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Accordo doganale con il Giappone

Accordo doganale con il Giappone

SINTESI DI:

Decisione del Consiglio 2008/202/CE relativa alla conclusione dell’accordo UE-Giappone sulla cooperazione e l’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale

Accordo UE-Giappone sulla cooperazione e l’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale

QUAL È LO SCOPO DELLA DECISIONE E DELL’ACCORDO?

  • L’Unione europea (UE) e il Giappone hanno forti relazioni commerciali. La cooperazione tra le autorità doganali1 è uno strumento essenziale per facilitare gli scambi commerciali tra le parti, ma anche per garantire la sicurezza della catena di approvvigionamento e l’efficacia della lotta contro la frode, inclusa la collaborazione nell’ambito della protezione dei diritti sulla proprietà intellettuale.
  • La decisione rende concluso l’accordo per conto dell’UE.

PUNTI CHIAVE

Cooperazione doganale

  • Il presente accordo istituisce una cooperazione estesa a tutti i settori della legislazione doganale.
  • L’istituzione di tale cooperazione si fonda sulla creazione di canali di comunicazione e sul coordinamento tra autorità doganali.
  • Le parti si impegnano a facilitare le operazioni commerciali nel contesto di un maggiore livello di sicurezza. L’accordo è volto soprattutto a migliorare le tecniche e le procedure doganali. L’obiettivo è quello di rafforzare la cooperazione bilaterale e all’interno delle organizzazioni internazionali.

Assistenza amministrativa reciproca

Sono previsti due tipi di assistenza tra le autorità nei casi di operazioni doganali illegali:

  • l’assistenza su richiesta, in materia di regolarità e regime doganale delle importazioni ed esportazioni di merci, persone sospette, luoghi di stoccaggio, trasporti delle merci;
  • l’assistenza spontanea, specialmente in caso di rischi potenziali per l’economia, la sicurezza o la salute pubblica. Nell’interesse dell’altra parte, l’autorità interpellata2 fornisce tutte le informazioni relative alle attività, ai mezzi e metodi, alle merci, alle persone e ai mezzi di trasporto.

Aspetti formali e deroghe all’obbligo di prestare assistenza

  • Le domande sono presentate per iscritto in una lingua accettata sia dall’autorità interpellata che dall’autorità richiedente. Qualora l’urgenza della situazione lo esiga, la forma orale può precedere la forma scritta.
  • Per facilitare il trattamento della domanda, l’autorità richiedente3 fornisce sufficienti indicazioni sulla misura richiesta, l’oggetto e il motivo della domanda. Deve inoltre fornire informazioni sulle persone sospette, sugli elementi giuridici in questione, sui fatti pertinenti e sulle indagini effettuate.
  • Per espletare una domanda di assistenza, l’autorità interpellata comunica tutte le informazioni già in suo possesso o procede ad adeguate indagini. Le misure adottate devono essere coordinate con l’autorità richiedente.
  • Qualora non fosse possibile soddisfare una richiesta, si procederà immediatamente a comunicarne i motivi all’autorità richiedente.
  • Una richiesta può venire respinta o rinviata. La domanda può inoltre essere subordinata a talune condizioni qualora si ritenga possa pregiudicare la sovranità, la sicurezza, l’ordine pubblico o altri interessi di Stato, specialmente quando la protezione delle informazioni trasmesse non viene garantita.
  • I dati trasmessi sono riservati e protetti dalle leggi e regolamenti applicabili nello Stato del richiedente. Tuttavia queste informazioni possono servire come elementi di prova in caso di indagini preliminari.
  • Un Comitato misto di cooperazione doganale sarà responsabile del corretto funzionamento dell’accordo.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

L’accordo è entrato in vigore il .

CONTESTO

Per maggiori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

  1. Autorità doganale: in Giappone, il ministero delle Finanze e, nell’Unione europea, i servizi della Commissione competenti per le questioni doganali e le autorità doganali degli Stati membri.
  2. Autorità interpellata: l’autorità doganale di una parte contraente, che riceve una domanda di assistenza in base al presente accordo.
  3. Autorità richiedente: l’autorità doganale di una Parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in base al presente accordo.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Decisione 2008/202/CE del Consiglio, del , relativa alla conclusione dell’accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Comunità europea e il Giapone (GU L 62 del , pag. 23)

Accordo tra l’Unione europea e il Giappone sulla cooperazione e l’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale (GU L 62 del , pagg. 24-29)

ultimo aggiornamento

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