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Riduzione della presenza di acrilammide negli alimenti

Riduzione della presenza di acrilammide negli alimenti

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2017/2158 — misure di attenuazione e livelli di riferimento per la riduzione della presenza di acrilammide negli alimenti

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

L’obiettivo del regolamento è la riduzione del livello di acrilammide* nel cibo.

A tale scopo il regolamento impone ai produttori, catene di fast food e ristoranti, collettivamente raggruppati sotto l’appellativo operatori del settore alimentare, di seguire precise procedure.

Queste «misure di attenuazione» sono introdotte per assicurare che i livelli di acrilammide nei vari cibi siano al di sotto dei livelli di riferimento determinati nella legislazione.

PUNTI CHIAVE

Le procedure:

  • si basano su conoscenze scientifiche e tecniche attuali;
  • variano a seconda delle dimensioni dell’operatore — sono maggiormente onerose per imprese che operano su larga scala.

Gli operatori del settore alimentare devono:

  • applicare le misure di attenuazione definite negli allegati del regolamento;
  • campionare e analizzare la loro produzione;
  • valutare se siano necessari dei cambiamenti ai loro processi produttivi.

Le misure si applicano a:

  • selezione, immagazzinamento e trasporto degli ingredienti;
  • ricette e progettazione dei processi;
  • informazione al pubblico.

I prodotti oggetto della presente legislazione sono:

  • patate fritte tagliate a bastoncino, altri prodotti tagliati fritti e patatine (chips), ottenuti a partire da patate fresche;
  • patatine, snack, cracker e altri prodotti a base di patate ottenuti a partire da pasta di patate;
  • pane;
  • prodotti da forno fini: biscotti, gallette, fette biscottate, barrette ai cereali, scones, coni, cialde, crumpets e pane con spezie (panpepato), nonché cracker, pane croccanti e sostituti del pane;
  • caffè torrefatto, caffè (solubile) istantaneo e succedanei del caffè;
  • alimenti per la prima infanzia e alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia.

La Commissione europea:

  • valuterà la determinazione dei livelli massimi di acrilammide in alcuni cibi;
  • riesaminerà ogni tre anni i livelli di riferimento indicati nel regolamento. Ciò verrà fatto per la prima volta nel 2021.

DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Esso si applica dall’11 aprile 2018.

CONTESTO

L’acrilammide è una sostanza cancerogena che si forma naturalmente negli alimenti, specialmente in prodotti a base di patate e cereali, caffè e succedanei del caffè, quando vengono fritti, arrostiti o cotti al forno a temperature superiori a 120 °C.

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha confermato nel 2015 che l’acrilammide aumenta potenzialmente il rischio di cancro.

Il regolamento è in linea con i principi stabiliti nel Regolamento (CE) n. 852/2004 sull’igiene alimentare che dichiara che il cibo che mangiamo deve soddisfare livelli alti di protezione del consumatore.

Per maggiori informazioni consultare:

TERMINI CHIAVE

Acrilammide: una sostanza naturale che si forma da aminoacidi e zuccheri in condizioni di alte temperature.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2017/2158 della Commissione, del 20 novembre 2017, che istituisce misure di attenuazione e livelli di riferimento per la riduzione della presenza di acrilammide negli alimenti (GU L 304 del 21.11.2017, pag. 24).

DOCUMENTI CORRELATI

Raccomandazione della Commissione 2013/647/UE, dell’8 novembre 2013, sulle analisi dei tenori di acrilammide negli alimenti (GU L 301 del 12.11.2013, pag. 15).

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1). Testo ripubblicato nella rettifica (GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 852/2004 sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 11.07.2018

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