parti non notifichi la propria intenzione di non estenderlo.

CONTESTO GENERALE

Per ulteriori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

Fornitori designati: fornitori di servizi di messaggistica finanziaria internazionale.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall’Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi (GU L 195 del 27.7.2010, pag. 5).

Decisione del Consiglio 2010/412/UE, del 13 luglio 2010, relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall’Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi (GU L 195 del 27.7.2010, pag. 3).

Le successive modifiche alla Decisione 2010/412/UE sono state integrate nel documento originale. La presente versione consolidata ha solo valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

Si veda la versione consolidata.

Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Relazione di revisione congiunta dell’attuazione dell’accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America sul trattamento e sul trasferimento dei dati di messaggistica finanziaria dall’Unione europea agli Stati Uniti, ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi — Documento di supporto — Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — Sulla revisione congiunta dell’attuazione dell’accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America sul trattamento e sul trasferimento dei dati di messaggistica finanziaria dall’Unione europea ai Stati Uniti ai fini del programma di monitoraggio delle transazioni finanziarie dei terroristi (SWD(2017) 17 final).

Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

Consultare la versione consolidata.

Informazioni sulla data di entrata in vigore dell’accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America sul trattamento e sul trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall’Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi (GU L 195 del 27.7.2010, p. 15).

Ultimo aggiornamento: 21.01.2019

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