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Accelerare la diffusione delle energie rinnovabili

Accelerare la diffusione delle energie rinnovabili

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2022/2577 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Il regolamento mira ad affrontare la crisi energetica e a ridurre la dipendenza dell’Unione europea (Unione) dai combustibili fossili russi accelerando il processo di rilascio delle autorizzazioni e la realizzazione di progetti nel settore delle energie rinnovabili.
  • Il regolamento interessa tecnologie di rapida attuazione a breve termine che sono dotate di un notevole potenziale per la riduzione del consumo di gas e che, grazie al loro basso costo operativo, potrebbero contribuire a ridurre le bollette energetiche.
  • Si tratta di una misura di emergenza basata sull’articolo 122 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
  • Alla luce dei significativi rischi associati alla volatilità dei prezzi del gas e dell’energia elettrica e alla sicurezza dell’approvvigionamento, il regolamento di modifica (UE) 2024/223 estende l’applicazione di alcune disposizioni del regolamento (UE) 2022/2257, che inizialmente dovevano scadere il 30 giugno 2024, fino al 30 giugno 2025.

PUNTI CHIAVE

Piano REPowerEU

  • La Commissione europea ha stabilito il suo piano REPowerEU nel maggio del 2022 in risposta alle difficoltà e alle perturbazioni del mercato globale dell’energia causate dall’invasione russa dell’Ucraina.
  • Nell’ambito del piano, sono state riviste le leggi dell’Unione sull’energia rinnovabile [direttiva (UE) 2018/2001], sulle prestazioni energetiche degli edifici (direttiva 2010/31/UE) e sull’efficienza energetica (direttiva 2012/27/UE).
  • Il piano iniziale prevedeva misure volte ad accelerare la diffusione di progetti nel settore delle energie rinnovabili; tuttavia, il peggioramento della situazione energetica ha richiesto l’azione più urgente di cui al presente regolamento [regolamento (UE) 2022/2577].

Interesse pubblico prevalente

  • Ai sensi del regolamento, la pianificazione, la costruzione e l’esercizio di impianti e strutture per la produzione di energia rinnovabile sono considerati d’interesse pubblico prevalente.
  • Ciò consente a tali progetti di beneficiare di una valutazione semplificata per una serie di norme ambientali incluse in direttive specifiche dell’Unione.

Elementi principali

  • Apparecchiature per l’energia solare su strutture artificiali
    • Il processo di rilascio delle autorizzazioni non deve superare i tre mesi.
    • I pannelli solari sono dispensati dalle valutazioni di impatto ambientale.
    • Le autorizzazioni relative alle apparecchiature per l’energia solare con una capacità fino a 50 kW che non abbiano ricevuto risposta entro un un mese dalla loro domanda vengono tacitamente considerate concesse, a condizione che non vi siano problemi di sicurezza, stabilità o affidabilità della rete.
  • Pompe di calore
    • Il processo di rilascio delle autorizzazioni non deve superare un mese per l’installazione di pompe di calore con capacità inferiore a 50 MW e i 3 mesi per le pompe di calore geotermiche.
    • Per alcune categorie di pompe di calore, le connessioni alla rete di trasmissione o di distribuzione sono consentite previa notifica.
  • Revisione della potenza degli impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile
    • Il processo di rilascio delle autorizzazioni per la revisione della potenza di progetti, comprese tutte le valutazioni ambientali pertinenti, non deve superare i sei mesi.
    • Nel caso in cui la revisione della potenza comporti un aumento fino al 15 % della capacità dell’impianto energetico, le connessioni alla rete saranno autorizzate entro 3 mesi.

Ambito di applicazione

  • Il regolamento si applica a tutti i processi di rilascio delle autorizzazioni la cui data di inizio rientra nella durata della sua applicazione e lascia impregiudicate le disposizioni nazionali che stabiliscono termini più brevi di quelli stabiliti nel regolamento.
  • Gli Stati membri dell’Unione sono inoltre autorizzati ad applicare il regolamento ai processi di rilascio delle autorizzazioni che non hanno ricevuto alcuna decisione definitiva entro il 30 dicembre 2022, a condizione che la domanda abbrevi il processo e che i diritti giuridici di terze parti preesistenti siano mantenuti.

Regolamento di modifica (UE) 2024/223

Il regolamento di modifica (UE) 2024/223 estende l’applicazione di alcuni articoli e introduce diverse modifiche.

  • Un nuovo articolo specifica che la valutazione di alternative nel contesto delle valutazioni ambientali pertinenti dovrebbe tenere conto di eventuali alternative che garantiscano il raggiungimento degli stessi obiettivi del progetto in questione in termini di implementazione della capacità di energia rinnovabile con la stessa tecnologia rinnovabile, con le stesse scadenze o scadaenze simili e costi non significativamente più elevati. Tale articolo è in vigore dall’11 gennaio 2024.
  • A partire dal 1° luglio 2024, il termine di 6 mesi per il processo di rilascio delle autorizzazioni per la revisione della potenza dei progetti di energia rinnovabile si applicherà solo ai progetti di energia rinnovabile situati in una zona dedicata alle energie rinnovabili.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento (UE) 2022/2577 è in vigore dal 30 dicembre 2022. Inizialmente valido per 18 mesi, è stato prorogato dal regolamento (UE) 2024/223 a seguito di una revisione da parte della Commissione.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTI PRINCIPALI

Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio, del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili (GU L 335 del 29.12.2022, pag. 36).

Regolamento (UE) 2024/223 del Consiglio, del 22 dicembre 2023, recante modifica del regolamento (UE) 2022/2577 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili (GU L 2024/223 del 10.01.2024).

DOCUMENTI CORRELATI

Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (rifusione) (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

Le modifiche successive alla direttiva (UE) 2018/2001 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VIII — Politica economica e monetaria — Capo 1 — Politica economica — Articolo 122 (ex articolo 100 TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 98).

Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (codificazione) (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (versione codificata) (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per le acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 02.05.2024

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