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Reducing the presence of acrylamide in food
Riduzione della presenza di acrilammide negli alimenti
Riduzione della presenza di acrilammide negli alimenti
Riduzione della presenza di acrilammide negli alimenti
SINTESI DI:
QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?
L’obiettivo del regolamento è la riduzione del livello di acrilammide* nel cibo.
A tale scopo il regolamento impone ai produttori, catene di fast food e ristoranti, collettivamente raggruppati sotto l’appellativo operatori del settore alimentare, di seguire precise procedure.
Queste «misure di attenuazione» sono introdotte per assicurare che i livelli di acrilammide nei vari cibi siano al di sotto dei livelli di riferimento determinati nella legislazione.
PUNTI CHIAVE
Le procedure:
Gli operatori del settore alimentare devono:
Le misure si applicano a:
I prodotti oggetto della presente legislazione sono:
DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
Esso si applica dall’11 aprile 2018.
CONTESTO
L’acrilammide è una sostanza cancerogena che si forma naturalmente negli alimenti, specialmente in prodotti a base di patate e cereali, caffè e succedanei del caffè, quando vengono fritti, arrostiti o cotti al forno a temperature superiori a 120 °C.
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha confermato nel 2015 che l’acrilammide aumenta potenzialmente il rischio di cancro.
Il regolamento è in linea con i principi stabiliti nel Regolamento (CE) n. 852/2004 sull’igiene alimentare che dichiara che il cibo che mangiamo deve soddisfare livelli alti di protezione del consumatore.
Per maggiori informazioni consultare:
TERMINI CHIAVE
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (UE) 2017/2158 della Commissione, del 20 novembre 2017, che istituisce misure di attenuazione e livelli di riferimento per la riduzione della presenza di acrilammide negli alimenti (GU L 304 del 21.11.2017, pag. 24).
DOCUMENTI CORRELATI
Raccomandazione della Commissione 2013/647/UE, dell’8 novembre 2013, sulle analisi dei tenori di acrilammide negli alimenti (GU L 301 del 12.11.2013, pag. 15).
Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1). Testo ripubblicato nella rettifica (GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3).
Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 852/2004 sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 11.07.2018