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La sicurezza delle ferrovie nell’Unione europea

La sicurezza delle ferrovie nell’Unione europea

 

SINTESI DI:

Direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

PUNTI CHIAVE

La direttiva stabilisce una serie di misure volte a sviluppare e migliorare la sicurezza e ad agevolare l’accesso al mercato per i servizi di trasporto ferroviario, tra cui:

  • l’istituzione dell’Agenzia come ente che rilascia certificati di sicurezza alle imprese ferroviarie che operano in più di uno Stato membro dell’Unione;
  • la definizione delle responsabilità dei diversi organismi coinvolti nel sistema ferroviario europeo;
  • lo sviluppo di obiettivi comuni di sicurezza e di metodi comuni di sicurezza allo scopo di eliminare le norme nazionali e di conseguenza le barriere che ostacolano lo sviluppo di uno spazio ferroviario europeo unico;
  • la definizione dei principi per rilasciare, rinnovare, modificare e limitare o revocare i certificati di sicurezza e le autorizzazioni di sicurezza;
  • l’istituzione da parte di ciascuno Stato membro di un’autorità nazionale preposta alla sicurezza e di un organismo investigativo sugli incidenti e sugli inconvenienti ferroviari;
  • la definizione di principi comuni per la gestione e la supervisione della sicurezza ferroviaria.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica al sistema ferroviario negli Stati membri, ma non si applica a:

  • metropolitane;
  • tram e sistemi di trasporto leggero su rotaia e infrastrutture utilizzate esclusivamente da questi veicoli;
  • reti che non fanno parte del sistema ferroviario dell’Unione e che effettuano soltanto servizi passeggeri locali, urbani o suburbani, insieme alle aziende che operano esclusivamente su tali reti.

Sviluppo e gestione della sicurezza

  • Nell’ambito delle rispettive competenze ai sensi del diritto dell’Unione europea, l’Agenzia e gli Stati membri sono responsabili del mantenimento e del miglioramento della sicurezza ferroviaria, con particolare attenzione alla prevenzione degli incidenti.
  • Gli Stati membri sono altresì tenuti a garantire che:
    • le misure relative allo sviluppo e al miglioramento della sicurezza seguano un approccio sistemico;
    • la responsabilità del funzionamento sicuro del sistema ferroviario dell’Unione e del controllo dei rischi che ne derivano incomba ai gestori dell’infrastruttura e alle imprese ferroviarie.

Metodi e obiettivi comuni di sicurezza

  • La valutazione dei livelli di sicurezza, il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza e la conformità con gli altri requisiti di sicurezza vengono stabiliti mediante metodi comuni di sicurezza, in particolare per:
    • la valutazione del rischio;
    • la valutazione della conformità per il rilascio dei certificati di sicurezza e delle autorizzazioni di sicurezza;
    • la vigilanza da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza e per il monitoraggio da parte delle imprese ferroviarie, dei gestori dell’infrastruttura e degli organismi responsabili della manutenzione delle linee ferroviarie;
    • la valutazione del raggiungimento degli obiettivi di sicurezza a livello europeo e nazionale.
  • Gli obiettivi minimi di sicurezza che devono essere raggiunti dal sistema ferroviario europeo nel suo insieme sono stabiliti negli obiettivi comuni di sicurezza. Gli obiettivi comuni di sicurezza possono assumere la forma di criteri di accettazione del rischio o di livelli di sicurezza obiettivo.

Certificato di sicurezza unico

  • L’accesso alle infrastrutture ferroviarie dell’Unione sarà concesso solo alle società in possesso di un certificato di sicurezza unico rilasciato dall’Agenzia o dalle autorità nazionali competenti in materia di sicurezza.
  • Lo scopo del certificato è dimostrare che la società in questione ha posto in essere un proprio sistema di gestione della sicurezza ed è in grado di operare in modo sicuro nell’area di esercizio prevista.

Modifica per quanto riguarda l’applicazione delle norme di sicurezza e di interoperabilità ferroviarie nel collegamento fisso sotto la Manica

Il regolamento (UE) 2020/1530 estende la definizione di autorità nazionale preposta alla sicurezza a qualsiasi organismo incaricato da uno Stato membro e da un paese terzo e ne stabilisce le modalità.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?

La direttiva doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il 16 giugno 2020. Tuttavia, allo scopo di fornire al settore ferroviario una maggiore certezza giuridica e flessibilità per far fronte alle circostanze eccezionali derivanti dalla pandemia di COVID-19, questa data è stata ulteriormente prorogata modificando la direttiva (UE) 2020/700 al 31 ottobre 2020.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102).

Le modifiche successive alla direttiva (UE) 2016/798 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell’epidemia di COVID‐19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10).

Regolamento (UE) n. 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 1).

Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 22.12.2023

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