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Coordinare acquisti di gas, parametri di riferimento affidabili per i prezzi e scambi transfrontalieri di gas

Coordinare acquisti di gas, parametri di riferimento affidabili per i prezzi e scambi transfrontalieri di gas

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2022/2576 che promuove la solidarietà mediante un migliore coordinamento degli acquisti di gas, parametri di riferimento affidabili per i prezzi e scambi transfrontalieri di gas

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento introduce misure di emergenza temporanee volte a ridurre l’aumento dei prezzi dell’energia e a migliorare la sicurezza dell’approvvigionamento di gas, attraverso:

  • il rafforzamento della solidarietà in caso di vera emergenza e di grave carenza di approvvigionamento di gas;
  • un migliore coordinamento tra l’Unione europea (Unione) e gli Stati membri;
  • la limitazione della volatilità dei prezzi del gas e dell’elettricità; e
  • l’istituzione di criteri di riferimento affidabili sui prezzi del gas.

PUNTI CHIAVE

La guerra di aggressione non provocata della Russia nei confronti dell’Ucraina e la riduzione degli approvvigionamenti di gas naturale dalla Russia agli Stati membri mettono in pericolo la sicurezza dell’approvvigionamento dell’Unione. Questa strumentalizzazione delle forniture di gas per fini bellici e la manipolazione dei mercati per mezzo di perturbazioni intenzionali dei flussi di gas hanno portato all’impennata dei prezzi dell’energia nell’Unione, mettendone in pericolo l’economia.

Il presente regolamento rappresenta una risposta coordinata da parte dell’Unione per proteggere i suoi cittadini e la sua economia, riducendo la dipendenza dal gas russo e abbassandone gli eccessivi prezzi associati.

Aggregare la domanda e acquistare congiuntamente

Al fine di evitare che gli Stati membri si facciano concorrenza rilanciando prezzi di acquisto eccessivi (outbidding) per esercitare una maggiore influenza sui fornitori di gas, essi, insieme ai paesi della Comunità dell’energia, ai sensi del regolamento, sono in grado di sottoporre le proprie esigenze di importazione di gas a un fornitore di servizi incaricato dalla Commissione europea, che successivamente:

  • calcola la domanda aggregata;
  • reperisce da fornitori sul mercato globale l’offerta atta a soddisfare la domanda totale;
  • assegna i diritti di accesso all’approvvigionamento tenendo conto di una distribuzione proporzionata tra i partecipanti più piccoli e più grandi.

Le società del gas e le imprese che consumano gas:

  • devono utilizzare il servizio per volumi di gas equivalenti al 15 % dei rispettivi obblighi di riempimento dello stoccaggio di gas per il 2023, un totale di circa 13,5 miliardi di metri cubi per l’Unione, oltre i quali l’aggregazione sarà volontaria, ma basata sullo stesso meccanismo;
  • possono quindi scegliere di acquistare gas attraverso la piattaforma da fornitori in grado di soddisfare la domanda aggregata;
  • possono coordinare gli elementi dei contratti di acquisto o utilizzare contratti di acquisto congiunti, a condizione che siano conformi al diritto della concorrenza dell’Unione.

Il gas russo è escluso dall’acquisto in comune.

Istituzione dei parametri di riferimento per i prezzi del gas

L’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) deve sviluppare nuovi parametri di riferimento per i prezzi al fine di promuovere una determinazione dei prezzi stabile e prevedibile per il gas naturale liquido entro il 31 marzo 2023.

Il presente regolamento, attraverso l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), stabilisce un meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera * per le transazioni che avvengono nello stesso giorno nelle sedi di negoziazione in cui vengono negoziati derivati su energia, al fine di prevenire:

  • un’eccessiva volatilità dei prezzi nel corso di un giorno di negoziazione; e
  • fluttuazioni dei prezzi relativi ai derivati al di là del limite superiore e di quello inferiore stabiliti.

Solidarietà degli Stati membri per garantire la continuità dell’approvvigionamento di energia elettrica e la tutela delle industrie essenziali e dei clienti protetti *

Le norme consentono agli Stati membri di:

  • ridurre il consumo non essenziale di gas (come ad esempio il riscaldamento all’aperto o le piscine residenziali riscaldate), al fine di fornire gas ai servizi e alle industrie essenziali;
  • definire ciò che si intende per consumo di gas non essenziale;
  • richiedere solidarietà ad altri Stati membri, qualora non siano in grado di garantire i volumi critici di gas necessari per il loro sistema elettrico;
  • chiarire le eccezioni a alle norme stesse, ad esempio per quanto riguarda i clienti protetti nel quadro della solidarietà * (nuclei familiari e determinati servizi sociali), l’approvvigionamento di gas per l’energia elettrica necessaria alla produzione e al trasporto del gas, alcune infrastrutture critiche e impianti fondamentali per il funzionamento di servizi militari, di sicurezza nazionale e di aiuto umanitario;
  • salvaguardare i clienti protetti (come ad esempio il riscaldamento domestico interno, le scuole e gli ospedali) in ogni circostanza; e
  • condividere le forniture di gas in caso di vera e propria emergenza.

Stabiliscono inoltre regole predefinite per fornire solidarietà agli altri Stati membri in caso di emergenza ai sensi del regolamento (UE) 2017/1938 (si veda la sintesi), se gli Stati membri interessati non hanno concordato disposizioni di tal genere.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

È in vigore dal 30 dicembre 2022 ed è valido fino al 31 dicembre 2024. Le disposizioni per un uso più efficace della capacità di trasmissione si applicano a partire dal 31 marzo 2023.

CONTESTO

Il regolamento viene promulgato ai sensi dell’articolo 122 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che consente di adottare misure economiche appropriate in caso di gravi difficoltà di approvvigionamento energetico.

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera. Meccanismo di gestione della volatilità volto a limitare grandi variazioni di prezzo sui mercati dell’elettricità e dei derivati del gas durante lo stesso giorno di negoziazione.
Cliente protetto. Un nucleo familiare collegato alla rete di distribuzione del gas. Inoltre, qualora uno Stato membro decida in tal senso, può anche significare uno o più dei seguenti elementi, a condizione che le piccole o medie imprese (PMI) o i servizi di cui ai punti (1) e (2) non rappresentino congiuntamente più del 20 % del consumo finale totale di gas annuo in tale Stato membro:

  • 1.

    una PMI, se collegata a una rete di distribuzione del gas;

  • 2.

    un servizio sociale essenziale, se collegato a una rete di distribuzione o trasmissione del gas;

  • 3.

    un impianto di teleriscaldamento, nella misura in cui fornisce riscaldamento a clienti domestici, PMI o servizi sociali essenziali, a condizione che l’installazione non possa passare all’utilizzo di carburanti diversi dal gas.

Clienti protetti nel quadro della solidarietà. Un nucleo familiare collegato alla rete di distribuzione del gas. Può anche includere uno o più dei seguenti elementi:

  • 1.

    un impianto di teleriscaldamento, qualora si tratti di un cliente protetto in un determinato Stato membro e solo nella misura in cui fornisce riscaldamento a famiglie o servizi sociali essenziali diversi da quelli relativi ad istruzione e pubblica amministrazione;

  • 2.

    un servizio sociale essenziale, qualora si tratti di un cliente protetto in un determinato Stato membro, diverso dai servizi relativi ad istruzione e pubblica amministrazione.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2022/2576 del Consiglio, del 19 dicembre 2022, che promuove la solidarietà mediante un migliore coordinamento degli acquisti di gas, parametri di riferimento affidabili per i prezzi e scambi transfrontalieri di gas (GU L 335 del 29.12.2022, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (UE) 2022/2576 del Consiglio sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (rifusione) (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 22).

Si veda la versione consolidata.

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VIII — Politica economica e monetaria — Capo 1 — Politica economica — Articolo 122 (ex articolo 100 TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 98).

Ultimo aggiornamento: 19.01.2024

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