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Protezione delle indicazioni geografiche — Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona

Protezione delle indicazioni geografiche — Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona

 

SINTESI DI:

Atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche

Decisione (UE) 2019/1754 — Adesione dell’UE all’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche

Regolamento (UE) 2019/1753 relativo all’azione dell’UE a seguito della sua adesione all’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche

QUAL È LO SCOPO DELL’ATTO, DELLA DECISIONE E DEL REGOLAMENTO?

  • L’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona consente a tutte le parti contraenti di beneficiare di una protezione rapida, di alto livello e indefinita per le indicazioni geografiche (IG)* attraverso un’unica registrazione.
  • La decisione autorizza l’Unione europea (Unione) ad aderire all’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona.
  • Il regolamento stabilisce le norme che consentono all’Unione di esercitare i diritti conferiti e adempiere agli obblighi stabiliti nell’Atto di Ginevra.

PUNTI CHIAVE

Accordo di Lisbona

  • L’accordo di Lisbona del 1958 è un trattato amministrato dall’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI). Fornisce la protezione delle denominazioni d’origine (DO)* come il vino Bordeaux, e la loro registrazione internazionale. Le DO sono un tipo speciale di IG per quei prodotti che hanno un legame particolarmente forte con il loro luogo di origine.
  • A partire da maggio 2020, vi sono 30 parti contraenti dell’accordo di Lisbona, sette delle quali sono paesi dell’Unione: Bulgaria, Cechia, Francia, Italia, Ungheria, Portogallo e Slovacchia.
  • Altri tre, Grecia, Romania e Spagna, hanno firmato l’accordo, ma non l’hanno ratificato.

Atto di Ginevra

  • L’Atto di Ginevra modernizza l’Accordo di Lisbona e ne amplia il campo di applicazione, non solo per le DO, ma per tutte le IG e consente alle organizzazioni internazionali di divenire parti contraenti.
  • Oltre a indicare l’origine di un prodotto, le IG sono usate anche per distinguere e rafforzare i contributi culturali e premiare la creatività del know-how autentico. Un nome di prodotto registrato come IG o DO, nell’Unione come indicazione geografica protetta (IGP) o denominazione di origine protetta (DOP), può essere utilizzato solo dai produttori situati nell’area designata.
  • Ciascuna parte contraente è tenuta a proteggere sul proprio territorio, nell’ambito del proprio sistema giudiziario e prassi giuridica, le DO e le IG di prodotti provenienti da altri paesi firmatari per i quali accetta la protezione.

Decisione (UE) 2019/1754

  • L’Unione ha competenza esclusiva per i settori disciplinati dall’atto di Ginevra. La decisione autorizza l’Unione ad aderire all’Atto di Ginevra per poter esercitare adeguatamente la sua competenza esclusiva.
  • Anche i paesi dell’Unione che lo desiderano possono aderire all’atto di Ginevra insieme all’Unione nell’interesse dell’Unione e nel pieno rispetto delle sue competenze esclusive.
  • I paesi dell’Unione che erano già parti nell’accordo di Lisbona prima dell’adesione dell’Unione all’atto di Ginevra possono rimanere tali (cfr. Causa C-24/20 — Commissione europea contro Consiglio dell’Unione europea).

Norme comuni

Il regolamento stabilisce le norme che disciplinano i diritti e gli obblighi dell’Unione stabiliti nell’Atto di Ginevra. In base al regolamento:

  • la Commissione europea è responsabile del deposito delle domande di registrazione internazionale delle indicazioni geografiche relative ai prodotti originari dell’Unione.
  • la Commissione valuterà inoltre se sono soddisfatte le condizioni per garantire una protezione a livello dell’Unione a un’IG che è stata registrata a livello internazionale come stabilito dall’atto e che ha origine in un paese terzo.

Inoltre, il regolamento riguarda in particolare:

  • i conflitti tra un’indicazione geografica registrata a livello internazionale e un marchio.
  • le norme transitorie per accogliere i paesi dell’Unione che erano già parti nell’accordo di Lisbona prima dell’adesione dell’Unione all’atto di Ginevra.
  • le norme in materia finanziaria e l’obbligo di controllo per la Commissione.

DA QUANDO SI APPLICANO L’ATTO, LA DECISIONE IL REGOLAMENTO?

  • L’Atto di Ginevra è entrato in vigore il 26 febbraio 2020.
  • Il regolamento e la decisione sono in vigore dal 13 novembre 2019.

CONTESTO

TERMINI CHIAVE

Indicazioni geografiche (IG): identificano prodotti che provengono da una specifica area geografica e rispetto ai quali una data qualità, reputazione o altra caratteristica è legata all’origine geografica.
Denominazioni di origine (DO): denominazioni geografiche che indicano l’origine di un prodotto e le sue qualità distintive e rinomate associate alla zona.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (GU L 271 del 24.10.2019, pag. 15).

Decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio, del 7 ottobre 2019, relativa all’adesione dell’Unione europea all’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (GU L 271 del 24.10.2019, pag. 12).

Regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, relativo all’azione dell’Unione a seguito della sua adesione all’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (GU L 271 del 24.10.2019, pag. 1).

Ultimo aggiornamento: 18.05.2020

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