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Obbligazioni alimentari

Obbligazioni alimentari

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento introduce norme volte all’agevolazione del pagamento dei crediti alimentari transfrontalieri. Tali crediti derivano dall’obbligo di aiutare i membri della propria famiglia e possono comprendere, ad esempio, l’assegno alimentare versato a un minore o ex consorte in seguito al divorzio.

PUNTI CHIAVE

Il regolamento si applica alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di:

  • famiglia;
  • parentela;
  • matrimonio o affinità.

Competenza giurisdizionale

  • La competenza giurisdizionale in questioni relative alle obbligazioni alimentari ricade:
    • sul tribunale del luogo in cui il convenuto o il creditore, risiede abitualmente; o
    • sul tribunale che dispone di competenza giurisdizionale relativa allo stato di una persona (ad esempio un divorzio) o alla responsabilità genitoriale, qualora questi riguardino il credito alimentare, a condizione che tale competenza non si basi unicamente sulla nazionalità di una delle parti.
  • Le parti possono, in presenza di determinate condizioni, accordarsi su un tribunale o tribunali di uno Stato membro dell’Unione europea (Unione) con la competenza giurisdizionale per risolvere la controversia, purché quest’ultima riguardi un’obbligazione alimentare nei confronti di un minoredi età inferiore ai 18 anni.
  • Se il convenuto compare dinanzi al tribunale di uno Stato membro, questo acquisisce la competenza giurisdizionale, eccetto se il convenuto vi si opponga.
  • Se nessuna delle condizioni di cui sopra è soddisfatta, la controversia può, in determinate condizioni, essere presentata dinanzi ai tribunali di uno Stato membro di cui entrambe le parti sono cittadini.
  • Quando nessuna delle condizioni di cui sopra è soddisfatta, la questione può essere presentata dinanzi al tribunale di uno Stato membro che sia sufficientemente coinvolto nella causa, se la procedura non può essere ragionevolmente condotta in un paese con il quale la controversia è strettamente legata.
  • Finché il creditore continua a risiedere nello Stato membro in cui è stata emessa la decisione sulle obbligazioni alimentari, il debitore non può, salvo alcune eccezioni, presentare la procedura per modificare la decisione in un altro Stato membro. Il creditore può tuttavia accettare che la controversia venga risolta da un altro tribunale.
  • Se sono aditi tribunali di diversi Stati membri per una procedura riguardante le stesse parti e avente lo stesso oggetto e lo stesso titolo, la competenza giurisdizionale spetta al primo tribunale adito.
  • A prescindere dal tribunale con competenza giurisdizionale per quanto concerne il merito, le domande di provvedimenti provvisori e cautelari possono essere presentate dinanzi a un qualsiasi tribunale di un qualsiasi Stato membro.

Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni

  • Una decisione sulle obbligazioni alimentari emessa in uno Stato membro deve essere riconosciuta da un altro Stato membro senza alcun procedimento speciale.
  • Tutti gli Stati membri, ad eccezione della Danimarca, sono vincolati dal protocollo dell’Aia del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari.
  • Se la decisione è stata emessa da uno Stato membro vincolato dal protocollo dell’Aia del 2007, non è possibile opporsi al suo riconoscimento. Ciò vale unicamente se lo Stato membro era vincolato dal protocollo dell’Aia all’inizio dei procedimenti.
  • Ove la decisione è stata emessa da uno Stato membro non vincolato dal protocollo dell’Aia del 2007, il riconoscimento può essere respinto in determinati casi e la decisione può essere eseguita solo in un altro Stato membro, a patto di ottenere dallo Stato membro una dichiarazione che ne attesti l’esecutività. Ciò si applica altresì a situazioni in cui i procedimenti originali del tribunale erano stati avviati prima dell’entrata in vigore del regolamento relativo alle obbligazioni alimentari (18 giugno 2011), ma non prima che lo Stato membro fosse vincolato dal regolamento Bruxelles I (regolamento (CE) n. 44/2001).
  • In tutti i casi, il tribunale d’origine può dichiarare una decisione provvisoriamente esecutiva. Quando la decisione deve essere eseguita in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata emessa inizialmente, l’esecuzione è disciplinata dalla legge di tale Stato membro.
  • La decisione emessa in uno Stato membro non può formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro in cui ne sono richiesti il riconoscimento, l’esecutività o l’esecuzione.
  • Il patrocinio a spese dello Stato può essere offerto per le domande relative alle obbligazioni alimentari derivanti da un rapporto di filiazione nei confronti di una persona di età inferiore ai 21 anni, purché tali domande vengano presentate tramite le autorità centrali.

Autorità centrali

  • Ogni Stato membro deve nominare un’autorità centrale incaricata di prestare assistenza alle parti nell’accertamento e nel recupero delle obbligazioni alimentari. In particolare, tali autorità dovranno trasmettere e ricevere le domande previste dal regolamento e adottare tutte le misure appropriate per avviare o agevolare l’avvio delle azioni necessarie.
  • Le autorità centrali sono tenute a cooperare fra loro, a promuovere la cooperazione tra le autorità competenti nazionali e a cercare soluzioni ai problemi derivanti dall’applicazione del presente regolamento. Per farlo, debbono avvalersi della Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita nell’ambito della decisione 2001/470/CE.

Disposizioni finali

Il regolamento sostituisce le norme in materia di obbligazioni alimentari del regolamento (CE) n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Sostituisce inoltre il regolamento (CE) n. 805/2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, tranne che per i titoli esecutivi europei riguardanti obbligazioni alimentari emessi da Stati membri non vincolati dal protocollo dell’Aia del 2007 (si veda la sintesi).

Modifica della legislazione

Il regolamento (CE) n. 4/2009 è stato modificato quattro volte:

  • il regolamento di esecuzione (UE) n. 1142/2011 ha stabilito nuovi allegati (allegati X e XI), stilando un elenco delle autorità amministrative competenti degli Stati membri;
  • il regolamento (UE) n. 517/2013 ha modificato taluni regolamenti e decisioni dell’Unione, tra cui il regolamento (CE) n. 4/2009 alla luce dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione;
  • il regolamento di esecuzione (UE) 2015/228 ha sostituito gli allegati da I a VII per tenere conto:
    • dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione;
    • dei cambi di valuta in Estonia, Lettonia e Lituania;
    • del desiderio del Regno Unito di partecipare all’applicazione del regolamento (CE) n. 4/2009;
    • della necessità di includere riferimenti alla Danimarca negli allegati II e IV in vista del suo desiderio di attuare in parte il regolamento (CE) n. 4/2009;
    • delle modifiche di determinate sezioni degli allegati VI e VII per agevolarne l’applicazione;
  • il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1937 ha sostituito l’allegato X al fine di prendere in considerazione le modifiche alle autorità amministrative notificate alla Commissione europea da Regno Unito e Lettonia.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 18 giugno 2011. Si applica alla Danimarca nonostante il suo esercizio dell’opzione di non partecipazione allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell’Unione.

La Danimarca ha confermato la propria intenzione di attuare il regolamento, nella misura in cui il regolamento modifica il regolamento (CE) n. 44/2001, mediante una dichiarazione basata su un accordo parallelo concluso con la Comunità europea.

Nel 2013, la Danimarca ha confermato la propria intenzione di attuare l’atto di esecuzione (regolamento di esecuzione (UE) n. 1142/2011), che stabilisce gli allegati X e XI del regolamento (CE) n. 4/2009.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 4/2009 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 195 del 18.7.2013, pag. 1).

Decisione 2011/432/UE del Consiglio, del 9 giugno 2011, relativa all’approvazione, a nome dell’Unione europea, della convenzione dell’Aia del 23 novembre 2007 sull’esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia (GU L 192 del 22.7.2011, pag. 39).

Si veda la versione consolidata.

Decisione 2011/220/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, della convenzione dell’Aia del 23 novembre 2007 sull’esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia (GU L 93 del 7.4.2011, pag. 9).

Decisione 2009/451/CE della Commissione, dell’8 giugno 2009, sull’intenzione del Regno Unito di accettare il regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU L 149 del 12.6.2009, pag. 73).

Accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 149 del 12.6.2009, pag. 80).

Decisione 2006/325/CE del Consiglio, del 27 aprile 2006, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 120 del 5.5.2006, pag. 22).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 22.09.2021

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