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L’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC)

L’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC)

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2018/1971 che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC)

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

PUNTI CHIAVE

Obiettivi generali del BEREC

Le autorità nazionali di regolamentazione (ANR) e altre autorità competenti, nonché il BEREC, la Commissione e i paesi dell’UE hanno i seguenti obiettivi generali nel rispetto dell’agenda del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche:

  • promuovere la connettività e reti ad altissima capacità, comprese le reti fisse, mobili e senza fili per tutti i cittadini e le imprese dell’Unione,
    • garantendo i massimi vantaggi in termini di scelta, prezzo e qualità sulla base di una concorrenza efficace
    • preservando la sicurezza delle reti e dei servizi
    • assicurando la protezione dei clienti tramite regole specifiche e
    • rispondendo alle esigenze di gruppi sociali specifici, in particolare clienti con disabilità, clienti anziani o con esigenze sociali particolari, e garantendo una scelta e un accesso equivalenti per i clienti con disabilità;
  • promuovere la concorrenza nella fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, compresa un’efficiente concorrenza basata sulle infrastrutture;
  • contribuire allo sviluppo del mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica nell’UE, sviluppando norme comuni e approcci normativi prevedibili che includano:
    • un uso efficace dello spettro radio
    • innovazione aperta
    • lo sviluppo di reti transeuropee
    • la disponibilità e l’interoperabilità dei servizi paneuropei e la
    • connettività da punto a punto (end-to-end).

I compiti di regolamentazione del BEREC includono:

  • assistere e consigliare le ANR e gli organismi dell’UE sugli aspetti tecnici delle comunicazioni elettroniche;
  • assistere e consigliare la Commissione europea su richiesta, anche nella preparazione di proposte legislative nel settore;
  • formulare pareri, in particolare per quanto riguarda:
    • la risoluzione di controversie tra i paesi dell’UE
    • progetti di misure per la regolamentazione del mercato interno
    • progetti di decisioni e raccomandazioni relative all’armonizzazione e
    • la determinazione di una tariffa unica massima per le chiamate vocali;
  • formulare orientamenti sull’attuazione del quadro normativo dell’UE per le comunicazioni elettroniche per quanto riguarda:
    • l’attuazione coerente di mappature geografiche e di previsioni
    • questioni relative all’accesso e all’interconnessione per facilitare la concorrenza tra operatori, ad esempio mediante regolamentazione, nonché un trattamento normativo specifico per il coinvestimento in reti ad altissima capacità
    • qualità del servizio e metodi di misurazione
    • attuare gli obblighi delle ANR per quanto riguarda l’accesso a un’internet aperta
    • applicare tariffe massime a livello UE per le chiamate internazionali, da un lato, e per il «roaming like at home», dall’altro
    • come valutare l’efficacia dei sistemi di allarme pubblico;
  • Il BEREC dovrà inoltre assistere la Commissione nell’attuazione del modello sintetico di contratto.

L’Ufficio BEREC svolge, tra gli altri, i seguenti compiti:

  • fornire servizi di sostegno professionale e amministrativo al BEREC;
  • raccogliere e scambiare informazioni dalle ANR in relazione ai compiti di regolamentazione assegnati al BEREC;
  • diffondere le migliori pratiche regolamentari presso le ANR, al fine di incoraggiare una migliore e coerente attuazione del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche;
  • elaborare regolarmente progetti di relazioni su aspetti specifici dell’andamento del mercato europeo delle comunicazioni elettroniche, come relazioni sul roaming e sull’analisi comparativa;
  • assistere il BEREC nella creazione e nella tenuta di registri e banche dati e di un sistema di informazione e comunicazione;
  • assistere il BEREC nello svolgimento di consultazioni pubbliche.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

È in vigore dal 20 dicembre 2018.

CONTESTO

Si veda anche:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009 (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 1).

DOCUMENTI CORRELATI

Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).

Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1).

Successive modifiche al regolamento (UE) 2015/2120 sono state inserite nel testo originario. La presente versione consolidata ha solo valore documentale.

Regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (GU L 172 del 30.6.2012, pag. 10).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Ufficio (GU L 337 del 18.12.2009, pag. 1).

Decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1).

Decisione della Commissione, dell’11 giugno 2019, che istituisce il gruppo «Politica dello spettro radio» e abroga la decisione 2002/622/CE (GU C 196 del 12.6.2019, pag. 16).

Decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1).

Ultimo aggiornamento: 12.07.2019

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