Documento di viaggio provvisorio dell’Unione europea
SINTESI DI:
Direttiva (UE) 2019/997 che istituisce un documento di viaggio provvisorio dell’Unione europea
QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?
- Il documento di viaggio provvisorio (DVP) dell’Unione europea (Unione) è un documento di viaggio rilasciato su richiesta da uno Stato membro dell’Unione a un cittadino dell’Unione non rappresentato* se, ad esempio, il suo passaporto è stato rubato, perso o distrutto o non è possibile ottenerlo in tempi ragionevoli.
- La direttiva stabilisce le norme e le procedure per il rilascio del documento e definisce un modello uniforme. Il DVP dell’Unione consente di offrire nel paese visitato lo stesso tipo di protezione consolare o diplomatica goduto dai cittadini dello Stato membro che rilascia il documento.
PUNTI CHIAVE
Procedura
- I cittadini non rappresentati possono fare domanda per un documento di viaggio provvisorio dell’Unione all’ambasciata o al consolato di qualsiasi Stato membro. Quando uno Stato membro riceve la domanda, deve, il prima possibile e non oltre due giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, consultare lo Stato membro di cittadinanza per verificare la nazionalità e l’identità del richiedente. Deve fornire tutte le informazioni pertinenti, in particolare:
- il nome del richiedente, la nazionalità, la data di nascita e il genere;
- una fotografia frontale del volto;
- copie o copie scansionate di tutti i mezzi di identificazione disponibili, tra cui carta di identità, patente di guida o codice fiscale.
- Di solito, entro tre giorni dalla ricezione delle informazioni, lo Stato membro di cittadinanza deve confermare se il richiedente è un suo cittadino. Lo Stato membro che gestisce la domanda, rilascerà quindi il documento di viaggio provvisorio dell’Unione entro due giorni lavorativi.
- Se lo Stato membro di cittadinanza si oppone al rilascio di un documento di viaggio provvisorio dell’Unione a uno dei suoi cittadini, il documento non verrà rilasciato e lo Stato membro di cittadinanza sarà pertanto responsabile della protezione consolare.
- In casi di estrema urgenza, lo Stato membro che gestisce la domanda può rilasciare un documento di viaggio provvisorio dell’Unione senza consultazione; tuttavia, deve in primo luogo avere adoperato tutti i mezzi di comunicazione disponibili e deve informare il prima possibile lo Stato membro di cittadinanza.
- Per motivi di sicurezza, il titolare deve restituire il DVP dell’Unione alle autorità competenti, a prescindere dalla sua scadenza, all’arrivo alla destinazione finale.
- La Commissione europea può adottare atti di esecuzione che istituiscono un modulo standard per la domanda.
Modello uniforme
- La direttiva definisce il modello standard da utilizzare per i documenti di viaggio provvisori dell’Unione, che consiste in un modulo standard e un adesivo di accompagnamento. Essi devono comprendere tutte le informazioni necessarie e soddisfare norme tecniche elevate, in particolare misure di sicurezza contro la contraffazione e la falsificazione.
- La decisione di esecuzione (UE) 2022/2452, adottata nel dicembre 2022, stabilisce specifiche tecniche aggiuntive per quanto riguarda:
- modello, formato e colori del modulo standard e dell’adesivo del DVP dell’Unione;
- requisiti per il materiale e tecniche di stampa del modulo standard del DVP dell’Unione; e
- caratteristiche e requisiti di sicurezza, comprese norme più efficaci in materia di lotta contro la contraffazione e falsificazione.
Costi
Lo Stato membro che gestisce la domanda deve applicare al richiedente la medesima imposta che applica ai propri cittadini per il rilascio di documenti provvisori, e può scegliere di rinunciare all’imposta, in generale o in situazioni specifiche che esso stabilisca.
Validità
Un documento di viaggio provvisorio dell’Unione è valido per il periodo richiesto per portare a termine il viaggio per il quale è stato rilasciato, permettendo le soste notturne necessarie e le coincidenze di trasporto. Il periodo di validità comprende una franchigia di due giorni aggiuntivi. Di norma, la validità non supera i 15 giorni.
Recepimento, monitoraggio e valutazione
- Gli Stati membri garantiscono il monitoraggio periodico della modalità di applicazione della direttiva.
- Gli Stati membri dispongono di due anni dall’adozione delle specifiche tecniche supplementari per approvare leggi, regolamenti e norme amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (ovvero fino a dicembre 2024). Gli Stati membri devono applicare tali norme nazionali a partire dal dicembre 2025.
- La Commissione valuterà e presenterà una relazione dei risultati principali al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione europea non prima di cinque anni dalla data di recepimento. La relazione comprenderà una valutazione dell’adeguatezza del livello di sicurezza dei dati personali, dell’impatto sui diritti fondamentali e dell’eventuale introduzione di un’imposta uniforme per i documenti di viaggio provvisori dell’Unione.
- La direttiva abroga la decisione 96/409/PESC.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?
Gli Stati membri hanno tempo fino a dicembre 2024 per recepire la direttiva nel diritto nazionale. La legislazione nazionale che recepisce la direttiva si applica a partire dal dicembre 2025, il che significa che ai cittadini dell’Unione verrà rilasciato il nuovo DVP dell’Unione a partire da tale data.
CONTESTO
Per ulteriori informazioni, si veda:
TERMINI CHIAVE
Cittadino dell’Unione europea non rappresentato. Un cittadino avente la cittadinanza di uno Stato membro non rappresentato in un paese terzo, ovvero che non dispone di un’ambasciata o di un consolato permanente o che non possiede alcuna ambasciata, consolato o console onorario che si trovi in una posizione adeguata a fornire protezione consolare in un caso particolare.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Direttiva (UE) 2019/997 del Consiglio, del 18 giugno 2019, che istituisce un documento di viaggio provvisorio dell’Unione e abroga la decisione 96/409/PESC (GU L 163 del 20.6.2019, pag. 1).
DOCUMENTI CORRELATI
Decisione di esecuzione (UE) 2022/2452 della Commissione, dell’8 dicembre 2022, recante prescrizioni tecniche complementari per il documento di viaggio provvisorio dell’UE istituito dalla direttiva (UE) 2019/997 del Consiglio (GU L 320 del 14.12.2022, pag. 47).
Direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell’Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE (GU L 106 del 24.4.2015, pag. 1).
Ultimo aggiornamento: 01.02.2023