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Il ruolo di vigilanza bancaria della Banca centrale europea

Il ruolo di vigilanza bancaria della Banca centrale europea

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 1024/2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

La crisi finanziaria ha dimostrato come i problemi possano diffondersi in tutto il sistema finanziario e incidere direttamente sulla vita delle persone. Per rafforzare la sorveglianza del sistema, è stato istituito un meccanismo di vigilanza unico (MVU) per sorvegliare le banche nella zona euro e in altri Stati membri partecipanti dell’Unione europea (Unione).

Il regolamento istituisce l’MVU quale nuovo sistema per la supervisione delle banche nella zona euro e in altri Stati membri partecipanti. L’MVU è costituito dalla Banca centrale europea (BCE) e dalle autorità nazionali di vigilanza.

La BCE, in collaborazione con le autorità nazionali, è responsabile del funzionamento efficiente e coerente dell’MVU.

PUNTI CHIAVE

La BCE:

  • vigila direttamente sugli istituti bancari ritenuti significativi. Una banca può essere ritenuta significativa a seconda delle sue dimensioni, della sua importanza per il settore bancario nazionale o se è stata soggetta a ricapitalizzazione ricorrendo a fondi pubblici. La BCE ha l’autorità di:
    • svolgere valutazioni prudenziali, indagini e ispezioni in loco;
    • rilasciare e revocare l’autorizzazione agli enti creditizi;
    • valutare l’acquisizione e la cessione di partecipazioni qualificate in enti creditizi;
    • stabilire requisiti più elevati in materia di «riserve» di capitale per lottare contro crisi finanziarie presenti o future;
    • imporre sanzioni, in caso di violazione del diritto dell’Unione, a enti creditizi, società di partecipazione finanziaria* e a società di partecipazione finanziaria mista*.
  • Vigila indirettamente sulle banche considerate meno significative. Tali banche sono sotto la supervisione diretta delle autorità nazionali di vigilanza.

La BCE impone il pagamento di contribuiti annuali di vigilanza agli enti creditizi vigilati al fine di coprire i costi connessi alla vigilanza bancaria.

Gli Stati membri la cui moneta non è l’euro possono prendere parte all’MVU richiedendo l’instaurazione di una collaborazione stretta fra la BCE e le proprie autorità nazionali competenti.

La politica monetaria della BCE e i compiti di vigilanza sono separati al fine di evitare qualsiasi conflitto di interessi tra i due. Alcune severe restrizioni rafforzano la divisione: ad esempio, lo scambio di informazioni sensibili è consentito solo se vengono rispettate determinate garanzie.

Le autorità di vigilanza nazionali restano responsabili di questioni quali la tutela dei consumatori, il riciclaggio di denaro, i servizi di pagamento e la vigilanza di succursali di banche degli Stati membri che non fanno parte dell’MVU.

L’MVU è il primo pilastro dell’unione bancaria dell’Unione, mentre il secondo è il meccanismo di risoluzione unico, che mira a occuparsi in maniera efficace e rapida delle banche in fallimento.

Con l’istituzione dell’MVU, sono state apportate modifiche alle modalità di voto dell’Autorità bancaria europea (ABE) per garantire che gli Stati membri partecipanti all’MVU non assumano indebitamente il predominio del consiglio delle autorità di vigilanza dell’ABE.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 3 novembre 2013.

CONTESTO

L’istituzione di un meccanismo di vigilanza realmente europeo indebolisce il legame tra banche ed emittenti sovrani nazionali*. Ciò contribuisce indirettamente a rafforzare la fiducia nel settore bancario dell’Unione.

La recente crisi finanziaria ha dimostrato quanto possano essere contagiosi i problemi del settore finanziario di un paese, specialmente all’interno di un’unione monetaria e come questi problemi possano incidere direttamente sui cittadini in tutta la zona euro.

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Società di partecipazione finanziaria. Un ente finanziario le cui imprese figlie sono, esclusivamente o principalmente, enti creditizi o enti finanziari.
Società di partecipazione finanziaria mista. Un’impresa madre, diversa da un’impresa regolamentata (ossia un ente creditizio, un’impresa di assicurazione o un’impresa di investimento), che insieme alle società figlie, almeno una delle quali è un’impresa regolamentata con sede centrale nell’Unione, e ad altre imprese costituisce un conglomerato finanziario.
Emittenti sovrani nazionali. I governi nazionali e le loro agenzie.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) n. 1022/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), per quanto riguarda l’attribuzione di compiti specifici alla Banca centrale europea ai sensi del regolamento del Consiglio (UE) n. 1024/2013 (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 5).

Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).

Le successive modifiche al Regolamento (UE) n. 806/2014 sono state integrate nel documento originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 08.10.2021

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