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Obbligazioni garantite e vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite

Obbligazioni garantite e vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite

 

SINTESI DI:

Direttiva (UE) 2019/2162 relativa all’emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite

Regolamento (UE) 2019/2160 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA E DEL REGOLAMENTO?

  • La direttiva (UE) 2019/2162: punta a tutelare gli investitori stabilendo a livello dell’Unione europea (Unione) le norme minime armonizzate, in particolare sulle definizioni e gli standard per le obbligazioni garantite* emesse da enti creditizi*. Tali norme si applicano alle modalità in cui le obbligazioni garantite vengono emesse, strutturate, controllate e pubblicizzate.
  • Il regolamento (UE) 2019/2160 modifica il regolamento (CE) n. 575/2013 [noto come il regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR)] (si veda la sintesi) per rafforzare le condizioni per la concessione di un trattamento prudenziale preferenziale delle obbligazioni garantite in base al CRR.

PUNTI CHIAVE

Direttiva (UE) 2019/2162

Ambito di applicazione

La direttiva riguarda quanto segue:

  • 1.

    Caratteristiche strutturali

    • Gli investitori godono di diritti preferenziali e hanno diritto a una doppia protezione (nota come «doppia rivalsa») che prevede il diritto di credito sia nei confronti dell’ente creditizio emittente delle obbligazioni che verso le attività di copertura in caso di insolvenza o risoluzione dell’ente.
    • Le obbligazioni garantite sono garantite in ogni momento da attività di copertura di qualità elevata — tipicamente mutui o titoli di debito emessi dal governo — o altre attività specificate nell’articolo 6, paragrafo 1 della direttiva (UE) 2019/2162.
    • Le attività utilizzate come garanzia reale devono soddisfare determinati requisiti:
      • norme di valutazione generalmente accettate dagli esperti per le attività materiali, che devono essere debitamente monitorate e assicurate;
      • vigilanza pubblica continua della solidità operativa e della solvibilità finanziaria della controparte per quanto attiene alle attività sotto forma di esposizioni;
      • diversificazione del rischio per le attività non ammissibili ai sensi dell’articolo 129, paragrafo 1 del CRR;
      • per le obbligazioni garantite aggregate infragruppo e l’aggregato di copertura sono previste norme specifiche.
    • Gli enti creditizi devono fornire informazioni sui loro programmi di obbligazioni garantite tali da consentire agli investitori di valutare il profilo e i rischi del programma e di eseguire la dovuta diligenza. Tali informazioni devono essere rese disponibili sul sito web dell’ente creditizio, fornite almeno con cadenza trimestrale, e devono comprendere:
      • il valore dell’aggregato di copertura e delle obbligazioni garantite;
      • un elenco dei codici internazionali di identificazione dei titoli per tutte le emissioni di obbligazioni garantite nell’ambito del programma;
      • la distribuzione geografica e il tipo di attività di copertura, l’entità dei prestiti e il metodo di valutazione;
      • informazioni dettagliate sul rischio di mercato, compresi il rischio di tasso di interesse e il rischio di tasso di cambio, e sui rischi di credito e di liquidità;
      • la struttura delle scadenze delle attività di copertura e delle obbligazioni garantite;
      • i livelli di copertura richiesta e disponibile e i livelli di eccesso di garanzia legale, contrattuale e volontario (il livello di garanzia legale che eccede il requisito di copertura);
      • la percentuale di prestiti nel caso in cui si consideri intervenuto un default e in qualsiasi caso in cui i prestiti siano scaduti da più di novanta giorni.
    • I programmi di obbligazioni garantite rappresentano le caratteristiche strutturali di un’emissione di obbligazioni garantite determinate da norme statutarie e da termini e condizioni contrattuali;
    • La riserva di liquidità dell’aggregato di copertura deve coprire il deflusso netto cumulativo massimo di liquidità (disponibile o prontamente convertibile in contanti) per il periodo dei successivi 180 giorni;
    • Le obbligazioni garantite con strutture delle scadenze estensibili (un titolo di debito a lungo termine la cui data di fine concordata può essere prorogata) sono consentite ai paesi dell’Unione a determinate condizioni e devono essere comunicate all’Autorità bancaria europea (ABE).
  • 2.

    Vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite

    • I paesi dell’Unione designano una o più autorità competenti affinché controllino l’emissione di obbligazioni garantite per valutarne la conformità con i requisiti di legge.
    • I programmi di obbligazioni garantite sono soggetti a una autorizzazione che deve essere ottenuta prima dell’emissione di obbligazioni garantite nell’ambito del relativo programma. Per ottenerla, gli enti creditizi devono avere:
      • un adeguato programma delle operazioni che indichi l’emissione di obbligazioni garantite;
      • politiche, processi e metodologie adeguati per quanto concerne l’approvazione, la modifica, il rinnovo e il rifinanziamento dei prestiti compresi nell’aggregato di copertura;
      • dirigenti e personale dedicati che dispongano di adeguate qualifiche.
    • In caso di insolvenza o ristrutturazione dell’ente creditizio le autorità competenti collaborano con l’autorità di risoluzione nella gestione del caso al fine di assicurare la tutela dei diritti e degli interessi degli investitori in obbligazioni garantite. I paesi dell’Unione possono disporre la nomina di un amministratore speciale.
    • Gli enti creditizi trasmettono regolarmente alle autorità competenti le informazioni specificate nella direttiva.
    • Agli istituti che infrangono le regole verranno applicate sanzioni amministrative e altre misure amministrative. Tali sanzioni e misure devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. I paesi dell’Unione possono decidere di non prevedere sanzioni amministrative o altre misure amministrative in caso di violazioni che siano oggetto di sanzioni penali a norma del loro diritto nazionale.
    • Le autorità competenti pubblicano sui loro siti web ufficiali:
      • i testi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali e degli orientamenti generali adottati in relazione all’emissione di obbligazioni garantite;
      • l’elenco degli enti creditizi autorizzati a emettere obbligazioni garantite.
    • Le obbligazioni garantite possono utilizzare il marchio «obbligazione garantita europea» (solo per le obbligazioni garantite che soddisfano i requisiti stabiliti nelle disposizioni del diritto nazionale di recepimento della presente direttiva) o il marchio «obbligazione garantita europea (premium)» (solo per le obbligazioni garantite che soddisfano i requisiti stabiliti nelle disposizioni del diritto nazionale di recepimento della presente direttiva nonché soddisfano i requisiti di cui all’articolo 129 del CRR). L’uso di tali marchi è volontario, insieme alle denominazioni nazionali.
    • La direttiva apporta modifiche minori alle direttive 2009/65/CE (si veda la sintesi) e 2014/59/UE (si veda la sintesi).
    • Le misure transitorie si applicano alle obbligazioni garantite emesse prima dell’8 luglio 2022.
    • La Commissione europea, in stretta collaborazione con l’ABE:
      • entro l’8 luglio 2024 presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, se del caso accompagnata da una proposta legislativa, in merito all’opportunità e alle modalità dell’introduzione di un regime di equivalenza per gli enti creditizi emittenti di obbligazioni garantite dei paesi terzi e per gli investitori in tali obbligazioni garantite;
      • entro l’8 luglio 2025, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione della direttiva per quanto riguarda il livello di tutela degli investitori e gli sviluppi in materia di emissione di obbligazioni garantite nell’Unione.

Regolamento (UE) 2019/2160

  • Il regolamento integra la direttiva (UE) 2019/2162 e si basa sull’attuale trattamento di vigilanza sulle obbligazioni garantite in base al CRR.
  • Aggiunge requisiti per il livello minimo di eccesso di garanzia* e le attività di sostituzione*, rafforzando in tal modo la qualità delle obbligazioni garantite ammissibili al trattamento patrimoniale favorevole.
  • A tal fine:
    • elimina l’utilizzo come attività ammissibili di strutture che includono nell’aggregato di copertura titoli garantiti da mutui ipotecari cartolarizzati su immobili residenziali o non residenziali, poiché l’utilizzo di tali strutture è in calo e si ritiene che aggiunga inutili complessità ai programmi di obbligazioni garantite; e
    • richiede almeno il 5 % di eccesso di garanzia affinché le obbligazioni garantite possano beneficiare del trattamento preferenziale, o il 2%, se la valutazione dell’immobile si basa sul valore del mutuo ipotecario (questo livello di eccesso di garanzia può essere su base legale, contrattuale o volontaria ).

DA QUANDO SI APPLICANO LA DIRETTIVA E IL REGOLAMENTO?

  • La direttiva (UE) 2019/2162 deve diventare legge nei paesi dell’Unione entro l’8 luglio 2021 e sarà in vigore a partire dall’8 luglio 2022.
  • Il regolamento (UE) 2019/2160 entra in vigore dall’8 luglio 2022.

CONTESTO

  • Le obbligazioni garantite sono ampiamente utilizzate in alcuni paesi dell’Unione (Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo e Svezia) come importante fonte di finanziamento economico e a lungo termine per le banche. Contribuiscono a finanziare mutui e prestiti del settore pubblico e garantiscono un elevato livello di certezza per gli investitori.
  • La direttiva fa parte del piano di azione dell’Unione dei mercati dei capitali. Le regole minime armonizzate in tutta l’Unione per le obbligazioni garantite aumenteranno la sicurezza per gli investitori e apriranno nuove opportunità.
  • Per maggiori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Obbligazione garantita: titolo di debito emesso da un ente creditizio garantito da attività (solitamente un insieme di mutui ipotecari o crediti al settore pubblico, ma anche altre attività di copertura di alta qualità che assicurano che l’ente creditizio che emette le obbligazioni garantite abbia un diritto di credito e garantite da garanzie reali soggette a requisiti rigorosamente definiti) su cui i loro investitori possono rivalersi.
Ente creditizio: impresa che raccoglie depositi o altri fondi rimborsabili presso il pubblico per concedere il credito.
Eccesso di garanzia: la pratica o il processo di collocamento di un’attività come garanzia su un prestito in cui il valore dell’attività supera il valore del prestito.
Attività di sostituzione: attività detenute in aggiunta alle attività primarie, tipicamente costituite da derivati e attività detenute a fini di liquidità.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa all’emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE (GU L 328 del 18.12.2019, pag. 29).

Regolamento (UE) 2019/2160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite (GU L 328 del 18.12.2019, pag. 1).

DOCUMENTI CORRELATI

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: piano di azione per la creazione dell’Unione dei mercati dei capitali [COM(2015) 468 final del 30.9.2015].

Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

Le successive modifiche alla direttiva 2014/59/UE sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 04.08.2020

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