Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Protezione delle indicazioni geografiche — Atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona

Protezione delle indicazioni geografiche — Atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona

SINTESI DI:

Atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche

Decisione (UE) 2019/1754 — Adesione dell’UE all’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche

Regolamento (UE) 2019/1753 relativo all’azione dell’UE a seguito della sua adesione all’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche

QUAL È LO SCOPO DELL’ATTO, DELLA DECISIONE E DEL REGOLAMENTO?

  • L’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona consente a tutte le parti contraenti di beneficiare di una protezione rapida, di alto livello e indefinita per le indicazioni geografiche (IG)1 attraverso un’unica registrazione.
  • La decisione autorizza l’Unione europea (Unione) ad aderire all’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona. La decisione è stata modificata due volte: dalla decisione (UE) 2023/1051 del Consiglio e, da ultimo, dalla decisione (UE) 2023/2412.
  • Il regolamento stabilisce le norme che consentono all’Unione di esercitare i diritti conferiti e adempiere agli obblighi stabiliti nell’atto di Ginevra.

PUNTI CHIAVE

Accordo di Lisbona

  • L’accordo di Lisbona del 1958 è un trattato amministrato dall’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI). Fornisce la protezione delle denominazioni di origine (DO)2, come, ad esempio, il vino Bordeaux, e la loro registrazione internazionale. Le denominazioni di origine sono un tipo speciale di indicazione geografica per quei prodotti che hanno un legame particolarmente forte con il loro luogo di origine.
  • A partire dall’, vi sono 44 parti contraenti dell’accordo di Lisbona, sette delle quali sono Stati membri dell’Unione: Bulgaria, Cechia, Francia, Italia, Ungheria, Portogallo e Slovacchia.
  • Altri tre, Grecia, Spagna e Romania, hanno firmato l’accordo, ma non l’hanno ratificato.

Atto di Ginevra

  • L’atto di Ginevra modernizza l’accordo di Lisbona e ne amplia il campo di applicazione, non solo per le denominazioni di origine, ma per tutte le indicazioni geografiche e consente alle organizzazioni internazionali di divenire parti contraenti.
  • Oltre a indicare l’origine di un prodotto, le IG vengono utilizzate anche per distinguere e rafforzare i contributi culturali e premiare la creatività del know-how autentico. Un nome di prodotto registrato come indicazione geografica o denominazione di origine, nell’Unione come indicazione geografica protetta (IGP) o denominazione di origine protetta (DOP), può essere utilizzato solo dai produttori situati nell’area designata.
  • Ciascuna parte contraente è tenuta a proteggere sul proprio territorio e, nell’ambito del proprio sistema giudiziario e prassi giuridica, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche di prodotti provenienti da altri paesi firmatari per i quali accetta la protezione.
  • A partire dall’, l’atto di Ginevra offre protezione in 25 parti contraenti che coprono fino a 60 paesi. Il sistema di Lisbona (accordo di Lisbona e atto di Ginevra) copre fino a 73 paesi in totale.

Decisione (UE) 2019/1754

  • L’Unione ha competenza esclusiva per i settori disciplinati dall’atto di Ginevra. La decisione autorizza l’Unione ad aderire all’atto di Ginevra per poter esercitare adeguatamente la sua competenza esclusiva.
  • In seguito alla sentenza della causa C-24/20 Commissione europea contro Consiglio dell’Unione europea, solo i sette Stati membri (di cui sopra) che erano già parti nell’accordo di Lisbona prima dell’adesione dell’Unione all’atto di Ginevra sono autorizzati a ratificare o aderire all’atto di Ginevra insieme all’Unione, nel pieno rispetto della competenza esclusiva dell’Unione. Ciò si applica strettamente nella misura in cui la loro adesione è necessaria per preservare, nell’interesse dell’Unione, l’anzianità e la continuità della protezione delle denominazioni d’origine già registrate in questi Stati membri ai sensi dell’accordo di Lisbona e per adempiere agli obblighi di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/1753 relativo alle disposizioni transitorie per le denominazioni d’origine già registrate nell’accordo di Lisbona.
  • Al fine di gestire, a livello dell’Unione, la registrazione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali di cui al regolamento (UE) 2023/2411 (si veda di seguito), la decisione (UE) 2023/2412 modifica la decisione (UE) 2019/1754 nominando l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) come autorità competente dell’Unione per quanto riguarda le indicazioni geografiche per tali prodotti ai sensi dell’atto di Ginevra.

Regolamento (UE) 2019/1753

Il regolamento stabilisce le norme che disciplinano i diritti e gli obblighi dell’Unione stabiliti nell’atto di Ginevra. In base al regolamento:

  • la Commissione europea è responsabile del deposito delle domande di registrazione internazionale delle indicazioni geografiche relative ai prodotti originari dell’Unione;
  • la Commissione valuterà inoltre se sono soddisfatte le condizioni per garantire una protezione a livello dell’Unione a un’indicazione geografica che è stata registrata a livello internazionale come stabilito dall’atto e che ha origine in un paese terzo.

Inoltre, il regolamento riguarda in particolare:

  • i conflitti tra un’indicazione geografica registrata a livello internazionale e un marchio;
  • le norme transitorie per accogliere taluni Stati membri che erano già parti nell’accordo di Lisbona prima dell’adesione dell’Unione all’atto di Ginevra;
  • le norme in materia finanziaria e l’obbligo di controllo per la Commissione.

Il regolamento (UE) 2023/2411 modifica il regolamento (UE) 2019/1753 per quanto riguarda la protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali (ad es. vetro di Murano, posate Solingen, tweed del Donegal, merletti di Halas o gioielli di Jablonec). A partire dal , sostituirà i regimi nazionali esistenti. Sebbene l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale sia responsabile della gestione del regime, gli Stati membri dovranno designare le autorità competenti per gestire le domande e introdurre procedure appropriate per far rispettare il sistema a livello nazionale. A partire dal , i produttori potranno proteggere la denominazione dei loro prodotti in tutta l’Unione.

La Commissione valuterà la fattibilità di un sistema di informazione e di allerta contro l’uso abusivo delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali nel sistema dei nomi di dominio e presenterà una relazione contenente le principali conclusioni al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione europea entro il . Tale relazione sarà accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa.

DA QUANDO SI APPLICANO L’ATTO, LA DECISIONE IL REGOLAMENTO?

  • L’Atto di Ginevra è entrato in vigore il .
  • Il regolamento (UE) 2019/1753 e la decisione (UE) 2019/1754 si applicano dal .
  • Il regolamento di modifica (UE) 2023/2411 è entrato in vigore il e sarà interamente in vigore a partire dal .
  • La decisione (UE) 2023/2412 è entrata in vigore il .

CONTESTO

TERMINI CHIAVE

  1. Indicazioni geografiche (IG). Identificano prodotti che provengono da una specifica area geografica e ne rispecchiano una data qualità, reputazione o altra caratteristica legata all’origine geografica.
  2. Denominazioni di origine (DO). Denominazioni geografiche che indicano l’origine di un prodotto e le sue qualità distintive e rinomate associate alla zona.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (GU L 271 del , pag. 15).

Decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio, del , relativa all’adesione dell’Unione europea all’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (GU L 271 del , pag. 12).

Le successive modifiche alla decisione (UE) 2019/1754 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo all’azione dell’Unione a seguito della sua adesione all’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (GU L 271 del , pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

ultimo aggiornamento:

Top