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Misure restrittive in considerazione della situazione in Guinea-Bissau

Misure restrittive in considerazione della situazione in Guinea-Bissau

 

SINTESI DI:

Decisione 2012/285/PESC concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Guinea-Bissau

Regolamento (UE) n. 377/2012 concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Guinea-Bissau

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DECISIONE E DEL REGOLAMENTO?

Essi fanno parte di un pacchetto di strumenti della politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell’Unione europea (Unione), che promuove gli obiettivi della PESC, fornendo la base giuridica per le sanzioni dell’Unione in considerazione della situazione in Guinea-Bissau a seguito dell’ammutinamento militare dell’1 aprile 2010 e del colpo di Stato del 12 aprile 2012.

PUNTI CHIAVE

La decisione e il regolamento, che sono stati modificati più volte, impongono agli Stati membri dell’Unione di adottare misure volte a:

  • impedire l’ingresso o il transito nel proprio territorio delle persone e dei loro associati che sono stati identificati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Comitato delle sanzioni delle Nazioni Unite come coinvolti in, o che forniscono sostegno ad azioni che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Guinea-Bissau (allegato I), congiuntamente a quelli identificati autonomamente dal Consiglio dell’Unione europea (allegato II);
  • congelare tutti i fondi e le risorse economiche che appartengono, sono di proprietà o vengono detenuti o controllati dalle persone di cui all’allegato III;
  • vietare la fornitura di fondi o risorse economiche alle stesse persone.

L’elenco delle persone soggette a tali misure restrittive è riportato negli allegati della decisione e del regolamento. Il Consiglio decide in merito alle modifiche di tali elenchi.

Deroghe

La decisione e il regolamento concedono entrambi deroghe a tali misure, che comprendono:

  • il rilascio di alcuni beni congelati per scopi legittimi;
  • i viaggi per motivi umanitari.

Deroghe umanitarie

Nel luglio 2023, dopo aver riesaminato le misure in considerazione della situazione in Guinea-Bissau, il Consiglio ha concluso che doveva essere introdotta una deroga umanitaria applicabile a determinate persone o entità, elencate nella risoluzione 2664 (2022) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in relazione alle misure complementari dell’Unione riguardanti il congelamento di fondi e risorse economiche. Di conseguenza, la decisione (PESC) 2023/1598 e il regolamento (UE) 2023/1593 modificano rispettivamente la decisione 2012/285/PESC e il regolamento (UE) n. 377/2012.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LA DECISIONE E IL REGOLAMENTO?

  • La decisione è in vigore dall’1 giugno 2012.
  • Il regolamento è in vigore dal 4 maggio 2012.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTI PRINCIPALI

Decisione 2012/285/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2012, concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau e che abroga la decisione 2012/237/PESC (GU L 142 dell’1.6.2012, pag. 36).

Le successive modifiche alla decisione 2012/285/PESC sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Regolamento (UE) n. 377/2012 del Consiglio, del 3 maggio 2012, concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau (GU L 119 del 4.5.2012, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

DOCUMENTI CORRELATI

Versione consolidata del trattato sull’Unione europea — Titolo V — Disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione e disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune — Capo 2 — Disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune — Sezione 1 — Disposizioni comuni — Articolo 29 (ex articolo 15 del TUE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 33).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte quinta — Azione esterna dell’Unione — Titolo IV — Misure restrittive — articolo 215 (ex articolo 301 del TCE) (GU C 202, del 7.6.2016, pag. 144).

Ultimo aggiornamento: 26.04.2024

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