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Accordo tra l’Unione europea e la Svizzera

Accordo tra l’Unione europea e la Svizzera

 

SINTESI DI:

Accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera

Regolamento (CEE) n. 2840/72 che reca conclusione di un accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera

QUAL È LO SCOPO DELL’ACCORDO E DEL REGOLAMENTO?

  • L’accordo di libero scambio del 1972 tra l’Unione europea (allora Comunità economica europea) e la Svizzera è la pietra angolare delle relazioni commerciali tra l’Unione europea (UE) e la Confederazione svizzera. Riguarda solo le merci ed è uno dei più antichi accordi commerciali firmati dall’Unione. Non contiene disposizioni su servizi, investimenti, diritti di proprietà intellettuale, appalti pubblici o valori sociali e ambientali.
  • La Svizzera e l’Unione hanno successivamente concordato un pacchetto di sette accordi settoriali firmati nel 1999 (noti in Svizzera come «accordi bilaterali I»). Alcuni di essi sono rilevanti dal punto di vista commerciale, come ad esempio:
    • l’accordo sulla libera circolazione delle persone;
    • l’accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità;
    • l’accordo sugli appalti pubblici; e
    • l’accordo sul commercio di prodotti agricoli.
  • Nel 2004, all’accordo venne aggiunto un protocollo sui prodotti agricoli trasformati (protocollo 2).
  • Il regolamento segna la conclusione, per conto della Comunità economica europea (oggi l’Unione europea),dell’accordo di libero scambio con la Svizzera.

PUNTI CHIAVE

Scopi

Gli scopi principali dell’accordo sono:

  • promuovere l’espansione armoniosa di rapporti economici tra l’Unione e la Svizzera attraverso l’espansione degli scambi reciproci;
  • favorire nell’Unione e in Svizzera il progresso dell’attività economica, il miglioramento delle condizioni di vita e di occupazione, l’aumento della produttività e la stabilità finanziaria;
  • assicurare condizioni eque di concorrenza negli scambi tra le parti contraenti;
  • contribuire, eliminando gli ostacoli agli scambi, allo sviluppo armonioso e all’espansione del commercio mondiale.

Eliminazione delle misure tariffarie e non tariffarie

  • L’accordo ha abolito:
    • dazi o oneri doganali di effetto equivalente sulle importazioni e le esportazioni;
    • restrizioni quantitative all’importazione, all’esportazione o misure di effetto equivalente.
  • Sono vietati nuovi dazi/oneri o restrizioni quantitative.
  • All’accordo sono allegati protocolli che riguardano il regime tariffario di determinati prodotti insieme a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.
  • Ciascuna delle parti può imporre divieti o restrizioni sulle importazioni, esportazioni o merci in transito per una serie di motivi, tra cui:
    • sanità pubblica;
    • ordine pubblico;
    • tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o dei vegetali.

Norme sulla concorrenza

Entrambe le parti sono tenute a rispettare le regole sulla concorrenza vietando lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante, di cartelli e monopoli oltre alle regole sugli aiuti di Stato.

Comitato misto

L’accordo istituisce un comitato misto che comprende rappresentanti di entrambe le parti. Esso:

  • è responsabile dell’amministrazione e della corretta attuazione dell’accordo;
  • formula raccomandazioni e adotta decisioni nei casi contemplati dall’accordo.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

L’accordo è entrato in vigore il 1o gennaio 1973. Successivamente, all’accordo sono stati allegati alcuni protocolli.

CONTESTO

Le relazioni politiche tra l’Unione e la Svizzera sono disciplinate da oltre cento accordi bilaterali che coprono un’ampia gamma di aspetti, tra cui ricerca e innovazione, area Schengen, politica di asilo e riconoscimento reciproco.

Per maggiori informazioni consultare:

DOCUMENTI PRINCIPALI

Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera (GU L 300 del 31.12.1972, pag. 189).

Le modifiche successive sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha unicamente valore documentale.

Regolamento (CEE) n. 2840/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, che reca conclusione di un accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, che ne stabilisce le disposizioni d’applicazione e che reca conclusione dell’accordo addizionale sulla validità per il Principato di Liechtenstein dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 (GU L 300 del 31.12.1972, pag. 188).

DOCUMENTI CORRELATI

Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 5).

Accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera in merito all’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52).

Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 19).

Si veda la versione consolidata.

Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 369).

Si veda la versione consolidata.

Accordo quadro di cooperazione scientifica e tecnica tra le Comunità e la Confederazione svizzera (GU L 313 del 22.11.1985, pag. 6).

Ultimo aggiornamento: 10.09.2020

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