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EU integrated political crisis response (IPCR) arrangements
Dispositivi integrati per la risposta politica alle crisi (IPCR)
Dispositivi integrati per la risposta politica alle crisi (IPCR)
Stabilisce le modalità per la risposta politica integrata alle crisi (IPCR) dell’Unione europea (Unione). Tali misure rafforzano la capacità dell’Unione di adottare rapidamente decisioni politiche quando si tratta di affrontare grandi crisi* interne o esterne con un impatto o una rilevanza politica ad ampio raggio, indipendentemente dal fatto che provengano dall’interno o dall’esterno dell’Unione. Le crisi per le quali è stata attivata l’IPCR sono di norma di natura intersettoriale.
L’IPCR:
La decisione di attivare o disattivare l’IPCR è di competenza della presidenza, con alcune eccezioni. L’IPCR viene automaticamente attivata quando uno Stato membro dell’Unione invoca la clausola di solidarietà (articolo 222 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea). La decisione di attivare l’IPCR nello scambio di informazioni può essere presa anche dal Segretariato generale del Consiglio, dalla Commissione e dal SEAE, in consultazione con la presidenza.
La presidenza:
Le disposizioni finali richiedono:
Essa è in vigore dal 18 dicembre 2018.
Dopo gli attentati terroristici dell’11 settembre 2001 al World Trade Center, l’Unione europea si è resa conto di aver bisogno di quadro di riferimento per coordinare la sua risposta alle grandi crisi. Il Consiglio l’ha istituito con l’adozione dispositivi IPCR il 25 giugno 2013.
Attualmente, l’IPCR è attiva a pieno regime per la situazione in Medio Oriente, per la guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina e per le questioni relative alla migrazione. A partire dal 2 maggio 2023, le attivazioni dell’IPCR per la COVID-19 e i terremoti in Siria e Turchia sono state disattivate e si è passati alla modalità di monitoraggio.
Per ulteriori informazioni, si veda:
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1993 del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, relativa ai dispositivi integrati dell’Unione per la risposta politica alle crisi (GU L 320 del 17.12.2018, pag. 28).
Versione consolidata del trattato sull’Unione europea — Titolo III — Disposizioni sulle istituzioni — Articolo 16 (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 24).
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte quinta — Azione esterna dell’Unione — Titolo VII — Clausola di solidarietà — articolo 222 (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 148).
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte settima — Disposizioni generali e finali — Articolo 346 (ex articolo 296 TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 194).
Decisione del Consiglio 2014/415/UE, del 24 giugno 2014, relativa alle modalità di attuazione da parte dell’Unione della clausola di solidarietà (GU L 192 dell’1.7.2014, pag. 53).
Le successive modifiche alla decisione 2014/415/UE sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 15.03.2024