Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Possibilità di pesca nelle acque dell’Unione europea e di paesi terzi (2023)

Possibilità di pesca nelle acque dell’Unione europea e di paesi terzi (2023)

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2023/194, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione europea e, per i pescherecci dell’Unione europea, in determinate acque non dell’Unione europea, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Il regolamento stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici per il 2023, applicabili nelle acque dell’Unione europea (Unione) e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque di paesi terzi.
  • Stabilisce tali possibilità di pesca per il 2023 e il 2024 per alcuni stock ittici di acque profonde.

PUNTI CHIAVE

Le possibilità di pesca oggetto del regolamento includono:

  • limiti di cattura per il 2023 e, laddove specificato nel regolamento, per il 2024;
  • limiti dello sforzo di pesca per il 2023, a eccezione di quelli stabiliti nell’allegato II del regolamento, che si applicano dal 1o febbraio 2023 al 31 gennaio 2024;
  • possibilità di pesca per il periodo dal 1o dicembre 2022 al 30 novembre 2023 per determinati stock nella zona contemplata dalla convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell’Antartico.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica a:

  • pescherecci dell’Unione e a pescherecci di paesi terzi in acque dell’Unione;
  • attività di pesca ricreativa* nei casi in cui vi è fatto espresso riferimento al suo interno;
  • pesca commerciale da riva.

Oltre alle possibilità di pesca che l’Unione stabilisce autonomamente, il regolamento riguarda le possibilità di pesca derivanti da accordi multilaterali di pesca o accordi bilaterali con paesi terzi, ossia le possibilità di pesca per:

Totale ammissibile di catture per pescherecci dell’Unione nelle acque dell’Unione

  • Il Consiglio dell’Unione europea è responsabile della determinazione del totale ammissibile di catture (TAC) sulla base delle proposte della Commissione europea.
  • I TAC definiscono i quantitativi massimi di diverse specie di pesci che possono essere catturati nell’arco dell’anno in una determinata zona.
  • I limiti stabiliti seguono il principio dello sfruttamento sostenibile dei vari stock in linea con il rendimento massimo sostenibile* e le norme di gestione stabilite nei piani di gestione pluriennali dell’Unione.
  • Il contingente dell’Unione corrispondente al TAC è ripartito nei contingenti degli Stati membri dell’Unione, ovvero le proporzioni del contingente dell’Unione assegnato agli Stati membri.

Totali ammissibili di catture per stock ittici condivisi

Per gli stock ittici condivisi, il regolamento nella maggior parte dei casi stabilisce TAC definitivi e, in alcuni casi, fissa TAC provvisori, in attesa della conclusione delle consultazioni.

  • Il 16 dicembre 2022, l’Unione e il Regno Unito hanno deciso di fissare un grande numero di TAC per il 2023 in seguito alle discussioni in conformità con l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.
  • Il 9 dicembre 2022, l’Unione, il Regno Unito e la Norvegia hanno concordato i TAC per sei stock condivisi e gestiti congiuntamente nel Mare del Nord.
  • I TAC provvisori sono fissati per due stock nello Skagerrak che sono condivisi e gestiti congiuntamente con la Norvegia, in attesa della conclusione formale di consultazioni bilaterali con la Norvegia.
  • Nel corso della sua riunione annuale del 2022, il 18 novembre 2022, la NEAFC ha concordato le possibilità di pesca per l’aringa atlantico-scandinava e il melù. Inoltre, il 6 dicembre 2022 si sono concluse le consultazioni tra gli Stati costieri della NEAFC sulle possibilità di pesca per lo sgombro. La NEAFC ha successivamente concordato tali possibilità di pesca il 5 gennaio 2023.
  • I TAC per gli stock condivisi sono suddivisi in contingenti, ovvero proporzioni del TAC assegnate a paesi terzi, all’Unione e agli Stati membri.

Se necessario, i TAC fissati dal regolamento vengono modificati nel corso dell’anno, per tenere conto della pubblicazione dei pareri scientifici e dei risultati delle consultazioni con i paesi terzi e le riunioni delle organizzazioni regionali di gestione della pesca.

Obbligo di sbarco

Tutte le flotte da pesca dell’Unione devono rispettare l’obbligo di sbarco, che vieta la pratica del rigetto. Il regolamento:

  • sancisce che tutte le catture di specie commerciali regolamentate caricate a bordo (comprese le catture accessorie*) devono essere sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti di ciascun Stato membro;
  • introduce una riserva comune per lo scambio di contingenti per taluni Stati membri che non dispongono di contingenti per coprire catture accessorie inevitabili.

Inoltre, i contingenti dell’Unione tengono conto di rigetti limitati sulla base delle esenzioni stabilite; questi quantitativi non saranno sbarcati e calcolati in base ai contingenti e quindi dedotti dai contingenti dell’Unione.

Misure correttive

Il regolamento elenca le misure che sono funzionalmente legate a possibilità di pesca e da applicarsi in diverse zone di pesca nonché le misure correttive per garantire il rapido ritorno degli stock a livelli superiori al livello in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, qualora rilevanti.

Specie vietate

Il regolamento elenca le specie e le zone di pesca in cui per i pescherecci vige il divieto di pesca, conservazione a bordo, trasbordo* o lo sbarco. Ciò comprende divieti per i pescherecci dell’Unione nelle acque dell’Unione e altre acque, e divieti per i pescherecci di paesi terzi nelle acque dell’Unione.

Autorizzazioni di pesca

Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per pescherecci dell’Unione in acque di paesi terzi è stabilito nella parte A dell’allegato V del regolamento.

Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per pescherecci di paesi terzi in acque dell’Unione è stabilito nella parte B dell’allegato V del regolamento.

Misure applicabili ai pescherecci dell’Unione in acque gestite da organizzazioni regionali di gestione della pesca

Questa parte del regolamento è suddivisa per zone regionali di pesca contemplate dalle rispettive convenzioni. Per ciascuna zona, il regolamento stabilisce:

  • qualsiasi limitazione della capacità di pesca delle navi eventualmente operanti;
  • i tipi di attività di pesca che è possibile intraprendere;
  • divieti di pesca per determinate specie.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 1o gennaio 2023.

CONTESTO

I regolamenti relativi alle possibilità di pesca dell’Unione devono limitare la cattura di stock ittici a livelli coerenti con gli obiettivi della politica comune della pesca. Il regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca (si veda la sintesi) stabilisce gli obiettivi per le proposte annuali relative ai limiti di cattura e di sforzo di pesca per garantire che le attività di pesca dell’Unione siano sostenibili sotto il profilo ecologico, economico e sociale.

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Pesca ricreativa. Attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine per fini ricreativi, turistici o sportivi.
Rendimento massimo sostenibile. Il massimo rendimento (catture) che può essere prelevato da uno stock di una specie ittica nell’arco di un tempo indefinito senza metterne a rischio la sopravvivenza.
Cattura accessoria. Specie ittiche e marine indesiderate catturate accidentalmente.
Trasbordo. Il trasferimento di una cattura da un peschereccio più piccolo a uno più grande che a sua volta lo incorpora in un lotto di spedizione più grande.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde (GU L 28 del 31.1.2023, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (UE) 2023/194 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Decisione (UE) 2021/1875 del Consiglio, del 22 ottobre 2021, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consultazioni annuali con il Regno Unito per concordare i totali ammissibili di catture (GU L 378 del 26.10.2021, pag. 6).

Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell’attuazione dell’obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (GU L 179 del 16.7.2018, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).

Regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (GU L 191 del 15.7.2016, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 07.03.2023

Top