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Fishing opportunities in EU and non-EU waters (2023)
Possibilità di pesca nelle acque dell’Unione europea e di paesi terzi (2023)
Possibilità di pesca nelle acque dell’Unione europea e di paesi terzi (2023)
Le possibilità di pesca oggetto del regolamento includono:
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica a:
Oltre alle possibilità di pesca che l’Unione stabilisce autonomamente, il regolamento riguarda le possibilità di pesca derivanti da accordi multilaterali di pesca o accordi bilaterali con paesi terzi, ossia le possibilità di pesca per:
Totale ammissibile di catture per pescherecci dell’Unione nelle acque dell’Unione
Totali ammissibili di catture per stock ittici condivisi
Per gli stock ittici condivisi, il regolamento nella maggior parte dei casi stabilisce TAC definitivi e, in alcuni casi, fissa TAC provvisori, in attesa della conclusione delle consultazioni.
Se necessario, i TAC fissati dal regolamento vengono modificati nel corso dell’anno, per tenere conto della pubblicazione dei pareri scientifici e dei risultati delle consultazioni con i paesi terzi e le riunioni delle organizzazioni regionali di gestione della pesca.
Obbligo di sbarco
Tutte le flotte da pesca dell’Unione devono rispettare l’obbligo di sbarco, che vieta la pratica del rigetto. Il regolamento:
Inoltre, i contingenti dell’Unione tengono conto di rigetti limitati sulla base delle esenzioni stabilite; questi quantitativi non saranno sbarcati e calcolati in base ai contingenti e quindi dedotti dai contingenti dell’Unione.
Misure correttive
Il regolamento elenca le misure che sono funzionalmente legate a possibilità di pesca e da applicarsi in diverse zone di pesca nonché le misure correttive per garantire il rapido ritorno degli stock a livelli superiori al livello in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, qualora rilevanti.
Specie vietate
Il regolamento elenca le specie e le zone di pesca in cui per i pescherecci vige il divieto di pesca, conservazione a bordo, trasbordo* o lo sbarco. Ciò comprende divieti per i pescherecci dell’Unione nelle acque dell’Unione e altre acque, e divieti per i pescherecci di paesi terzi nelle acque dell’Unione.
Autorizzazioni di pesca
Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per pescherecci dell’Unione in acque di paesi terzi è stabilito nella parte A dell’allegato V del regolamento.
Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per pescherecci di paesi terzi in acque dell’Unione è stabilito nella parte B dell’allegato V del regolamento.
Misure applicabili ai pescherecci dell’Unione in acque gestite da organizzazioni regionali di gestione della pesca
Questa parte del regolamento è suddivisa per zone regionali di pesca contemplate dalle rispettive convenzioni. Per ciascuna zona, il regolamento stabilisce:
Il regolamento è in vigore dal 1o gennaio 2023.
I regolamenti relativi alle possibilità di pesca dell’Unione devono limitare la cattura di stock ittici a livelli coerenti con gli obiettivi della politica comune della pesca. Il regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca (si veda la sintesi) stabilisce gli obiettivi per le proposte annuali relative ai limiti di cattura e di sforzo di pesca per garantire che le attività di pesca dell’Unione siano sostenibili sotto il profilo ecologico, economico e sociale.
Per ulteriori informazioni, si veda:
Regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde (GU L 28 del 31.1.2023, pag. 1).
Le successive modifiche al regolamento (UE) 2023/194 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Decisione (UE) 2021/1875 del Consiglio, del 22 ottobre 2021, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consultazioni annuali con il Regno Unito per concordare i totali ammissibili di catture (GU L 378 del 26.10.2021, pag. 6).
Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell’attuazione dell’obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (GU L 179 del 16.7.2018, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).
Regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (GU L 191 del 15.7.2016, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento (UE) 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 07.03.2023