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Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale

Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale

 

SINTESI DI:

Comunicazione della Commissione — Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale

QUAL È LO SCOPO DEGLI ORIENTAMENTI?

Essi illustrano:

  • le condizioni alle quali la Commissione europea ritiene che gli aiuti a finalità regionale siano compatibili con il mercato interno;
  • i criteri per identificare le zone idonee a beneficiare degli aiuti.

PUNTI CHIAVE

La Commissione, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), può consentire gli aiuti di Stato per:

  • favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione e promuovere lo sviluppo delle regioni ultraperiferiche dell’Unione europea (Unione) (articolo 349 del TFUE);
  • agevolare lo sviluppo di talune regioni economiche dell’Unione.

Gli Stati membri dell’Unione, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, sono tenuti a notificare alla Commissione tutti gli aiuti a finalità regionale, ad eccezione degli aiuti concessi in modo automatico a norma dell’articolo 1 del regolamento (UE) del Consiglio 2015/1588 (si veda la sintesi).

Ambito di applicazione

Gli orientamenti si applicano a tutti i settori economici, ad eccezione di:

  • aiuti concessi ai settori dell’acciaio, della lignite e del carbone;
  • attività soggette a norme specifiche in materia di aiuti di Stato (pesca e acquacoltura, agricoltura, trasporti, banda larga ed energia).

Costi ammissibili

Le seguenti tipologie di costo sono ammissibili:

  • Aiuti agli investimenti:
    • i costi per gli investimenti materiali e immateriali;
    • i costi salariali stimati calcolati su due anni relativi ai posti di lavoro creati per effetto di un investimento iniziale;
    • una combinazione di quanto summenzionato, purché l’importo cumulato non superi l’importo più elevato fra le due categorie.
  • Aiuti al funzionamento:
    • i costi devono essere predefiniti e interamente imputabili ai problemi che si intendono affrontare;
    • compensazione dei costi di esercizio aggiuntivi sostenuti nelle regioni ultraperiferiche dell’Unione a causa di fattori quali la grande distanza, la superficie ridotta e il terreno o il clima difficili.

Obiettivi e criteri

Gli aiuti devono:

  • contribuire allo sviluppo regionale e alla coesione secondo le seguenti modalità:
    • favorire lo sviluppo economico delle regioni caratterizzate da un tenore di vita anormalmente basso oppure da una grave forma di sottoccupazione (note come zone «a») e delle regioni ultraperiferiche che affrontano sfide a livello strutturale, economico e sociale;
    • agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche (note come zone «c»), sempre che gli aiuti non falsino indebitamente la concorrenza;
  • soddisfare ciascuno dei seguenti criteri:
    • modificare il comportamento del beneficiario, in un modo che non avverrebbe in assenza dell’aiuto (effetto di incentivazione);
    • determinare un miglioramento tangibile, che il mercato da solo non sarebbe in grado di produrre (necessità dell’intervento statale);
    • essere adeguati per conseguire l’obiettivo politico in questione (adeguatezza della misura d’aiuto);
    • essere limitati al minimo indispensabile per stimolare investimenti o attività supplementari (proporzionalità dell’aiuto);
    • essere controbilanciati da qualsiasi effetto positivo sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri (limitazione di effetti negativi indebiti);
    • consentire agli Stati membri, alla Commissione, alle imprese e al pubblico di avere facile accesso a tutti gli atti e alle informazioni pertinenti (trasparenza).

Trasparenza

La trasparenza è garantita dall’imposizione agli Stati membri di pubblicare in un sito web della Commissione o in un sito web esaustivo a livello nazionale:

  • il testo integrale delle decisioni di concessione dell’aiuto individuale o del regime approvato;
  • informazioni su ciascun aiuto individuale di importo superiore a 100 000 EUR.

Valutazioni

Le valutazioni:

  • vengono realizzate per i regimi
    • in cui il rischio di distorsioni della concorrenza e degli scambi è particolarmente elevato;
    • con una dotazione di aiuti di Stato o con costi ammissibili contabilizzati superiori a 150 milioni di EUR in un unico anno o a 750 milioni di EUR in totale;
  • possono essere richieste per i regimi caratterizzati da ingenti importi di aiuto o che presentano caratteristiche innovative o quando sono previste significative modifiche a livello di mercato, tecnologia o normative.

Zone ammissibili

Gli orientamenti stabiliscono i criteri applicati dalla Commissione per designare le zone «a» e «c» (ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), rispettivamente del TFUE).

Esse:

  • devono essere identificate in una carta degli aiuti a finalità regionale da notificare alla Commissione, che quest’ultima deve approvare prima che l’aiuto a finalità regionale sia concesso a beneficiari situati in tali zone;
  • devono coprire il 48 % della popolazione UE-27 (negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, la copertura per l’UE-28 era stata fissata al 47 %);
  • verranno riviste dalla Commissione nel 2023, sulla base dei più recenti dati statistici disponibili.

Relazioni

Gli Stati membri devono:

  • presentare alla Commissione relazioni annuali;
  • conservare una documentazione dettagliata per dieci anni dalla data di concessione dell’aiuto di tutte le informazioni necessarie per accertare il rispetto delle condizioni in materia di costi ammissibili e di intensità massime di aiuto.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO GLI ORIENTAMENTI?

A decorrere dal 1° gennaio 2022.

CONTESTO

  • La Commissione ha avviato la sua valutazione in merito alla disciplina esistente degli aiuti a finalità regionale nel 2019. Essa ha deciso che erano necessari degli aggiornamenti per tenere conto degli sviluppi economici sopravvenuti e delle nuove priorità, nello specifico il Green Deal europeo, la Nuova strategia industriale per l’Europa e la strategia Plasmare il futuro digitale dell’Europa.
  • Gli orientamenti prevedono forti garanzie per impedire agli Stati membri di utilizzare denaro pubblico per innescare il trasferimento di posti di lavoro da una zona all’altra dell’UE, elemento essenziale per la parità di condizioni e una concorrenza leale nel mercato unico.
  • Per maggiori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Comunicazione della Commissione — Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2021/C 153/01 (GU C 153 del 29.4.2021, pag. 1).

DOCUMENTI CORRELATI

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Una nuova strategia industriale per l’Europa [COM(2020) 102 final del 10.3.2020].

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Plasmare il futuro digitale dell’Europa [COM(2020) 67 final del 19.2.2020].

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Il Green Deal europeo [COM(2019) 640 final dell’11.12.2019].

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni — Capo 1 — Regole di concorrenza — Sezione 2 — Aiuti concessi dagli Stati — Articolo 107 (ex articolo 87 TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 91).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni — Capo 1 — Regole di concorrenza — Sezione 2 — Aiuti concessi dagli Stati — Articolo 108 (ex articolo 88 TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 92).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte settima — Disposizioni generali e finali — Articolo 349 (ex articolo 299, paragrafo 2, secondo, terzo e quarto comma, del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 195).

Regolamento (UE) 2015/1588 della Commissione, del 13 luglio 2015, sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (UE) 2015/1588 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 11.06.2021

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