Fondo Asilo, migrazione e integrazione (2021-2027)
SINTESI DI:
Regolamento (UE) 2021/1147, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione
QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?
Istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che mira a contribuire a una gestione efficace dei flussi migratori e ad attuare, rafforzare e sviluppare le politiche dell’Unione europea (Unione) in materia di asilo e immigrazione.
PUNTI CHIAVE
Il regolamento che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (FAMI) 2021-2027 è uno dei numerosi fondi istituiti dall’Unione in relazione allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Tra questi figurano:
- il regolamento (UE) 2021/1148 che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (si veda la sintesi).
- il regolamento (UE) 2021/1149 che istituisce il Fondo Sicurezza interna (si veda la sintesi).
Obiettivi
Il Fondo persegue quattro obiettivi specifici:
- rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune di asilo, compresa la sua dimensione esterna;
- rafforzare e sviluppare la migrazione legale verso gli Stati membri dell'Unione, nonché promuovere e contribuire all’integrazione e all’inclusione sociale;
- contribuire a combattere la migrazione irregolare e favorire rimpatri e riammissioni sicuri e dignitosi;
- migliorare la solidarietà e l’equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri.
Bilancio e ripartizione dei fondi
- Il fondo ha una dotazione finanziaria pari a 9 882 milioni di EUR per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027, cioè per la durata del quadro finanziario pluriennale.
- 6 270 milioni di EUR sono stanziati per i programmi degli Stati membri e 3 612 milioni di EUR sono stanziati per lo «strumento tematico» che comprende diverse componenti tra le quali
- azioni specifiche;
- azioni di gestione diretta a livello europeo;
- assistenza emergenziale, reinsediamento e ricollocazione;
- la rete europea sulle migrazioni.
- All’inizio del periodo di programmazione Ogni Stato membro riceve dal Fondo un importo fisso pari a 8 milioni di EUR, a eccezione di Cipro, di Malta e della Grecia, che ricevono ciascuno un importo fisso pari a 28 milioni di EUR.
- Le rimanenti risorse sono ripartite come segue:
- il 35 % per l’asilo;
- il 30 % per la migrazione legale e l’integrazione;
- il 35 % per la lotta alla migrazione irregolare, compresi i rimpatri.
- Gli Stati membri devono assegnare almeno il 15 % delle proprie risorse assegnate agli obiettivi di asilo e migrazione legale e integrazione.
- Almeno il 20 % della dotazione destinata allo strumento tematico è assegnato all’obiettivo di solidarietà.
Reinsediamento, ammissione umanitaria e ricollocazione
Il fondo assegna un importo forfettario agli Stati membri per i casi seguenti:
- 10 000 EUR per ogni persona ammessa tramite reinsediamento, anche per i familiari;
- 6 000 per ogni persona ammessa tramite ammissione umanitaria, aumentati a 8 000 EUR per ogni persona vulnerabile, compresi i familiari;
- 10 000 EUR per ciascun richiedente/beneficiario di protezione internazionale trasferito da un altro Stato membro, compresi i familiari.
Paesi terzi
- Il Fondo può sostenere azioni in o in relazione a paesi terzi se:
- contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del Fondo;
- non sono orientate allo sviluppo;
- sono coordinate con altre azioni; e
- Sono coerenti con le priorità e la politica esterna dell’Unione.
- Attraverso lo strumento tematico possono essere sostenute azioni specifiche riguardanti la cooperazione con i paesi terzi e l’assistenza alla reintegrazione.
- Al fondo possono essere associati anche paesi terzi, soggetti ad accordi e garanzie specifiche.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
La decisione è in vigore dal 1o gennaio 2021.
CONTESTO
Per maggiori informazioni, si veda:
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 1).
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 48).
Regolamento (UE) 2021/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Sicurezza interna (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 94).
Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).
Decisione 2008/381/CE del Consiglio, del 14 maggio 2008, che istituisce una rete europea sulle migrazioni (GU L 131 del 21.5.2008, pag. 7)
Le modifiche successive alla decisione 2008/381/CE del Consiglio sono state incorporate nel testo originario. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Ultimo aggiornamento: 27.09.2021