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Coordinating gas purchasing, reliable price benchmarking and exchanging gas across borders
Coordinare acquisti di gas, parametri di riferimento affidabili per i prezzi e scambi transfrontalieri di gas
Coordinare acquisti di gas, parametri di riferimento affidabili per i prezzi e scambi transfrontalieri di gas
Il regolamento introduce misure di emergenza temporanee volte a ridurre l’aumento dei prezzi dell’energia e a migliorare la sicurezza dell’approvvigionamento di gas, attraverso:
La guerra di aggressione non provocata della Russia nei confronti dell’Ucraina e la riduzione degli approvvigionamenti di gas naturale dalla Russia agli Stati membri mettono in pericolo la sicurezza dell’approvvigionamento dell’Unione. Questa strumentalizzazione delle forniture di gas per fini bellici e la manipolazione dei mercati per mezzo di perturbazioni intenzionali dei flussi di gas hanno portato all’impennata dei prezzi dell’energia nell’Unione, mettendone in pericolo l’economia.
Il presente regolamento rappresenta una risposta coordinata da parte dell’Unione per proteggere i suoi cittadini e la sua economia, riducendo la dipendenza dal gas russo e abbassandone gli eccessivi prezzi associati.
Aggregare la domanda e acquistare congiuntamente
Al fine di evitare che gli Stati membri si facciano concorrenza rilanciando prezzi di acquisto eccessivi (outbidding) per esercitare una maggiore influenza sui fornitori di gas, essi, insieme ai paesi della Comunità dell’energia, ai sensi del regolamento, sono in grado di sottoporre le proprie esigenze di importazione di gas a un fornitore di servizi incaricato dalla Commissione europea, che successivamente:
Le società del gas e le imprese che consumano gas:
Il gas russo è escluso dall’acquisto in comune.
Istituzione dei parametri di riferimento per i prezzi del gas
L’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) deve sviluppare nuovi parametri di riferimento per i prezzi al fine di promuovere una determinazione dei prezzi stabile e prevedibile per il gas naturale liquido entro il 31 marzo 2023.
Il presente regolamento, attraverso l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), stabilisce un meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera * per le transazioni che avvengono nello stesso giorno nelle sedi di negoziazione in cui vengono negoziati derivati su energia, al fine di prevenire:
Solidarietà degli Stati membri per garantire la continuità dell’approvvigionamento di energia elettrica e la tutela delle industrie essenziali e dei clienti protetti *
Le norme consentono agli Stati membri di:
Stabiliscono inoltre regole predefinite per fornire solidarietà agli altri Stati membri in caso di emergenza ai sensi del regolamento (UE) 2017/1938 (si veda la sintesi), se gli Stati membri interessati non hanno concordato disposizioni di tal genere.
È in vigore dal 30 dicembre 2022 ed è valido fino al 31 dicembre 2024. Le disposizioni per un uso più efficace della capacità di trasmissione si applicano a partire dal 31 marzo 2023.
Il regolamento viene promulgato ai sensi dell’articolo 122 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che consente di adottare misure economiche appropriate in caso di gravi difficoltà di approvvigionamento energetico.
Per ulteriori informazioni, si veda:
una PMI, se collegata a una rete di distribuzione del gas;
un servizio sociale essenziale, se collegato a una rete di distribuzione o trasmissione del gas;
un impianto di teleriscaldamento, nella misura in cui fornisce riscaldamento a clienti domestici, PMI o servizi sociali essenziali, a condizione che l’installazione non possa passare all’utilizzo di carburanti diversi dal gas.
un impianto di teleriscaldamento, qualora si tratti di un cliente protetto in un determinato Stato membro e solo nella misura in cui fornisce riscaldamento a famiglie o servizi sociali essenziali diversi da quelli relativi ad istruzione e pubblica amministrazione;
un servizio sociale essenziale, qualora si tratti di un cliente protetto in un determinato Stato membro, diverso dai servizi relativi ad istruzione e pubblica amministrazione.
Regolamento (UE) 2022/2576 del Consiglio, del 19 dicembre 2022, che promuove la solidarietà mediante un migliore coordinamento degli acquisti di gas, parametri di riferimento affidabili per i prezzi e scambi transfrontalieri di gas (GU L 335 del 29.12.2022, pag. 1).
Le successive modifiche al regolamento (UE) 2022/2576 del Consiglio sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (rifusione) (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 22).
Si veda la versione consolidata.
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VIII — Politica economica e monetaria — Capo 1 — Politica economica — Articolo 122 (ex articolo 100 TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 98).
Ultimo aggiornamento: 19.01.2024