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Misure restrittive dell’Unione europea in considerazione della situazione in Burundi

Misure restrittive dell’Unione europea in considerazione della situazione in Burundi

 

SINTESI DI:

Decisione (PESC) 2015/1763 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi

Regolamento (UE) 2015/1755 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DECISIONE E DEL REGOLAMENTO?

La decisione e il regolamento fanno parte dell’insieme di strumenti della politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell’Unione europea (Unione), che promuove gli obiettivi della PESC fornendo la base giuridica per le sanzioni dell’Unione in considerazione della situazione in Burundi.

PUNTI CHIAVE

La decisione (PESC) 2015/1763 e il regolamento (UE) 2015/1755 sono stati modificati più volte. Comprendono misure restrittive rivolte a coloro che compromettono la democrazia oppure ostacolano la ricerca di una soluzione politica in Burundi, o coinvolti nella pianificazione, nella direzione o nell’esecuzione di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono gravi abusi dei diritti umani in Burundi nonché delle persone, entità od organismi a essi associati. Tra queste misure restrittive si annoverano:

  • il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di tali persone fisiche o giuridiche*, società o organismi;
  • il divieto di fornire fondi e risorse economiche a tali persone, entità od organismi;
  • la prevenzione dell’ingresso o del transito nel territorio dell’Unione di tali persone.

L’elenco delle persone soggette a tali misure restrittive è riportato negli allegati della decisione e del regolamento. Il Consiglio dell’Unione europea decide in merito alle modifiche di tale elenco.

Deroghe

La decisione e il regolamento concedono deroghe a tali misure, che comprendono:

  • il rilascio di alcuni beni congelati per scopi legittimi;
  • i viaggi per motivi umanitari.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LA DECISIONE E IL REGOLAMENTO?

  • La decisione (PESC) 2015/1763 e il regolamento (UE) 2015/1755 sono in vigore dal 2 ottobre 2015.
  • La validità della decisione è stata rinnovata più volte. La sua scadenza è prevista il 31 ottobre 2024.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Persona giuridica. Entità non umana, ad esempio una società, che viene trattata come persona per fini legali limitati. Una persona giuridica può perseguire, essere perseguita, possedere delle proprietà e stipulare contratti.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Decisione (PESC) 2015/1763 del Consiglio, del 1o ottobre 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi (GU L 257 del 2.10.2015, pag. 37).

Le successive modifiche alla decisione (PESC) 2015/1763 sono state incorporate nel documento originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Regolamento (UE) 2015/1755 del Consiglio, del 1o ottobre 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi (GU L 257 del 2.10.2015, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

DOCUMENTI CORRELATI

Versione consolidata del trattato sull’Unione europea — Titolo V — Disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione e disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune — Capo 2 — Disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune — Sezione 1 — Disposizioni comuni — Articolo 29 (ex articolo 15 del TUE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 33).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte quinta — Azione esterna dell’Unione — Titolo IV — Misure restrittive — articolo 215 (ex articolo 301 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 144).

Ultimo aggiornamento: 17.11.2023

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