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Regime generale delle accise (dal 2023)

Regime generale delle accise (dal 2023)

 

SINTESI DI:

Direttiva (UE) 2020/262 che stabilisce il regime generale delle accise

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

La direttiva stabilisce le accise sulle merci seguenti:

Essa consente agli Stati membri dell’Unione europea (Unione) di applicare:

  • altre imposte indirette aventi finalità specifiche ai prodotti sottoposti ad accisa purché siano conformi alle norme dell’Unione;
  • imposte su prodotti diversi dai prodotti sottoposti ad accisa e su determinati servizi.

PUNTI CHIAVE

La direttiva:

  • si applica al territorio dell’Unione e dell’Irlanda del Nord ai sensi del protocollo sull’Irlanda del Nord relativo all’accordo sul recesso del Regno Unito;
  • conferma che i seguenti paesi non sono trattati come paesi terzi nell’ambito delle norme di circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa:
    • Principato di Monaco;
    • San Marino;
    • le zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia a Cipro;
    • Isola di Man;
    • Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal);
  • non si applica ai seguenti territori che fanno parte dell’unione doganale dell’Unione:
    • isole Canarie;
    • dipartimenti francesi d’oltremare;
    • isole Åland;
    • isole Normanne;
    • isola di Helgoland;
    • territorio di Büsingen;
    • Ceuta;
    • Melilla;
    • Livigno.

La direttiva stabilisce le norme generali che si applicano quando i prodotti sono subordinati a un regime di sospensione dall’accisa.

  • un «regime di sospensione dall’accisa» consiste in un regime fiscale applicato alla produzione, alla trasformazione, alla detenzione, al magazzinaggio e alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa per cui l’accisa è sospesa.
  • I prodotti soggetti ad accisa sono subordinati a un dazio quando si verifica una delle seguenti attività dell’Unione:
    • produzione o estrazione;
    • importazione, legale o illegale.
  • L’accisa diventa esigibile nel momento e nello Stato membro in cui i prodotti sottoposti ad accisa sono immessi in consumo.

La direttiva stabilisce le norme generali che si applicano quando i prodotti sottoposti ad accisa, in seguito all’immissione in consumo in uno Stato membro, sono trasportati in un altro Stato membro per fini commerciali. In tali casi, i prodotti sottoposti ad accisa possono essere trasportati solo da uno speditore certificato* a un destinatario certificato*.

  • Per prodotti immessi in consumo si intende:
    • lo svincolo di prodotti sottoposti ad accisa da un regime di sospensione dall’accisa;
    • la detenzione o il magazzinaggio di prodotti sottoposti ad accisa al di fuori di un regime di sospensione dall’accisa qualora non sia stata applicata un’accisa in conformità alle disposizioni applicabili del diritto dell’Unione e della legislazione nazionale;
    • la produzione, compresa la trasformazione, di prodotti sottoposti ad accisa al di fuori del regime di sospensione dall’accisa;
    • l’importazione di prodotti sottoposti ad accisa, a meno che non vengano inseriti, al momento dell’importazione, in un regime di sospensione dall’accisa.
  • Le persone responsabili del pagamento dell’accisa sono:
    • depositari autorizzati*, che devono soddisfare determinate condizioni per il riconoscimento;
    • destinatari registrati*;
    • qualsiasi altra persona che immette i prodotti.
  • L’accisa applicata corrisponde a quella in vigore nello Stato membro quando i prodotti sono immessi in consumo.
  • Ogni Stato membro stabilisce le proprie norme sulla produzione, sulla trasformazione, sulla detenzione e sul magazzinaggio di prodotti sottoposti ad accisa.
  • La produzione, la trasformazione, la detenzione e il magazzinaggio di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa hanno luogo in un deposito fiscale.

I prodotti sottoposti ad accisa sono esenti da imposta e devono essere corredati di un certificato di esenzione quando utilizzati per:

  • fini diplomatici o consolari;
  • organizzazioni internazionali;
  • forze armate degli Stati membri dell’Unione o della NATO, tranne nella propria giurisdizione;
  • dalle forze armate del Regno Unito di stanza a Cipro;
  • il consumo nell’ambito di un accordo con un paese terzo o un’organizzazione internazionale.

I passeggeri che si recano in un paese terzo per via aerea o marittima non pagano imposte sui prodotti sottoposti ad accisa acquistati per uso personale a bordo o presso negozi esentasse.

Le norme sulla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa* stabiliscono quanto segue:

  • permettono il trasporto dei prodotti da un deposito fiscale, o dal luogo in cui sono importati, a un altro deposito, a un destinatario registrato o a un punto di uscita dell’Unione;
  • richiedono:
    • un numero unico di accisa che identifica lo speditore registrato* o il destinatario;
    • una garanzia valida a livello dell’Unione del depositario autorizzato responsabile della spedizione o dello speditore registrato che copra qualsiasi rischio (tranne per prodotti energetici trasferiti tramite condutture fisse);
    • un documento amministrativo elettronico di copertura o un documento di riserva* che contiene gli stessi dati in caso di indisponibilità del sistema informatizzato;
  • Prevedono un regime speciale e permettono il frazionamento in due o più parti delle spedizioni per prodotti energetici trasportati via mare o per vie navigabili interne.
  • Precisano l’inizio e il termine di un periodo di circolazione e le formalità a destinazione.
  • Offrono procedure semplificate per prodotti trasportati soltanto all’interno di uno Stato membro oppure su base frequente e regolare tra due o più Stati membri.

I destinatari registrati:

  • non possono produrre, trasformare, detenere, immagazzinare o spedire prodotti in regime di sospensione dall’accisa;
  • devono:
    • garantire il pagamento dell’accisa prima della spedizione dei prodotti;
    • inserire i prodotti nella propria contabilità all’arrivo;
    • acconsentire a controlli per garantire il ricevimento dei prodotti.

Le norme relative ai privati che trasportano prodotti sottoposti ad accisa per uso personale da uno Stato membro a un altro, stipulano quanto segue:

  • l’accisa è pagata dove avviene l’acquisto dei prodotti;
  • Gli Stati membri definiscono l’«uso personale» rispetto a verifiche quali:
    • lo status commerciale della persona fisica;
    • il luogo in cui i prodotti si trovano o il tipo di trasporto utilizzato;
    • qualsiasi documento relativo ai prodotti o alla loro natura o quantità.
  • Le autorità nazionali possono stabilire livelli indicativi della quantità quale tipo di prova; tuttavia, questi non possono essere inferiori alle seguenti quantità per determinati prodotti.
    • Tabacco: 800 sigarette, 400 sigaretti, 200 sigari, 1 kg di tabacco da fumo;
    • alcole: 10 litri di bevande spiritose, 20 litri di prodotti intermedi, 90 litri di vino, 110 litri di birra.

Le norme relative ai prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo in uno Stato membro e trasportati commercialmente in un altro Stato membro sono le seguenti:

  • il pagamento dell’accisa avviene nel paese di destinazione.
  • Il destinatario certificato:
    • è responsabile del pagamento dell’accisa;
    • fornisce una garanzia a copertura di eventuali mancati pagamenti prima della spedizione dei prodotti;
    • acconsente a qualsiasi controllo;
    • comunica il ricevimento dei prodotti entro cinque giorni;
  • Un documento amministrativo elettronico semplificato o un documento di riserva che contiene gli stessi dati deve accompagnare la consegna.
  • Possono essere utilizzate procedure semplificate per i prodotti sottoposti ad accisa che circolano tra due o più Stati membri.

Le norme in materia di vendita a distanza transfrontaliera richiedono il pagamento dell’accisa presso il paese di destinazione.

L’accisa è:

  • non esigibile se i prodotti spediti a un altro Stato membro sono interamente distrutti o irrimediabilmente perduti a causa di circostanze impreviste, forza maggiore o per ordine dello Stato membro;
  • esigibile, per i prodotti spediti da uno Stato membro a un altro, nello Stato membro in cui si verifica un’irregolarità.

Gli Stati membri possono:

  • richiedere che i prodotti sottoposti ad accisa siano muniti di contrassegni fiscali o di contrassegni nazionali di riconoscimento per motivi fiscali;
  • esentare le piccole aziende vinicole, che producono meno di 1 000 ettolitri all’anno, da numerose norme e requisiti in materia di circolazione e monitoraggio;
  • mantenere le norme nazionali relative ai negozi su navi e aeromobili finché le misure dell’Unione non vengono adottate;
  • applicare un regime speciale per i prodotti utilizzati nella costruzione o nella manutenzione di un ponte transfrontaliero.

La Commissione europea presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione europea ogni cinque anni, la prima al più tardi tre anni dopo l’applicazione della direttiva, sull’attuazione della legislazione.

La direttiva conferisce alla Commissione il potere di adottare:

a) atti delegati per stabilire le soglie comuni di perdita parziale dovute alla natura dei prodotti, alla struttura e al contenuto del documento amministrativo elettronico e al documento di riserva e a quelli del documento amministrativo elettronico semplificato e del documento di riserva;

Il regolamento delegato (UE) n. 2022/1636 si applica a partire dal 13 febbraio 2023.

  • stabilisce una soglia comune di perdita parziale dello 0 % per il tabacco lavorato, che rientra nel campo di applicazione della direttiva 2011/64/UE;
  • abroga i regolamenti di esecuzione 684/2009 e 3649/92 a partire dalla data della sua applicazione.

b) atti di esecuzione per stabilire le norme e le procedure per lo scambio del documento amministrativo elettronico e del documento di riserva, del documento amministrativo elettronico semplificato e del documento di riserva, e per definire la forma da utilizzare per il certificato di esenzione.

Anche il regolamento delegato (UE) n. 2022/1637 si applica a partire dal 13 febbraio 2023.

  • istituisce il certificato di esenzione per i prodotti soggetti ad accisa da uno Stato membro all’altro, quando gli Stati membri esentano dal pagamento dell’accisa;
  • sostituisce il regolamento (CE) n. 31/96.

La direttiva:

  • riesamina e sostituisce le direttive 2008/118/CE (si veda la sintesi) e 2010/12/UE dal 13 febbraio 2023;
  • È strettamente legata alla decisione (UE) 2020/263 relativa all’informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?

Diversi articoli dovevano essere recepiti nel diritto nazionale entro il 31 dicembre 2021, mentre il resto degli articoli si applica negli Stati membri a partire dal 13 febbraio 2023.

CONTESTO

  • La direttiva attua una modernizzazione del quadro esistente per i prodotti sottoposti ad accisa tramite il miglioramento delle condizioni relative alla concorrenza leale nel mercato unico e la riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese. Si occupa di allineare il regime delle accise e doganale dell’Unione.
  • Gli utili derivanti dalle accise vanno interamente al paese in cui sono pagate. Dal 1992, l’Unione ha in atto norme comuni per garantire che le accise siano applicate in modo uniforme, nonché agli stessi prodotti.
  • Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Speditore certificato. Un operatore economico che durante l’esercizio dell’attività commerciale può spedire prodotti soggetti ad accisa, immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e in seguito trasferiti nel territorio di un altro Stato membro.
Destinatario certificato. Un operatore economico che durante l’esercizio dell’attività commerciale riceve prodotti soggetti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e in seguito trasferiti nel territorio di un altro Stato membro.
Depositario autorizzato. Un operatore economico autorizzato a produrre, detenere, conservare, ricevere e spedire prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa.
Destinatario registrato. Un operatore economico autorizzato a ricevere da un altro Stato membro prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa.
Sospensione dall’accisa. Un regime fiscale che prevede la sospensione dall’accisa, applicata alla produzione, alla trasformazione, alla detenzione, al magazzinaggio e alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa.
Speditore registrato. Un operatore economico autorizzato a spedire prodotti in regime di sospensione dall’accisa in seguito all’immissione in libera pratica.
Documento di riserva. Un documento da utilizzare/presentare se il sistema d’informatizzazione del controllo dei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa (EMCS) non è disponibile. Nell’ambito dell’EMCS, una circolazione di prodotti soggetti ad accisa è documentata in ogni fase tramite un documento amministrativo elettronico.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione) (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4).

Le modifiche successive alla direttiva (UE) 2020/262 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Decisione (UE) 2020/263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2020, relativa all’informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (rifusione) (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 43).

Direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, sulla struttura e sulle aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavorato (codificazione) (GU L 176 del 5.7.2011, pag. 24).

Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 21).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull’alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 29).

Ultimo aggiornamento: 14.10.2022

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