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Scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri

Scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri

 

SINTESI DI:

Direttiva (UE) 2023/977 relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

Stabilisce norme organizzative e procedurali dell’Unione europea (Unione) per garantire uno scambio adeguato ed efficace di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri dell’Unione per prevenire, individuare o indagare su reati.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

La direttiva stabilisce norme riguardanti:

  • lo scambio di informazioni tra i punti di contatto unici istituiti o designati dagli Stati membri;
  • la trasmissione di informazioni da parte delle autorità di contrasto degli Stati membri;
  • il canale prestabilito di comunicazione da utilizzare per tutti gli scambi di informazioni;
  • l’istituzione o la designazione, così come l’organizzazione, i compiti, la composizione e le capacità dei punti di contatto unici di ciascuno Stato membro.

La direttiva non si applica a tali scambi di informazioni se sono specificamente disciplinati da altre leggi dell’Unione.

Principi

Tutti gli scambi di informazioni ai sensi della direttiva sono soggetti a cinque principi che devono essere utilizzati nell’interpretazione e nell’applicazione della direttiva:

  • disponibilità;
  • accesso equivalente;
  • riservatezza;
  • proprietà dei dati;
  • affidabilità dei dati.

La direttiva (UE) 2016/680 stabilisce le norme dell’Unione sulla protezione dei dati personali utilizzati dalla polizia e dalle autorità di giustizia penale (si veda la sintesi).

Scambio di informazioni

  • Gli Stati membri devono disporre di un punto di contatto unico, operativo in ogni momento, incaricato di coordinare e agevolare lo scambio di informazioni.
  • Per casi urgenti, le informazioni richieste devono essere rese disponibili entro otto ore se sono direttamente disponibili al punto di contatto unico ed entro tre giorni se il punto di contatto unico può ottenerle da autorità pubbliche o parti private.
  • Per tutte le altre richieste, le informazioni devono essere rese disponibili entro sette giorni.
  • Uno Stato membro può rifiutare una richiesta di informazioni. Tuttavia, tali casi dovrebbero essere resi il più possibile specifici e interpretati nel modo più stretto possibile per garantire il funzionamento efficace del sistema di informazione.
  • Europol è coinvolta negli scambi di informazioni, nella misura in cui i reati oggetto delle informazioni richieste o scambiate rientrano nell’ambito di applicazione degli obiettivi stabiliti nel regolamento (UE) 2016/794 (si veda la sintesi), con solo alcune eccezioni.

Applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni

L’applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni, gestita da Europol, deve essere utilizzata dal punto di contatto unico o dalle autorità di contrasto degli Stati membri per inviare richieste di informazioni, fornire informazioni in base a tali richieste o trasmettere informazioni di propria iniziativa.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?

La direttiva deve essere recepita nel diritto nazionale entro il 12 dicembre 2024 e gli Stati membri ne devono applicare le disposizioni a partire da tale data. Tuttavia, vi è un’eccezione: gli Stati membri devono applicare le norme necessarie per ottemperare all’articolo 13 entro il 12 giugno 2027.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio (GU L 134 del 22.5.2023, pag. 1).

DOCUMENTI CORRELATI

Raccomandazione (UE) 2022/915 del Consiglio, del 9 giugno 2022, sulla cooperazione operativa nell’attività di contrasto (GU L 158 del 13.6.2022, pag. 53).

Regolamento (UE) 2021/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo sicurezza interna (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 94).

Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’Unione nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85).

Le successive modifiche al regolamento (UE) 2019/818 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

Si veda la versione consolidata.

Decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell’Unione europea incaricate dell’applicazione della legge (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 20.10.2023

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