Protezione delle indicazioni geografiche — Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona
SINTESI DI:
Atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche
Decisione (UE) 2019/1754 — Adesione dell’UE all’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche
Regolamento (UE) 2019/1753 relativo all’azione dell’UE a seguito della sua adesione all’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche
QUAL È LO SCOPO DELL’ATTO, DELLA DECISIONE E DEL REGOLAMENTO?
- L’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona consente a tutte le parti contraenti di beneficiare di una protezione rapida, di alto livello e indefinita per le indicazioni geografiche (IG)* attraverso un’unica registrazione.
- La decisione autorizza l’Unione europea (Unione) ad aderire all’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona.
- Il regolamento stabilisce le norme che consentono all’Unione di esercitare i diritti conferiti e adempiere agli obblighi stabiliti nell’Atto di Ginevra.
PUNTI CHIAVE
Accordo di Lisbona
- L’accordo di Lisbona del 1958 è un trattato amministrato dall’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI). Fornisce la protezione delle denominazioni d’origine (DO)* come il vino Bordeaux, e la loro registrazione internazionale. Le DO sono un tipo speciale di IG per quei prodotti che hanno un legame particolarmente forte con il loro luogo di origine.
- A partire da maggio 2020, vi sono 30 parti contraenti dell’accordo di Lisbona, sette delle quali sono paesi dell’Unione: Bulgaria, Cechia, Francia, Italia, Ungheria, Portogallo e Slovacchia.
- Altri tre, Grecia, Romania e Spagna, hanno firmato l’accordo, ma non l’hanno ratificato.
Atto di Ginevra
- L’Atto di Ginevra modernizza l’Accordo di Lisbona e ne amplia il campo di applicazione, non solo per le DO, ma per tutte le IG e consente alle organizzazioni internazionali di divenire parti contraenti.
- Oltre a indicare l’origine di un prodotto, le IG sono usate anche per distinguere e rafforzare i contributi culturali e premiare la creatività del know-how autentico. Un nome di prodotto registrato come IG o DO, nell’Unione come indicazione geografica protetta (IGP) o denominazione di origine protetta (DOP), può essere utilizzato solo dai produttori situati nell’area designata.
- Ciascuna parte contraente è tenuta a proteggere sul proprio territorio, nell’ambito del proprio sistema giudiziario e prassi giuridica, le DO e le IG di prodotti provenienti da altri paesi firmatari per i quali accetta la protezione.
Decisione (UE) 2019/1754
- L’Unione ha competenza esclusiva per i settori disciplinati dall’atto di Ginevra. La decisione autorizza l’Unione ad aderire all’Atto di Ginevra per poter esercitare adeguatamente la sua competenza esclusiva.
- Anche i paesi dell’Unione che lo desiderano possono aderire all’atto di Ginevra insieme all’Unione nell’interesse dell’Unione e nel pieno rispetto delle sue competenze esclusive.
- I paesi dell’Unione che erano già parti nell’accordo di Lisbona prima dell’adesione dell’Unione all’atto di Ginevra possono rimanere tali (cfr. Causa C-24/20 — Commissione europea contro Consiglio dell’Unione europea).
Norme comuni
Il regolamento stabilisce le norme che disciplinano i diritti e gli obblighi dell’Unione stabiliti nell’Atto di Ginevra. In base al regolamento:
- la Commissione europea è responsabile del deposito delle domande di registrazione internazionale delle indicazioni geografiche relative ai prodotti originari dell’Unione.
- la Commissione valuterà inoltre se sono soddisfatte le condizioni per garantire una protezione a livello dell’Unione a un’IG che è stata registrata a livello internazionale come stabilito dall’atto e che ha origine in un paese terzo.
Inoltre, il regolamento riguarda in particolare:
- i conflitti tra un’indicazione geografica registrata a livello internazionale e un marchio.
- le norme transitorie per accogliere i paesi dell’Unione che erano già parti nell’accordo di Lisbona prima dell’adesione dell’Unione all’atto di Ginevra.
- le norme in materia finanziaria e l’obbligo di controllo per la Commissione.
DA QUANDO SI APPLICANO L’ATTO, LA DECISIONE IL REGOLAMENTO?
- L’Atto di Ginevra è entrato in vigore il 26 febbraio 2020.
- Il regolamento e la decisione sono in vigore dal 13 novembre 2019.
CONTESTO
TERMINI CHIAVE
Indicazioni geografiche (IG): identificano prodotti che provengono da una specifica area geografica e rispetto ai quali una data qualità, reputazione o altra caratteristica è legata all’origine geografica.
Denominazioni di origine (DO): denominazioni geografiche che indicano l’origine di un prodotto e le sue qualità distintive e rinomate associate alla zona.
DOCUMENTI PRINCIPALI
Atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (GU L 271 del 24.10.2019, pag. 15).
Decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio, del 7 ottobre 2019, relativa all’adesione dell’Unione europea all’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (GU L 271 del 24.10.2019, pag. 12).
Regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, relativo all’azione dell’Unione a seguito della sua adesione all’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (GU L 271 del 24.10.2019, pag. 1).
Ultimo aggiornamento: 18.05.2020
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